Sentenza 26 gennaio 2006
Massime • 1
La violazione dell'obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti nelle sale da gioco e negli altri esercizi configura il reato di cui all'art. 221, comma secondo, TULPS, che sanziona le inosservanza delle previsioni del regolamento di esecuzione, atteso che l'art. 195 del citato regolamento, che prevede tale obbligo, non è compreso tra le disposizioni per le quali l'art. 221 bis, introdotto dal D.Lgs. 13 luglio 1994 n. 480, ha previsto la sanzionabilità nella sola sede amministrativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/2006, n. 16289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16289 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 26/01/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 139
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 6256/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA MA NT, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 27.10.2003 dal tribunale monocratico di Milano;
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Onorato Pierluigi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Con sentenza del 27.10.2003 il tribunale monocratico di Milano ha dichiarato MA NT NG colpevole del reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 1, e art. 221, in relazione all'art. 195 del relativo regolamento, per non aver esposto nel suo esercizio pubblico "Bar Jonica" la tabella dei giochi proibiti (in Milano il 28.1.2002); e per l'effetto l'ha condannata alla pena di 51,65 Euro di ammenda, col beneficio della non menzione. Il Giudice ha osservato che la tabella, assieme alla licenza di esercizio, era stato esposta sopra la cassa del bar - tabacchi, ma non nella annessa sala da gioco nella quale erano installati gli apparecchi da gioco. La ratio della norma incriminatrice, invece, secondo la sentenza, è che la tabella sia posta ben in vista nel medesimo luogo in cui gli apparecchi vengono utilizzati.
2 - Avverso la condanna il difensore dell'imputata ha proposto appello, convertito ex lege in ricorso per Cassazione chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste, dal momento che la tabella de qua era affissa alla vista di tutti gli avventori. In subordine chiede assoluzione perché il fatto non costituisce (recte non è previsto come) reato, sostenendo che è ormai depenalizzato.
3 - Va pregiudizialmente trattato il motivo di impugnazione subordinato, che è peraltro giuridicamente infondato. Invero, l'obbligo di esporre la tabella questorile dei giochi proibiti nelle sale da gioco e negli altri esercizi è previsto nel R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 1; ma non trova la sua sanzione nello stesso art., comma 9, che punisce - con l'ammenda - solo l'installazione o l'uso degli apparecchi da gioco d'azzardo, e prevede la confisca e la distruzione obbligatorie degli stessi apparecchi.
Perciò non può condividersi la pronuncia di Cass. Sez. 1^ n. 6256 del 6.5.1994, P.M. in proc. Pennetti, rv. 198881, che, partendo dall'errato presupposto che la violazione dell'obbligo predetto fosse sanzionato con l'ammenda dall'art. 110, ha ritenuto depenalizzata la relativa contravvenzione per effetto della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 32. Proprio per questa ragione si faceva tradizionalmente ricorso alla sanzione di cui all'art. 665 c.p., che nel suo terzo comma puniva con l'arresto o con l'ammenda il titolare di pubblico esercizio che, ottenuta la licenza di polizia, non osservava le altre prescrizioni della legge o dell'autorità: era appunto una prescrizione di legge quella di esporre la tabella dei giochi proibiti (cfr. in tal senso Sez. 1^, n. 2357 del 1.12.1989, dep. 19.2.1990, Castagnoli, rv. 183394).
Sennonché l'art. 665 c.p., è stato abrogato dal D.Lgs. 13.17.1994, n. 480, art. 13, che detta norme sulla riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Tale riforma però non ha abrogato il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 221, che, nel secondo comma, punisce con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a L. 200.000 (ora Euro 103) le contravvenzioni alle disposizioni del regolamento di esecuzione. Orbene, è proprio una norma del regolamento di esecuzione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 195, a prevedere che la tabella dei giochi proibiti prescritta dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, debba essere "tenuta esposta in luogo visibile nell'esercizio".
Per conseguenza, la violazione dell'obbligo di esposizione della tabella è punita dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 221, comma 2, posto che si configura come contravvenzione all'art. 195, del regolamento e che tale norma non è compresa tra quelle per le quali l'art. 221 bis (introdotto dal citato D.Lgs. n. 480 del 1994) ha previsto la sostituzione della sanzione amministrativa a quella penale.
Va quindi totalmente condivisa a questo riguardo la tesi sostenuta da Cass. Sez. 3^, n. 14273 del 2.3.2005, dep. 18.4.2005, P.M. in proc. Rinaldi, rv. 231073.
La conseguenza è che l'istallazione o l'uso degli apparecchi d'azzardo proibiti sono puniti con pena inferiore (ammenda) rispetto alla mancata esposizione della tabella questorile dei giochi proibiti (arresto o ammenda). Ma si tratta di una disparità di trattamento che appare il frutto del non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore - anche se risultante dal testo di disposizioni collocate in sedi materiali diverse e cronologicamente differenti.
4 - Va quindi esaminato il motivo principale di impugnazione, col quale in sostanza si censura come illegittima la tesi giuridica del tribunale, secondo cui costituiva violazione dell'art. 195, predetto l'esposizione della tabella non nella sala da gioco, ma nel bar - tabacchi antistante, e in posizione poco visibile dagli avventori, in quanto sistemata in alto, dietro la cassa.
Anche questa censura va però disattesa.
Invero, come ha rilevato la sentenza impugnata, la ratio di quest'ultima norma è che la tabella dei giochi proibiti sia posta alla portata visiva degli avventori del pubblico esercizio, in modo tale che questi possano leggerla agevolmente e siano conseguentemente edotti dei giochi che possono lecitamente praticare e di quelli che sono invece vietati, con conseguenti sanzioni penali o amministrative.
In altri termini, l'aggettivo "visibile" di cui all'art. 195, equivale a "leggibile", giacché non raggiungerebbe lo scopo una tabella esposta in modo tale da poter essere vista, ma non letta, dagli avventori del pubblico esercizio. Meno importante, invece, è che la tabella sia esposta nella stessa sala da gioco, potendo raggiungere lo scopo anche una tabella affissa nel locale antistante, allorché questo costituisca l'unica via d'accesso per la sala da gioco (sarebbe sicuramente idonea, ad esempio, la collocazione della tabella prima della porta d'ingresso alla sala).
In conclusione, si tratta di una interpretazione teleologia estensiva dell'art. 195, atteso che il regolamento minus dixit (visibile) quam voluit (leggibile), che è interpretazione legittima nel settore penale, in quanto si distingue ontologicamente dall'analogia, che è vietata dall'art. 14 preleggi, proprio perché - a differenza della interpretazione estensiva - comporta l'applicazione della norma penale oltre i casi in essa previsti.
Nel caso di specie, è pacifico in linea di fatto che la tabella de qua era esposta, assieme alla licenza di esercizio, dietro la cassa del bar-tabacchi ad altezza tale da renderla illeggibile da parte degli avventori della sala da gioco.
5 - Il ricorso va pertanto respinto. Consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2006