Sentenza 28 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2003, n. 12657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12657 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'A' - W REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POP12657/ 03 LA CORTE SUP Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 7286/02 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Cron.26539 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 19/03/03 Dott. Giovanni GIACALONE - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AZIENDA SL DELLA CITTA' DI BOLOGNA, in persona del * legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI SS QUATTRO 56, presso lo studio dell'avvocato TARSITANO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE GIAMPAOLO, FRANCO BALLI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
NI AL, elettivamente domiciliato in ROMA VLE APPIO CLAUDIO 289, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO GERMANI, rappresentato e difeso 2003 dall'avvocato LUIGI CORRADI, giusta delega in atti;
1630 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 25/01 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 08/02/02 R.G.N. 5936/97; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/03 dal Consigliere Dott. Giovanni GIACALONE;
udito l'Avvocato GIAMPAOLO GIUSEPPE;
udito l'Avvocato CORRADI LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. Con sentenza del 13 febbraio 2002, il Tribunale di - Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittimo il recesso posto in essere dalla ASL Città di Bologna, nei confronti di TO Ge- rocarni, ginecologo convenzionato, comunicato con atto del 13 gennaio 1997, e ha dichiarato la ASL te- nuta a ricostituire il rapporto convenzionale con detto medico ed a corrispondergli le relative spet- tanze, oltre gli accessori di legge;
le spese di en- trambi i gradi sono state compensate. Il provvedi- mento era stato adottato dall'ASL a seguito degli esposti di numerose pazienti che lamentavano che nel corso delle visite il GE aveva approfittato della situazione per compiere lascivi sfregamenti, accarezzamenti e manipolazioni dei loro genitali. Osservavano i giudici di appello che la facoltà di recesso che, in generale, nel contratto d'opera pro- fessionale può essere esercitata dal cliente in qua- lunque momento e senza necessità di giustificazio- ne causale, nel rapporto tra medici convenzionati ed SL trova una disciplina e, quindi, un limite negli accordi collettivi stipulati ai sensi dell'art. 48 I. n. 833 полосвіт del 1978 Che ove restasse attribuita all'amministrazione detta facoltà di recesso, sareb- bero del tutto inutili. In particolare, l'art. 5 dell'accordo collettivo nazionale applicabile prevede : i casi di riduzione o soppressione di orario e quelli di revoca dell'incarico, così rendendo evidente la vo- lontà delle parti contraenti d'individuare fatti e com- portamenti determinanti la modifica o lo sciogli- mento del rapporto, con una regolamentazione che, implicitamente ma inequivocabilmente, esclude la possibilità di recesso ad nutum ex art. 2237 c.c.. E' previsto, per l'adozione dei provvedimenti risolutivi dell'incarico, il parere del comitato divall'art. 11 e il deferimento del caso alla Commissione di disciplina per i conseguenti provvedimenti. Rispetto alla fatti- specie, l'accordo collettivo prevede la revoca dell'incarico - tra l'altro - in caso di instaurazione di procedimento penale per infrazioni configurantisi come reati, per le quali l'azienda abbia accertato gravissime responsabilità, provvedimento che, quindi, può essere adottato indipendentemente dall'esito del giudizio penale e dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. Tenuto conto dei limiti posti dall'accordo collettivo al principio della libera rece- dibilità dal rapporto d'opera professionale, il provve- dimento con cui è stata disposta "la risoluzione di rapporto per giusta causa con effetto immediato e/o 2 comunque la revoca del rapporto convenzionale ai sensi dell'art. 2119 c.c." è illegittimo sia da un punto di vista sostanziale, in quanto le disposizioni disci- plinanti la materia non prevedono ed anzi escludono il recesso ad nutum, sia sotto il profilo formale, es- sendo stato adottato il provvedimento senza il ri- spetto delle regole procedurali stabilite nell'accordo collettivo. Il principio espresso da Cass. n. 4955/97, avente ad oggetto il provvedimento cautelare di so- spensione dello stesso sanitario, si riferisce esclusi- vamente al potere di sospendere dal servizio, in vial cautelare, il medico convenzionato, che pregiudichi o metta in pericolo il buon funzionamento della struttu- ra, ma non può estendersi fino a comprendere il potere di sciogliere unilateralmente il rapporto di collaborazione. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione l'Azienda con tre censure, illustrate con memoria;
resiste il GE con controricorso. Motivi della decisione. Con il primo motivo la ricorrente, denunziando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2237 c.c. ed art. 48 I. n. 833 del 1978, nonché omessa o in- sufficiente motivazione su punto decisivo della con- troversia, lamenta che il giudice di appello, statuen- fur 3 do che l'accordo collettivo rappresenta l'unica fonte regolatrice delle cause di cessazione del rapporto convenzionale ha, da un lato, non argomentato la propria scelta in ordine a questa interpretazione fortemente contestata dalla ASL, dall'altro, non ha applicato il criterio ermeneutico elementare secondo cui, nel dubbio interpretativo, va privilegiata l'interpretazione meglio aderente a norme costitu- zionali, con la conseguenza che, nella specie, ri- Br spetto agli obblighi incombenti sulle ASL ex art. 97 Cost. non avrebbe potuto considerarsi prevalente la disci- plina degli accordi collettivi contenuta in d.p.r.. Ri- propone la tesi secondo cui, in applicazione dei principi desumibili da Cass. S.U. 4955/97, relativa alla sospensione cautelare del GE disposta dalla medesima azienda, anche l'interruzione im- mediata del rapporto prescinde dall'alveo procedu- rale dell'accordo collettivo e concerne unicamente il venir meno del rapporto fiduciario per la sussistenza di fatti gravissimi. Con il secondo motivo, denunziando violazione delle norme dell'accordo economico collettivo di cui al d.p.r. n. 500 del 1996, rispetto all'art. 12 delle D preleggi, nonché vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata, perché in essa si sarebbe dato 4 rilievo alla volontà delle parti contraenti l'accordo e non all'interpretazione letterale e sistematica delle relative disposizioni normative ex art. 12 delle pre- leggi;
in particolare dagli artt. 5, 11 e 14 dell'accordo non si sarebbe potuta desumere alcuna volontà im- plicita delle parti in ordine all'esclusione del potere, di carattere generale, di recesso dal contratto d'opera. Con il terzo motivo, denunziando violazione e fal- sa applicazione del d.p.r. n. 500 del 1996 rispetto all'art. 12 delle preleggi, in relazione alla delibera dell'ASL n. 1 del 13 gennaio 1997, in riferimento agli artt. 1362 e seguenti c.c., nonché vizio di moti- vazione, censura e ritiene tautologica la motivazione del Tribunale, che ha ritenuto illegittimo il recesso comunicato al sanitario, perché, diversamente da quanto presupposto dai giudici di appello, non vi è stata alcuna surroga dell'azienda alla Commissione di disciplina, ma solo l'esercizio di un legittimo pote- re di recesso per cessazione della fiducia nei con- fronti del sanitario. Le censure, che vanno trattate congiuntamente, data l'intima connessione, si rivelano tutte prive di pregio. ни 1 05 In ordine alla derogabilità convenzionale del prin- cipio di cui all'art. 2237 c.c., se in passato la giuri- sprudenza della Corte ha talvolta manifestato l'avvi- so che la ratio della norma, individuata nel carattere fiduciario del rapporto, precludesse la limitazione convenzionale della libertà di recesso del cliente (Cass. 3 aprile 1974 n. 947; Cass. 17 marzo 1980 n. 1760), l'orientamento, che attualmente prevale lar- gamente, rileva che ad essere disponibile è proprio il connotato della relazione fiduciaria, dovendosi escludere che il fondamento della facoltà di recesso del committente (o cliente) sia il principio generale (di ordine pubblico) dell'inammissibilità di vincoli ob- bligatori a durata indeterminata. Giunge, quindi, alla conclusione del carattere dispositivo della disciplina del recesso del cliente, ammettendo le parti non soltanto a stabilire un termine di durata, ma anche a contemplare la necessità di una giusta causa (Cass. 12 luglio 1995 n. 7606; Cass. 8 settembre 1997 n. 8690; Cass. 11 giugno 1999 n 5775; Cass. 6 maggio 2000 n. 5738; Cass. 5 agosto 2000 n. 10327; Cass. 16 luglio 2002 n. 10310). Nel caso di specie, peraltro, ad apportare deroga all'art. 2237 c.c., non è (soltanto) la volontà delle parti, ma una fonte normativa di carattere regola- 6 mentare. E' stata, infatti, definitivamente risolta la dibattuta questione della natura giuridica degli ac- cordi collettivi stipulati ai sensi dell'art. 48 I. n. 833 del 1978, concernente i rapporti dei sanitari conven- zionati con il servizio sanitario nazionale, nel senso che i predetti accordi non hanno natura contrattuale ma sono preliminari all'emanazione di un decreto presidenziale (in assenza del quale non producono alcun tipo di effetti), cui va riconosciuto carattere regolamentare (Cass., S.U. 20 dicembre 1993 n. 12595). Orbene, se è indiscutibile che, in linea ge- nerale, una fonte regolamentare non può legittima- mente derogare una norma primaria, ancorché di carattere dispositivo, ciò tuttavia sono abilitati a fare F gli atti normativi in questione, sulla base dell'autoriz- zazione ad essi accordata dall'art. 48 l. 833/1878, che demanda a questa fonte la regolamentazione di numerosi aspetti del rapporto di lavoro intellettuale dei sanitari. Tra questi, per quanto interessa la con- troversia, vi sono (al punto n. 8), le forme di con- trollo sull'attività dei medici convenzionati, nonché le: ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obbli- ghi derivanti dalla convenzione, le conseguenti san- zioni, compresa la risoluzione del rapporto conven- zionale, e il procedimento per la loro irrogazione, Live 7 salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina. Pertanto, il regolamento in questione, nel quadro normativo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 400 del 1988, si colloca nell'ambito della catego- ria dei regolamenti cosiddetti "delegati", ovvero "autorizzati" o "liberi", come tali abilitati a derogare norme di legge. Di ciò la giurisprudenza in effetti non ha mai dubitato (Cass. 20 marzo 1999 n. 2629, secondo cui l'interpretazione di detti d.p.r. da parte di questa Corte è ammissibile in sede di denuncia, ex art. 360 n. 3 c.p.c., di disposizioni dello stesso accordo collettivo;
Cass. 3 novembre 1998 n. 5946; Cass. 19 novembre 1988 n. 6261; Cass. 12 giugno 1989, n. 2840; Cass. 26 aprile 1991 n. 4606). Diversamente da quanto assume la ricorrente, il Tribunale ha esattamente interpretato l'art. 14 d.p.r. n. 500/1996, nel senso che il potere il recesso del- l'amministrazione, preordinato alla risoluzione della convenzione a titolo di sanzione disciplinare, in quanto consentita ante tempus in presenza di gravi infrazioni degli obblighi derivanti dal contratto, era assoggettato a limiti di carattere procedimentale, essendo necessario il deferimento alla commissione 8 di disciplina, la contestazione degli addebiti, un'istruttoria in contraddittorio e, infine, la formula- zione di una proposta in relazione ai provvedimenti da adottarsi dal direttore generale. Di conseguenza, verificato che la revoca (o recesso) era stata adot- tata senza l'osservanza della descritta procedura e al di fuori delle ipotesi descritte nell'accordo colletti- vo recepito con il predetto d.p.r.(rappresentanti chia- ra deroga al regime di cui all'art. 2237 c.c.), si rivela conforme al diritto la decisione di ritenere illegittimo il provvedimento dell'Azienda. La lettera e la ratio della norma regolamentare ci- tata, specie se valutate alla stregua delle menzio- nate disposizioni della fonte primaria di "delega" (in senso improprio), non consentono di dubitare del riferimento a tutti i possibili inadempimenti degli ob- blighi derivanti dalla convenzione, avente ad og- getto, appunto, la prestazione di un'opera profes- sionale. Sono assolutamente irrilevanti, per contestare il chiaro significato della norma, tutte le altre conside- razioni svolte nell'illustrazione dei motivi di ricorso. In una fattispecie caratterizzata dalla totale omissio- ne, imputabile all'Azienda, del procedimento di ga- ranzia previsto dalla norma, non hanno pregio le ar- fire 9 gomentazioni che cercano di sottrarre il provvedi- mento adottato nei confronti del sanitario - pur auto- -re di raccapriccianti mancanze alla sfera delle sanzioni disciplinari, per ricondurlo ad un potere di recesso incondizionato, che non trova fondamento giuridico nell'assetto attuale della regolamentazione di settore;
mentre vago si palesa il riferimento di parte ricorrente al criterio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.. Si rivela, infine, totalmente non pertinente il fre- quente richiamo dell'istituto della sospensione cau- telare, per il quale non è previsto l'intervento della commissione di disciplina, trattandosi, appunto, di istituto totalmente estraneo all'ambito dei mezzi di reazione contro l'inadempimento. S'impone, di conseguenza, il rigetto del ricorso. Ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente giudi- zio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio Il 19 marzo 2003. Il Presidente L'estensore fice fauly Vincenzo E ssa % 10