Sentenza 16 ottobre 2014
Massime • 2
Non riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio il primo acquirente nel sistema delle cosiddette "quote latte", sia perchè trattasi di un commerciante privato che, sebbene inserito nelle liste degli acquirenti autorizzati, utilizza del denaro proprio, sia perchè, comunque, l'acquisto di latte può essere validamente compiuto, per quanto a condizioni estremamente onerose, anche da soggetto non iscritto nelle liste indicate. (Fattispecie in cui la Corte, per l'assenza della qualifica pubblicistica, ha annullato la sentenza di condanna per il reato di peculato).
Non configura il delitto di appropriazione indebita, né quello di peculato, il mancato pagamento del "prelievo supplementare" da parte del primo acquirente nel sistema delle cosiddette "quote latte", sia perchè trattasi di condotta non costituente fatto di impossessamento, in quanto ipotesi di inadempimento di un obbligo nei confronti della P.A. e non già di omesso versamento di denaro già "ab origine" di pertinenza di quest'ultima, sia perchè in assenza di ulteriori elementi specializzanti, la fattispecie è esaurientemente sussumibile nell'illecito amministrativo di cui all'art. 5 del D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modifiche dalla legge 30 maggio 2003, n. 119.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/2014, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 11/10/2014
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS AN - Consigliere - N. 1570
Dott. DI STEFANO GI - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 15553/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. RB AN n. il 25/9/1954;
2. BE NO n. il 9/3/1966;
3. AT LO n. il 30/8/1965;
4. PP ES n. il 23/7/1968;
5. ZO OM n. il 29/9/1962;
6. LA RI DI MI SCARL nella persona del l.r. PIVA ES;
7. TE AN n. il 17/3/1959;
8. RT GIAMLO n. il 11/5/1961;
9. NE AD n. il 27/5/1946;
10. LL SC n. il 21/1/1964;
11. IN BR n. il 2/5/1972;
12. MO DO n. il 21/6/1970;
13. LI LU n. il 14/7/1968;
14. TT RL n. il 2/10/1959;
15. VI IO n. il 4/8/1960;
16. Parte civile AGEA nei confronti di BA EA, ED TO, TT AO, CR AL, OL NO, La ER Di MI Scarl, La OM Scarl, LO GI, ER LO, TI NO, EL AN, EL FR, MI AB, IN ID, AN AN, NG GI, AL EL;
avverso la sentenza 3203/2012 della CORTE DI APPELLO DI MI del 15/10/2013;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RL DI STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona della Dott. FODARONI MARIA GIUSEPPINA, che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi;
Udito per la parte civile ricorrente, AG, l'avv. LO MARCHINI dell'Avv. Gen. dello Stato che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso;
Udito per le parti civili Coop. Latte Melzese, Coop. Santangiolina, Fed. Regionale TI Lombardia, l'avv. GIANMARCO BRENELLI che ha chiesto la conferma della sentenza;
Udito per la parte civile Federazione Interprovinciale TI di MI e Lodi l'avv. FEDERICO RIBOLDI che si è riportato alle proprie conclusioni scritte;
Udito per la parte civile UR OM l'avv. FRANCESCO FASANI di Cremona il quale ha chiesto la conferma della sentenza;
Udito per il ricorrente CR AL l'avv. GIANMARIA CHIARAVIGLIO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Udita per i ricorrenti La ER di MI scarl e AN AN l'avv. CONSUELO BOSISIO che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
Udito per il ricorrente LO GI l'avv. MARIA NOVELLA GALANTINI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Uditi per i ricorrenti ED EA, TT AO, ER LO, TI NO, EL FR, IN ID, AL EL l'avv. ALESSANDRA SILVESTRI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Udito per i ricorrenti ED TO, BA EA, TT AO, EL AN, EL FR, IN ID l'avv. LO BOTASSO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso Udito per il ricorrente OL NI l'avv. ENRICO GIAVALDI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Udito per il ricorrente MI AB l'avv. PASQUALE VENTURA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
1. È proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di MI del 15/10 - 11/12/2013 che ha deciso sulle impugnazioni avverso la sentenza di condanna di CR AL, AN AN, AL EL, LO GI, ER LO, OL NI, BA EA, TI NO, TT AO, MI AB, IN ID, ED TO, NG GI, EL FR e EL AN per i reati di truffa aggravata e peculato aggravato, nonché di condanna delle persone giuridiche LA LOMBARDA SCARL e LA RI DI MI SCARL per responsabilità dell'ente ex D.Lgs. n. 231 del 2001 - con accoglimento delle domande delle parti civili costituite.
2. La vicenda in esame riguarda le condotte irregolari degli imputati ricorrenti, quali partecipanti a vario titolo alle cooperative di produttori di latte La OM s.c.ar.l. e La ER s.c.ar.l. (così trasformata dalla forma iniziale di srl), nell'ambito della gestione della loro attività sociale consistente nel "primo" acquisto del latte dalle aziende produttrici.
3. Tale irregolarità è consistita nella sistematica violazione degli obblighi inerenti al pagamento del c.d. "prelievo supplementare" sulla produzione di latte che superi la quota consentita a ciascun singolo allevatore ed è stata ritenuta integrare i reati di peculato e truffa aggravata.
4. Per chiarire l'ambito dei fatti ascritti, è necessario premettere una breve esposizione della disciplina del settore, con stretto riferimento, rispetto alla più ampia materia, a quel che è di interesse in questa sede e, poi, descrivere i comportamenti in violazione delle disposizioni.
5. Sin dagli anni 80 la produzione di latte è stata oggetto di politiche agricole dell'Unione Europea, con particolare attenzione alla stabilità del relativo mercato sul territorio Europeo. Perciò sono state adottare normative sovranazionali che hanno introdotto un sistema di controllo dal lato della offerta, quindi della produzione, la cui chiara finalità è quella di evitare una eccessiva produzione di latte che avrebbe la conseguenza della caduta dei prezzi e la crisi del settore.
6. In termini assai generali, il sistema funziona in tal modo:
- ogni paese UÈ si è visto attribuire una quota di produzione del latte che non deve superare.
- In caso di superamento della produzione, sulla parte eccedente viene effettuato un "prelievo supplementare", ovvero si impone il pagamento di una somma parametrata alla quantità di latte prodotta oltre la soglia attribuita ai singoli allevatori. Tale prelievo, da effettuarsi sulle somme dovute agli allevatori dagli acquirenti del loro latte, è volutamente determinato in una misura tale da rendere antieconomica la vendita di latte oltre il quantitativo massimo, così da scoraggiare la produzione in eccesso.
- Il sistema è sviluppato sia a livello comunitario con controllo ed irrogazione di sanzioni che, ovviamente, a livello di singolo paese. In Italia per il periodo di riferimento di questo processo, la normativa applicabile è quella di cui al D.L. 28 marzo 2003, n. 49 convertito con modifiche dalla L. n. 119 del 2003. 8. Tale normativa, oltre ad attribuire alle Regioni la competenza sulla specifica materia, introduce un determinato sistema di individuazione di quote di produzione per i singoli produttori e disciplina la "agenzia per le erogazioni in agricoltura" (AG), ente cui spetta la gestione del meccanismo delle quote latte e la riscossione degli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare.
9. Compito dell'AG è, tra gli altri, quello della istituzione e gestione di un registro pubblico delle quote nel quale, anno per anno, va indicato il quantitativo individuale attribuito a ciascun produttore.
10. Il Decreto disciplina anche la istituzione di un elenco degli acquirenti di latte "riconosciuti", in cui la iscrizione è subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti della normativa comunitaria ed interna.
11. Per la garanzia del controllo e della tracciabilità del latte, ogni produttore è tenuto a vendere il latte solo a tali acquirenti riconosciuti inseriti nell'albo. Tale obbligo è reso ineludibile dall'art. 4 del Decreto secondo il quale, laddove la vendita sia in favore di acquirente non iscritto all'albo, tutta la produzione così ceduta è soggetta a prelievo supplementare, con obbligo posto sia a carico del produttore che dell'acquirente.
12. L'art. 5 del D.L., quindi, determina il modo con il quale viene effettuato l'eventuale prelievo supplementare per il superamento della quota di produzione da parte del produttore.
13. L'acquirente, difatti, nell'acquistare il latte, deve trattenere il prelievo supplementare in relazione al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale assegnato al singolo produttore;
tale somma va versata sul conto corrente della predetta AG e resa nota alle Regioni per i necessari controlli. Chiaro, quindi, il perché della previsione dell'"albo".
14. Si prevede anche che l'acquirente possa non versare direttamente il prelievo supplementare ed invece "sostituire il versamento di cui al comma 2 con la prestazione all'AGEA di una fideiussione bancaria esigibile a prima e semplice richiesta".
15. Secondo l'art. 5, al comma 5 "il mancato rispetto degli obblighi o dei termini" ... "Da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto" sanzione che va a sommarsi all'obbligo di versare il prelievo supplementare. In caso di ripetute violazioni dei propri obblighi da parte dell'acquirente, le Regioni ne revocano il riconoscimento con la ovvia conseguenza che costui non potrà più operare sul mercato del latte.
16. Per rendere possibile il concreto funzionamento di tale sistema è stato introdotto un sistema informatico gestito dall'agenzia (denominato SIAN) a cui devono accedere i vari soggetti operanti sul mercato del latte inserendo i dati di rispettiva competenza. 17. Tale soluzione tecnica ha risolto i problemi del passato quando si era reso necessario procedere a convenzioni con le associazioni dei produttori, delegando loro il controllo, essendo di fatto impossibile il controllo di un settore frammentato in una miriade di piccole aziende di allevamento.
18. L'effettuazione di queste comunicazioni da parte degli acquirenti ed il controllo in automatico tramite il sistema SIAN consentono quindi un chiaro "tracciamento" delle condotte degli operatori. Difatti, nelle vicende qui in esame, non è dubbio che il superamento di quote ed il mancato trattenimento e versamento del "prelievo supplementare" era prontamente accertato dal personale responsabile della AG e della Regione tramite tale sistema automatizzato. 19. La legge prevede anche che, a fronte del mancato versamento del prelievo supplementare, al suo recupero si proceda con il sistema della "riscossione mediante ruoli", ovvero il sistema tipico della riscossione dei tributi che esonera la pubblica amministrazione dal ricorso alla A.G. potendo emettere direttamente il titolo esecutivo;
effettuata l'iscrizione a ruolo, quindi, si provvede semplicemente alla notifica della cartella di pagamento con la successiva esecuzione forzata in caso di inadempimento.
20. Poste queste premesse, può valutarsi la vicenda in concreto. 21. Come anticipato, è stata oggetto di giudizio la particolare condotta di una cooperativa, La OM, e di quella (La ER) in cui confluivano gli stessi soci per continuare ad operare dopo che la Regione revocava la iscrizione della La OM quale "primo acquirente".
22. Tale cooperativa La OM si caratterizzava per essere una cooperativa tra produttori di latte. È stato acquisito durante il processo come, nel periodo di interesse, fosse una prassi frequente la creazione di cooperative tra i piccoli produttori;
tali cooperative chiedevano l'iscrizione nell'apposito albo dei "primi acquirenti" ed in tale veste curavano l'acquisto del latte dalle singole aziende agricole consociate, latte che poi rivendevano per la trasformazione o l'ulteriore vendita a caseifici e commercianti. 23. Ragione di tale organizzazione era l'agire collettivo per ottenere migliori prezzi. La cooperativa La OM, inoltre, curava anche altre attività di interesse comune quali l'acquisto di mangimi e la produzione di formaggio con il latte dei soci.
24. Ma la maggior particolarità della OM, presumibile motivo per la sua particolare crescita in numero di soci, è che, nel ruolo di acquirente regolarmente riconosciuto, ha dichiaratamente e sistematicamente violato le regole sopra riferite pagando interamente ai produttori il latte anche in caso di superamento delle quote:
l'unica particolarità contabile era che in questi casi l'importo corrispondente al prelievo supplementare era oggetto di separata fattura con indicazione del tipo "anticipo su compensazione". Con tale modo di fatturazione si intendeva fare riferimento alla possibilità che parte del prelievo supplementare potesse essere successivamente recuperata utilizzando le quote di altri produttori che non avessero raggiunto il livello massimo loro consentito;
ma si trattava di una chiara pezza d'appoggio rispetto a circostanze future e meramente eventuali.
25. Ad aprile 2008 la OM, in ragione della sua gestione irregolare di quattro annate "lattiere", si vedeva revocare definitivamente la iscrizione nell'albo degli acquirenti;
persa la capacità di commercializzare il latte dei soci produttori, La OM comunque proseguiva immediatamente nella propria attività utilizzando, secondo l'accusa, lo schermo fittizio della La ER srl, società che aveva regolare iscrizione, ma che negli ultimi anni di fatto non era stata operativa. La ER, sulla base di accordi contrattuali, fino al settembre 2008 fungeva da mero intermediario contabile, dichiarando di acquistare il latte dai produttori della cooperativa La OM, anche se tutte le operazioni, compresi i pagamenti venivano effettuati da quest'ultima. Successivamente tutta la struttura OM confluiva nella La ER, trasformata da srl in cooperativa, e quest'ultima proseguiva nella sistematica omissione del trattenimento del "prelievo supplementare", e nella consegna ai produttori dell'intero prezzo del latte, condotta tenuta sino alla perdita della qualifica ed all'inizio di indagini penali nei primi mesi del 2009.
26. Tali indagini portavano al rinvio a giudizio degli odierni ricorrenti con le seguenti contestazioni:
27. Peculato ex art. 314 c.p. (contestato a CR AL e AN AN (assolto con sentenza contro cui il PM proponeva appello) quali legali rappresentanti delle due cooperative) perché, nel ruolo di agenti della riscossione in materia di prelievo supplementare in nome e per conto dell'AG, per tali motivi incaricati di pubblico servizio, avendo in loro disponibilità le somme oggetto di prelievo supplementare, omettevano di versare al predetto ente circa Euro 100 milioni per il periodo 2003-maggio 2008. 28. Nei confronti di rappresentanti legali, amministratori, consiglieri delle medesime cooperative il reato di truffa aggravata quanto alla utilizzazione della ER di MI per proseguire nell'attività pur dopo la perdita da parte della OM della qualità di primo acquirente riconosciuto. In particolare si contestava di aver utilizzato artifizi e raggiri consistiti principalmente nell'ottenere e mantenere indebitamente la qualifica di primo acquirente in capo a soggetti economici utilizzati come società filtro tra produttori e di reale acquirenti in modo da aggirare gli obblighi di versamento del prelievo supplementare, così procurando a sè, alle cooperative nonché ai produttori un ingiusto profitto costituito dagli importi dei prelievi supplementari non versate.
29. Vi era poi la contestazione di illecito amministrativo dipendente dal reato a carico dei due cooperative per non aver adottato modelli organizzativi gestionali per prevenire la commissione della reato di truffa.
30. I giudici di primo grado accoglievano parzialmente la tesi di accusa, ritenendo sussistere il solo peculato sino ad aprile 2008 e la sola truffa dal momento in cui La OM, persa l'iscrizione quale primo acquirente, utilizzava lo schermo della diversa società. 31. Per sostenere la sussistenza del reato di peculato, il Tribunale affermava che il soggetto primo acquirente ha la qualifica di incaricato di pubblico servizio;
e, poi, che il meccanismo degli adempimenti previsti dalla legge a carico di tale soggetto acquirente, con la individuazione delle somme da destinarsi al superprelievo, comportava che "la trattenuta delle stesse ed il loro versamento ad AG, porta a ritenere con detta consequenzialità che dette somme assumono una connotazione altrettanto pubblicistica della destinazione che è loro impressa, sin dal momento in cui sorge l'obbligo di trattenerle". Consequenziale, quindi, la qualifica di peculato alla condotta di appropriazione del denaro con consegna ai produttori e soci. Questa contestazione era ritenuta valida per tutto il periodo di operatività della La OM quale soggetto iscritto nell'albo degli acquirenti.
32. Ed invece la condotta successiva ad aprile 2008, dopo l'esclusione della OM dall'albo, quindi per tutto il periodo in cui la OM si avvaleva della cooperativa ER, veniva, come anticipato, configurata come truffa.
33. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, divenuto impossibile per La OM operare, dal maggio 2008 gli acquisti di latte furono fatti inizialmente sul solo piano documentale attraverso la diversa società La ER. I produttori continuavano ad avere rapporti con il medesimo personale OM, i pagamenti provenivano da quest'ultima mentre la sola fatturazione era fatta da ER che poi vendeva a OM per la ulteriore commercializzazione. 34. Dal settembre 2008, invece, la attività risultava integralmente effettuata dalla nuova cooperativa ER in cui confluivano i soci produttori della OM.
35. I giudici di merito ritenevano che il meccanismo posto in essere tra maggio e giugno 2008 consentiva a OM di continuare ad operare come un soggetto autorizzato, effettuando un vero e proprio acquisto della mera qualità di "primo acquirente" dalla ER. Ciò consentiva alla OM di proseguire gli acquisti senza incorrere nell'obbligo di pagare il prelievo supplementare su tutto il latte ricevuto.
36. La acquisizione di tali somme costituiva l'ingiusto profitto del reato di truffa ed il danno diretto in capo alla amministrazione quale conseguenza della condotta criminosa.
37. I soggetti ritenuti responsabili erano:
38. quanto al reato di peculato, commesso sino ad aprile 2008, CR AL, legale rappresentante della lombarda sin dalla sua fondazione e suo effettivo gestore;
39. quanto al secondo periodo, ovvero per la truffa aggravata, oltre che il medesimo CR AL, i responsabili erano individuati innanzitutto in AN AN, legale rappresentante della ER;
nei componenti del CdA della OM, poi dimessisi solo il 25 agosto 2008 in quanto, al momento della revoca della qualifica di primo acquirente, non avevano tratto le necessarie conseguenze;
difatti i soci che erano anche produttori, avendo già rapporti con caseifici dotati della qualifica di primo acquirente, ben potevano effettuare vendite dirette senza necessità di ulteriore intermediazione.
40. Proposto appello avverso la sentenza del Tribunale, la Corte di Appello, con la sentenza oggi impugnata, sostanzialmente confermava le condanne per quanto riguarda gli odierni ricorrenti. 41. La Corte di Appello innanzitutto rigettava l'appello del pubblico ministero nei confronti di AN AN in riferimento alla sua assoluzione per il reato di peculato confermando che, nella particolare situazione accertata, non era configurabile il concorso tra il peculato e truffa.
32. Valutava poi gli argomenti degli imputati appellanti rilevando che: - La OM, che era una cooperativa effettivamente operante, effettuando per conto dei soci allevatori oltre alla raccolta del latte anche l'acquisto di farine e mangimi e la produzione in conto lavorazione di formaggio, aveva regolarmente ottenuto la qualifica di primo acquirente e regolarmente la aveva mantenuta. - Era lecita e conforme a prassi la costituzione di cooperative tra i produttori che ottenevano il riconoscimento quale primo acquirente e si ponevano quali intermediari con le aziende di trasformazione per ottenere migliori condizioni.
43. La condotta anomala riguarda invece il modo di esercitare l'attività; peraltro la scelta di omettere il versamento delle quote latte favoriva il rapido accrescimento della cooperativa con l'adesione di altri produttori.
44. La Corte di Appello quindi confermava innanzitutto la configurabilità del reato di peculato. A tale fine osserva che, pur non potendosi chiaramente definire cosa sia il "prelievo supplementare", è comunque, "denaro di pertinenza pubblica" in quanto sottoposto a destinazione vincolata, poiché "la finalità perseguita, invero, con la sua imposizione lo rende strumento di politica agricola ed in quanto tale destinata ad affluire nelle casse dell'unione europea per il perseguimento di scopi... pubblicistici e sovranazionale". Nè vi è possibilità di distrazione della somma da parte dei paesi membri UE.
45. Confermava anche che il primo acquirente vada effettivamente ritenuto un "incaricato di pubblico servizio in quanto è inserito nell'organizzazione dell'ente pubblico per il conseguimento di un suo fine, attività svolta in modo continuativo con assoggettamento ad ordini, istruzioni, direttive o vigilanza da parte dell'ente pubblico".
46. Quanto al requisito della altruità della somma, osserva la Corte che l'unico soggetto gravato dell'onere economico del superprelievo è il produttore e non l'acquirente perciò, quando quest'ultimo incassa il prezzo del latte, "è assai agevole cogliere il momento consumativo dell'indebita appropriazione. Cartolarmente, invero, il produttore conferente fatturava alla cooperativa anche se materialmente era il personale amministrativo de LA LOMBARDA a confezionare il documento sulla base delle distinte di conferimento latte e/o delle lettere del vettore. LA LOMBARDA vendeva poi il prodotto al trasformatore finale emettendo fattura propria con indicato il nome del socio/fornitore del latte. L'acquirente- caseificio (divenuto, e non a caso evidentemente, un secondo acquirente deprivato di obblighi e responsabilità) pagava a LA LOMBARDA il prezzo idealmente comprensivo della quota destinata a titolo di superprelievo. Che di lì a pochi giorni senza alcuna trattenuta - con una condotta quindi uti dominus, in spregio alla destinazione vincolata di quest'ultima - veniva interamente rimesso ai produttori/eccedentari.
47. La Corte confermava anche la configurabilità del reato di truffa osservando che:
- La interposizione dell'una all'altra società "costituisce artifizio ed induzione in errore", quindi si trattava un inganno che non poteva ritenersi escluso dal fatto che tutti gli enti avevano conoscenza del superamento dei limiti di produzione e dei mancati versamenti dei "prelievi".
48. - Quanto all'atto di disposizione patrimoniale, la Corte affermava il presupposto che "al primo acquirente veniva e viene affidato l'interesse dello Stato a disporre dei fondi da versare alla comunità europea... Ed affinché tale interesse possa essere concretamente perseguito, al primo acquirente sono conferiti poteri autoritativi...". Pertanto l'atto di disposizione patrimoniale consiste nell'affidamento della gestione delle somme alla OM, già risultata inaffidabile, con il meccanismo della interposizione. 49. La Corte ha affrontato il tema del preteso operare del principio di specialità della sanzione amministrativa ex L. n. 689 del 1981. In risposta ai ricorrenti secondo i quali il sistema normativo di gestione delle quote latte prevedeva anche un sistema sanzionatorio utile a definire l'intera materia essendo applicabili nelle due fasi individuate dal Tribunale di condotta illecita la sanzione dell'art. 5 e la sanzione dell'art. 4 della legge citata, escludeva l'identità delle fattispecie astratte in quanto:
50. con riferimento alla ipotesi di peculato, la condotta delittuosa "non è l'omesso versamento del superprelievo in sè bensì quella di averne disposto indebitamente uti dominus;
" di tali somme la cooperativa aveva "invece disposto liberamente, senza averne facoltà, riversandolo ai produttori e cioè agli obbligati e non all'avente diritto. In altri termini, appropriandosene.". 51. Con riferimento, invece, al capo b) (truffa), la Corte lo ha confrontato con la L. n. 119 del 2003, all'art. 4 laddove viene sanzionato il soggetto che acquisti il latte senza avere il dovuto riconoscimento. Ma, nel caso in esame, si contesta al soggetto senza la qualifica di aver operato simulando di averla.
52. Quanto alle contestazioni in ordine alla responsabilità dei singoli, la sentenza confermava sostanzialmente il primo giudice quanto alla posizione degli imputati oggi ricorrenti. 53. Infine:
- confermava la responsabilità degli enti ex D.Lgs. n. 231 del 2001;
- confermava le statuizioni in favore delle parti civili Contro tale sentenza sono stati proposti i seguenti ricorsi:
54. PP ES.
Propone ricorso con atto a firma del difensore Avv. Gianmaria Chiaraviglio;
56. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti ed alla posizione soggettiva del ricorrente. Svolge argomenti a sostegno della tesi che il soggetto "primo acquirente" del latte è personalmente obbligato al pagamento del prelievo supplementare, in solido con il produttore, ma non in sostituzione di costui, per cui la somma di denaro corrispondente al prelievo supplementare è cosa propria e non altrui. Ciò si desume anche dalla interpretazione data proprio nei confronti del ricorrente, con riferimento al tema delle sanzioni, dal Tribunale di MI sez. Cassano d'Adda del 4 maggio 2011. Mancando la altruità del denaro viene a cadere la ipotesi di peculato. 57. Per quanto riguarda la contestazione di truffa, secondo il ricorrente non vi è la "disposizione patrimoniale" necessaria alla realizzazione del reato. Tale disposizione può anche essere caratterizzata da un "non facere" ma, comunque, deve consistere in un trasferimento patrimoniale facente capo alla vittima che, nel caso di specie, non vi è stato. Nè, peraltro, vi era mai stato alcun inganno in quanto gli imputati avevano fatto degli omessi versamenti un motivo politico di contestazione, essendo quindi condotta nota a tutte le parti interessate.
58. Con secondo motivo deduce la violazione dell'art. 546 c.p.p., lett. e per l'assenza della motivazione sulle argomentazioni della difesa in ordine alla mancanza degli elementi fondanti i reati in contestazione.
59. Con terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. d) per la mancata riapertura del dibattimento in ragione del deposito di un documento provenienti da altro procedimento consistente in una relazione redatta nel corso di una attività ispettiva poste in essere da una commissione di indagine ministeriale da cui risulta che i funzionari della AG avevano alterato l'algoritmo utilizzato per la determinazione delle quote latte, in guisa tale che il livello produttivo risultava eccessivo mentre, invece, era pienamente nell'ambito della quota assegnata all'Italia. La decisione di mancato accoglimento della richiesta di raccolta delle prove ritenute necessarie era ingiustificata rispetto a tale nuova emergenza processuale.
60. Con quarto motivo lamenta la violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla denegata applicazione delle attenuanti generiche con prevalenza sulle aggravanti contestate. 61. Il 29 settembre 2014 il difensore ha depositato motivi nuovi. 62. Il quinto motivo propone sotto il profilo del vizio di motivazione la totale assenza di risposta sulla richiesta di riapertura del dibattimento.
63. Il sesto motivo svolge ulteriori argomenti in relazione alla determinazione della pena.
64. LI LU.
65. Propone ricorso con atto a firma dell'avvocato Consuelo Bosisio. 66. Il primo motivo deduce la violazione di legge sotto vari profili nonché il vizio di motivazione.
67. Osserva che il ricorrente non ha mai partecipato all'attuazione del preteso piano criminoso avendo venduto la propria società La ER al CR AL, salvo poi esercitare il diritto di riscatto in ragione della cattiva gestione della società. 68. La Corte di Appello in varie parti della sentenza considera diversamente la vendita della società, talora riferendo di una presunta vendita del solo titolo di primo acquirente, da ritenersi nulla per la "non commerciabilità del titolo di primo acquirente", e talaltra affermando che vi era vendita meramente simulata della società, così interpretando il contratto di vendita con patto di retro vendita, quest'ultimo, peraltro, in altro passaggio della sentenza ritenuto quale realmente stipulato tra le parti. La modalità di gestione con pagamenti gestiti dalla OM era, invece, normale effetto della stipula del contratto di mandato con rappresentanza.
69. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione quanto all'esservi l'atto di disposizione patrimoniale richiesto dall'art. 640 c.p.. 70. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione della istruttoria con argomenti simili a quelli proposti da CR AL. 71. Con il quarto motivo rileva vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena.
72. Con il quinto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla confisca per equivalente. 73. con il sesto motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del risarcimento in favore delle parti civili rilevando:
74. la inadeguata risposta al motivo di appello che rilevava la inadeguata motivazione sugli elevati importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno e la mancata risposta sulla insussistenza del danno da concorrenza sleale, comportamento per il quale non vi era stata alcuna motivazione.
75. La erronea duplicazione del risarcimento danni in favore della TI costituita con due diverse articolazioni territoriali nonché in favore di TI e UR.
76. L'errore di diritto laddove, esclusa la sussistenza del danno da concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c., la sentenza poi riconosce un simile risarcimento in base all'art. 2043 c.c. allargando così l'ambito della concorrenza sleale. 77. Il difensore il 1^ ottobre 2014 ha depositato nuovi motivi di ricorso segnalando l'ulteriore esito delle vicende giudiziarie penali, nel senso di escludere le violazioni ed anzi dimostrare il danno causato dai funzionari dell'agenzia. E, inoltre, l'esito del ricorso amministrativo con un provvedimento cautelare del Tar di Brescia che riconosce al prelievo supplementare natura di profitto e non di danno risarcibile.
78. Deposita vari atti a sostegno.
79. TE AN.
80. Propone ricorso a mezzo dei difensori Novella Galantini ed Ennio Amodio.
81. Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta configurabilità del reato di truffa ex art. 640 c.p., comma 2, n. 1 in luogo dell'illecito amministrativo di cui alla L. n. 119 del 2003, artt. 4 e 5 e, quindi la violazione del principio di specialità di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 9. 82 Con il secondo motivo deduce la contraddittorietà della motivazione sulla efficacia causale della sua (presunta) condotta a determinare il passaggio della attività da OM alla ER. 83. Con il terzo motivo deduce l'illogicità manifesta della motivazione in punto di induzione in errore degli enti pubblici addetti ai controlli e di sussistenza dell'atto di disposizione patrimoniale. Nella stessa prospettazione della sentenza impugnata è esclusa la interposizione fittizia destinata a ingannare in quanto tutto avveniva in piena trasparenza senza nulla celare ai soggetti deputati ai controlli. Manca, inoltre, un atto dispositivo da parte degli enti pubblici quale conseguenza dell'inganno; non è vero che il prelievo venisse incamerato dal soggetto non legittimato in base ad un atto dispositivo della pubblica amministrazione indotta in errore.
84. Con il quarto motivo deduce la mancanza di motivazione sull'elemento soggettivo. Non si è tenuto conto che proprio nel periodo 2008/2009 in cui sarebbe stata commessa la truffa in questione il ricorrente, con la propria azienda, aveva rispettato le quote.
85. Con quinto motivo deduce il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. d per la omessa acquisizione di prove decisive consistente nella documentazione che dimostrava il probabile errore per una cifra assai consistente circa la determinazione del surplus di produzione di latte nel periodo in questione.
86. Con sesto motivo rileva la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena.
87. Con settimo motivo rileva la mancanza di motivazione in tema di statuizioni civili.
88. VI IO;
RT GIANLO;
NE AD;
AT LO;
BE NO;
LL SC;
MO DO (il primo vicepresidente del CdA della cooperativa La OM, gli altri componenti del consiglio di amministrazione, tutti in funzione fino al 31 dicembre 2008, i primi due a partire dal 13 dicembre 2005 e gli altri a partire dalla 25 agosto 2008). 89. Ricorso presentato dal difensore avv. Alessandra Silvestri. 90. Con primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione.
91. I giudici di merito hanno ricostruito la vicenda della pretesa truffa in termini diversi da quelli di cui al capo di imputazione e la sentenza impugnata, a fronte degli specifici motivi sul punto, non ha offerto alcuna risposta.
92. Mentre il capo di imputazione faceva riferimento ad una condotta resa possibile dalla condizione soggettiva di "primo acquirente" della cooperativa, la condanna è stata invece disposta per il presunto ruolo svolto dopo che OM aveva perso la qualifica necessaria per operare. ER aveva ottenuto la qualifica di primo acquirente prima ed indipendentemente dalla cooperativa OM. 93. Con secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione.
94. Parte dei ricorrenti sono entrati nella cooperativa nel ruolo loro contestato solo successivamente alla predisposizione dello schema contrattuale che si assume essere stato truffaldino. Inoltre il temporaneo meccanismo adottato, per tre mesi, per il quale ER acquistava dai produttori e rivendeva il latte a OM la quale, poi, lo rivendeva ai caseifici che correttamente fatturavano alla OM era stato posto in essere solo per il periodo giugno agosto 2008, non integrando affatto artifizi o raggiri. La legge, peraltro, non impediva affatto che il primo acquirente fosse un intermediario meramente contabile.
95. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione.
96. L'imputazione contestava quale artifizio aver ottenuto e mantenuto indebitamente la qualifica di primo acquirente pur svolgendo il ruolo di intermediario tra i produttori ed i reali acquirenti, condotta che avrebbe indotto in errore gli enti pubblici preposti alla gestione e controllo del mercato del latte. 97. La Corte di Appello, secondo i ricorrenti, aveva del tutto mutato prospettiva contestando la induzione in errore della pubblica amministrazione che aveva accettato che il prelievo a sè destinato venisse incamerato da un soggetto diverso non legittimato a tale incasso.
98. Osservano invece i ricorrenti che, innanzitutto, a fronte delle date condizioni, la pubblica amministrazione era vincolata al riconoscimento della qualifica e non poteva quindi ritenersi esservi alcun errore non essendovi margini valutazione. Quindi anche in presenza di conoscenza dei rapporti tra ER e OM, non sarebbe stato possibile per l'amministrazione negare la qualifica di primo acquirente a ER. Neanche la presunta riserva mentale di non adempiere ai propri obblighi poteva aver rilievo in quanto il rapporto con l'amministrazione non era contrattuale. 99. Inoltre il sistema di misurazione trasmissione dei dati era del tutto trasparente e non idoneo ad ingenerare alcun errore. 100. Con quarto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione non essendo indicato quale sia l'atto di disposizione patrimoniale tipico della truffa.
101. BE ON;
RB AN;
MO DO;
LL SC.
102. Ricorso avv. AO Botasso (secondo ricorso per BE ON - MO DO - LL SC, unico ricorso per RB EA).
103. con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione alla mancata esclusione delle parti civili ed al difetto di motivazione sul punto a fronte degli argomenti difensivi svolti. 104. Con un secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla applicazione dell'art. 640 c.p.. Non risulta esservi stato alcun artifizio o raggiro inteso quale manipolazione o trasfigurazione della realtà esterna. La qualifica di primo acquirente in capo alla cooperativa La ER era stata regolarmente conseguita, non potendo peraltro essere negata anche a fronte di prospettazione del futuro mancato pagamento del prelievo supplementare.
105. In conclusione l'acquisizione della qualifica di primo acquirente riconosciuto non poteva essere affatto la causa dell'atto di disposizione.
106. La condotta in questione è riconducibile all'abuso del diritto, condizione che ricorre laddove lo strumento giuridico è impiegato per una finalità diversa dalla finalità tipica, condotta certamente deprecabile ma che non è compatibile con il reato di truffa in quanto l'utilizzo di strumenti leciti ancorché per finalità illecite non comporta la sussistenza del reato.
107. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestazione di truffa per quanto riguarda la sussistenza dell'elemento essenziale dell'induzione in errore.
108. La cooperativa La ER operava realmente come primo acquirente e l'amministrazione non è stata affatto indotta in errore su operazioni e debito dei produttori che superavano le quote. Le cooperative, del resto, erano regolarmente costituite per consentire ai produttori di avvalersi di un proprio strumento destinato alla gestione delle vendite. Manca quindi qualsiasi errore dell'amministrazione che non poteva non conoscere modalità operative e finalità delle cooperative. Ed ancora, non è sostenibile che possa ritenersi induzione in errore la presunta riserva mentale di non adempiere agli obblighi assunti in sede di riconoscimento di primo acquirente. Nè si tratta di un atteggiamento psicologico che possa riportarsi al reato di truffa, ne può incidere sul rapporto con l'amministrazione la cui attività è vincolata quanto al riconoscimento della qualifica in questione.
109. Con il quarto motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto al reato di truffa in riferimento alla sussistenza dell'atto di disposizione patrimoniale. 110. Con il quinto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto al reato di truffa con riferimento alla ritenuta sussistenza del danno.
111. Osserva come sul punto sia del tutto assente la motivazione avendo la stessa sentenza affermato che si tratta di fatto evidente. Non vi è quindi stata risposta agli argomenti sollevati con i motivi di appello per dimostrare che il primo acquirente non è affatto l'obbligato al prelievo supplementare e lo è, invece, il produttore. Quindi il danno può sussistere solo laddove il produttore non versi il dovuto. La questione dell'obbligazione sul punto, peraltro, è oggetto di contenzioso. Nè vi è stata una rinuncia al diritto o assunzione di obbligo da parte della persona offesa e l'eventuale diminuzione patrimoniale potrà aversi solo all'esito delle procedure di recupero in corso nei confronti del produttore.
112. Con sesto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di truffa.
113. Con settimo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla applicabilità delle disposizioni in tema di concorso tra violazioni amministrative e reati. A fronte della dimostrazione della regolare qualità della ER e della assenza di raggiri ed artifizi non si è tenuto conto che la L. n. 119 del 2003, all'art. 5 prevede un'apposita sanzione per la violazione contestata.
115. ZO DOMENICO.
116. Propone ricorso con atto a firma del proprio difensore avv. Enrico Giavaldi.
117. Premette di essere un produttore, di non aver mai superato le quote di produzione, di essere entrato nella cooperativa La OM al solo fine di gestione delle proprie vendite e di essere divenuto membro del consiglio di amministrazione solo nel 2007 per successione ad un consigliere dimissionario e comunque senza avere alcuna delega e senza poi passare alla ER. Nè era a conoscenza di contratti sottoscritti da OM e ER come risulta dalle testimonianze rese all'udienza del 3 febbraio 2011 (trascrizioni delle pagine 94- 124).
118. Sviluppa i seguenti motivi:
119. Con il primo motivo rileva la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al dolo del reato di truffa in quanto la Corte non offre elementi per giustificare il dolo del ricorrente. La stessa da atto che il ricorrente non ha avuto alcuna delega o potere particolare, non ha sottoscritto alcun contratto, non ha avuto alcun ruolo nelle decisioni della OM restando creditore di Euro 700.000,00 nei confronti di OM e Euro 300.000,00 nei confronti di ER. Nel luglio del 2008 si dimetteva troncando ogni rapporto con le cooperative prima dell'intervento dell'autorità giudiziaria. 120. Con secondo motivo deduce la violazione di legge di vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza di artifizi o raggiri e di una disposizione patrimoniale. Tra i vari argomenti svolti, osserva che non era rinvenibile alcun comportamento teso a indurre in errore l'amministrazione. Tutte le informazioni fornite attraverso il sistema informatico erano regolari e risulta dalla testimonianza della funzionaria Cattaneo come fosse del tutto normale che un produttore scegliesse di vendere latte ad un qualsiasi primo acquirente e di come risultasse il passaggio dei produttori da OM a latteria di MI, regolarmente iscritta anche se non operativa da tempo. L'Agenzia tenne sotto controllo anche tale nuovo acquirente disponendo la revoca della iscrizione dopo il mancato versamento per tre mesi successivi del prelievo mensile (udienza 7 ottobre 2010 pagina 104).
121. Con il quarto motivo deduce la nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione sul quarto motivo di appello in tema di doppia costituzione della TI.
122. Con il quinto motivo deduce violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 2043 c.c., non applicabile laddove è esclusa la concorrenza sleale.
123. IN BR.
124. Vicepresidente del consiglio di amministrazione della OM dal 25 agosto 2008 al 31 dicembre 2008, propone ricorso a mezzo del difensore di fiducia avvocato Pasquale Ventura.
125. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione osservando che la Corte di Appello ha confermato la condanna del ricorrente senza indicare in via specifica, a fronte anche dei motivi di appello, quale fosse il suo contributo causale nella determinazione del reato limitandosi ad una serie di affermazioni riferite a tutto il CdA indipendentemente dal momento di ingresso nello stesso. Delle condotte valorizzate dalla Corte di Appello, la stipula di contratti, l'invio di comunicazioni a soci e clienti, la trattativa per l'autorizzazione all'uso della qualifica di primo acquirente per la latteria, nessuna viene espressamente attribuita al ricorrente.
126. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione per la omessa valutazione di motivi di appello.
127. TT RL.
128. NG GI, rappresentato dalla moglie quale amministratrice di sostegno nominata dal giudice tutelare, propone ricorso a mezzo del difensore avvocato Clotilde Romagnoli. 129. Con il primo motivo deduce la violazione di legge laddove è stato ritenuto configurabile il reato di truffa e non l'illecito amministrativo di cui alla L. n. 119 del 2003, artt. 4 e 5. Tali norme sanzionano in via specifica sia la prosecuzione dell'attività della OM senza la qualifica di primo acquirente che l'omesso versamento del superprelievo. Si tratta di questione che rileva in modo particolare per il ricorrente che, consigliere della OM soltanto dal 28 agosto 2008 al 31 dicembre 2008, non può essere responsabile di condotte di terzi finalizzate alla truffa commesse prima della sua partecipazione all'organo di gestione. 130. Con il secondo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione quanto alla pretesa induzione in errore degli enti pubblici ed alla sussistenza di atti di disposizione. Nessuna condotta ha impedito i controlli da parte degli enti, ne' si apprezza quale sia l'atto dispositivo della P.A..
131. Con terzo motivo deduce il vizio di motivazione sulla mancata rinnovazione del dibattimento a seguito della acquisizione di documentazione che dimostrava gli errori di calcolo sulle quote latte e l'inesistenza di danno da concorrenza sleale.
132. Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione quanto alla sussistenza del danno. Il mancato versamento del prelievo supplementare non è corrisposto ad un danno patrimoniale in quanto la Regione Lombardia ha introdotto un meccanismo di compensazione per la corresponsione da parte dei produttori di tali somme. 133. Con il quinto motivo rileva la carenza di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo a NG GI. 134. LA RI DI MI Società cooperativa a responsabilità limitata.
135. La ER di MI Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione propone ricorso a mezzo del difensore avvocato Consuelo Bosisio avverso la ritenuta responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 24 in conseguenza dell'accertamento del reato di truffa aggravata ai danni di ente pubblico.
136. I primi tre motivi sono sostanzialmente identici a quelli proposti da AN AN con il proprio ricorso. 137. Con il quarto motivo deduce l'erronea applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 5 e 24 in merito al requisito dell'interesse nonché il vizio di motivazione sullo stesso. Con l'atto di impugnazione si era dedotto come La ER non avesse tratto alcun profitto economico dalla commissione del reato non avendo incassato alcuna somma di quelle dovute alla AG essendo state le stesse, invece, consegnate ai produttori.
138. Rileva che l'interesse dell'ente deve necessariamente essere di profitto economico. Non è, invece, sufficiente il generico interesse morale delineato dai giudici di merito nel caso di specie. 139. Con il quinto motivo deduce l'errore nell'applicare del D.Lgs. n. 231 del 2001, gli artt. 6 e 24 quanto alla colpa sotto il profilo della organizzazione non idonea.
140. Con il sesto motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. cit..
141. Con il settimo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione nella determinazione della confisca per equivalente in misura superiore a quella dell'effettivo profitto individuato. 142. Con atto depositato il 28 agosto 2014 il difensore ha depositato una memoria con motivi nuovi di contenuto sostanzialmente corrispondente a quella presentata dal AN AN. 143. AGEA-AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA. 144. L'avvocatura dello Stato ha presentato ricorso in favore della parte civile AG.
145. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione nella parte in cui la Corte d'Appello aveva respinto la richiesta di integrale risarcimento del danno limitandosi a confermare la provvisionale.
146. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione laddove non è stato ritenuto che tutti gli imputati in solido, unitamente alle società, dovessero essere condannati a rispondere per intero del debito nei confronti della Agenzia. Nel caso di specie era applicabile l'art. 2555 c.c. che prevede la unicità del fatto dannoso e la responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito.
147. Con terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione laddove non sono state condannate le società al risarcimento del danno anche quale responsabile civile ai sensi dell'art. 2049 c.c.. 148. Hanno presentato memorie le parti civili chiedendo il rigetto o la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi degli imputati e delle cooperative.
RITENUTO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati in ragione della non sussistenza dei fatti come contestati.
149. La contestazione di peculato.
150. Il fatto contestato al capo a), si anticipa, non integra il reato di peculato.
151. La qualificazione dei fatti quali integranti la fattispecie di cui all'art. 314 c.p., secondo la sentenza impugnata, è basata sui seguenti presupposti:
- che il primo acquirente sia un incaricato di pubblico servizio;
- che i soldi destinati da tale imprenditore alla attività di acquisto di latte, nel caso in cui il produttore gliene venda più della quota assegnatagli, divengano soldi "pubblici" pur se sono ancora nel materiale possesso dello stesso primo acquirente;
- che la condotta di "appropriazione" del denaro detenuto quale "prelievo supplementare" abbia una materialità diversa ed offenda diversi interessi rispetto alla mera condotta di mancato pagamento che integra la violazione amministrativa di cui al D.L. n. 49 del 2003, n. 49. Il problema del concorso di norme è così risolto nel senso che ricorrono sia il reato che la violazione amministrativa. 152. Innanzitutto è erronea la premessa che il "primo acquirente" sia un soggetto "pubblico" (incaricato di pubblico servizio), laddove tale condizione è necessaria per potere ritenere integrato tale reato contro la P.A. e non, eventualmente, l'appropriazione indebita. Che tale qualifica non sussista è, invero, evidente e, del resto, le sentenze di merito non hanno svolto specifici argomenti a sostegno della loro tesi.
154. Una prima ed ovvia premessa è che, nei casi in cui la legge prevede che un soggetto debba corrispondere ad un ente pubblico dei soldi propri o che detenga nel proprio interesse, la ricostruzione normale e più immediata del rapporto è quella, più semplice, del privato che paga all'ente pubblico. In linea generale è da escludere - non essendovi norme specifiche o ragioni logiche che lo impongano - che il soggetto, tenuto a pagare con denaro originariamente proprio, diventi incaricato di pubblico servizio solo perché il denaro stesso sarà destinato ad uso pubblico una volta incamerato dall'ente (difficile, peraltro, ipotizzare una destinazione diversa da quella "pubblica").
155. Quindi, laddove prima facie ricorre tale situazione di obbligo imposto al privato di corrispondere somme alla P.A., ma da questo comune schema si intenda, come nel caso di specie, desumere la attribuzione al privato del ruolo di incaricato di pubblico servizio, una tale attribuzione deve risultare in modo certo e chiaro. 156. Ciò, sicuramente, non avviene nel caso di specie in quanto la tesi sostenuta dai giudici di merito non trova fondamento diretto in una disposizione espressa ne' la volontà di fare dei primi acquirenti degli incaricati di pubblico servizio si desume dalla asciutta disposizione che impone l'obbligo del "prelievo". 157. Invero dalla sentenza impugnata si comprende che l'errore è conseguenza del fatto che i giudici di merito hanno attribuito un ruolo improprio alla previsione che i commercianti che vogliono acquistare latte debbano essere inseriti in un elenco per potere operare senza incorrere nell'obbligo di versare il "prelievo supplementare" sull'intera quantità di latte (condizione che, pur non comportando alcun divieto di commercializzazione, in concreto significa che nessun produttore avrà interesse a vendere all'acquirente non iscritto, non potendo incassare il prezzo pieno). 158. Per qualificare la funzione di tale inserimento in un elenco non si può certo prendere a paragone l'iscrizione in albi professionali e simili;
difatti, in questi ultimi casi, è l'attività che già di per sè viene ritenuta un pubblico servizio per la sua caratteristica e per le previsioni di legge, come del resto dimostrano i requisiti per la iscrizione.
159. Nel caso delle "quote latte", invece, l'inserimento in apposito elenco, tenendo conto di quali sono i requisiti per la iscrizione, non ha certo la funzione di individuare il soggetto cui attribuire la data veste pubblica.
160. Tale inserimento in elenco serve, molto più semplicemente, a garantire la tracciabilità degli acquisti, essendo tutti i soggetti in questione iscritti nel Sian, ed a garantire che l'acquirente abbia solvibilità. Non vi è, invece, alcuna richiesta di quelli che sono i requisiti tipici che devono avere i soggetti privati incaricati di pubblico servizio.
161. Quanto detto è chiaro dalla semplice lettura delle disposizioni di interesse.
162. I requisiti richiesti dalla normativa nazionale sono quelli di cui all'art. 13 del regolamento CE n. 1392 del 2001, che sono i seguenti: " ...:
a) può comprovare la propria qualità di commerciante ...;
b) dispone, nello Stato membro in questione, di locali in cui l'autorità competente possa consultare la contabilità di magazzino, i registri e gli altri documenti di cui all'art. 14, paragrafo 2;
si impegna a tenere aggiornati la contabilità di magazzino, i registri e gli altri documenti di cui all'articolo 14, paragrafo 2;
si impegna a trasmettere almeno una volta all'anno all'autorità competente dello Stato membro in questione i conteggi o la dichiarazione di cui all'art. 5, paragrafo 2".
163. Nessuno di tali requisiti è tale da fare ipotizzare che il ruolo del primo acquirente sia di incaricato di pubblico servizio. Si ripete che l'elenco fa parte delle misure necessarie per il monitoraggio delle transazioni nel mercato del latte e non assegna alcun ruolo pubblico.
164. La questione appare, come già detto, del tutto ovvia e, del resto, la sentenza impugnata e quella di primo grado affermano il contrario in base ad argomenti che non hanno agganci ne' diretti ne' indiretti nella disciplina delle "quote latte" ne' applicano le regole individuate da questa giurisprudenza di legittimità per definire l'incaricato di pubblico servizio.
165. Si valutano, comunque, tali argomenti, cominciando da quelli della sentenza di primo grado.
166. Questa afferma che "Al primo acquirente, pertanto, è attribuito un ruolo da comprimario nella realizzazione delle finalità pubbliche di regolamentazione del mercato lattiero caseario e si pone come interlocutore diretto e soggetto indispensabile alla realizzazione delle suddette finalità, poiché tramite il sistema della trattenuta e del versamento del superprelievo è garantita la diseconomicità del superamento della quota di produzione. Il sistema cosi configurato comporta che il primo acquirente viene ad avere - in ragione della qualifica assunta - la diretta disponibilità delle somme destinate all'attuazione delle politiche di regolamentazione del mercato lattiero caseario, nel momento in cui riceve a sua volta il pagamento del latte conferito a terzi (se si tratta di primo acquirente che svolge la sola attività di intermediazione nel mercato del latte) o nel momento in cui deve direttamente effettuare il pagamento del latte acquistato (nel caso in cui sia soggetto che svolge l'attività di trasformazione del latte in prodotto finito). 167. In ogni caso, nel momento in cui - tramite il sistema di interrelazione con il SIAN - verifica che il conferente ha ceduto un quantitativo di latte superiore alla quota di produzione assegnatagli, scatta la destinazione a fini pubblici della somma corrispondente al valore della sovrapproduzione". 168. L'unico riferimento ad un elemento concreto che, nel silenzio del decreto citato, possa fare ritenere il primo acquirente un incaricato di pubblico servizio è l'affermazione che "Inoltre, il "primo acquirente" - a differenza del sostituto d'imposta - è investito della funzione con provvedimento amministrativo a seguito di un procedimento e sulla base della sussistenza di determinati requisiti". Ma, come detto, basta leggere di quali "requisiti" si tratti per comprendere che non è la disposizione che li prevede che affida l'incarico di "comprimario nella realizzazione delle finalità pubbliche".
169. Gli altri argomenti della sentenza di primo grado finalizzati a dimostrare il ruolo di incaricato di pubblico servizio sono del tutto generici perché si limitano a poche considerazioni che non spiegano perché il soggetto che acquista il latte, pur se con i particolari limiti ed obblighi in questione, diventi esercente un'attività per conto della Pubblica Amministrazione. Si afferma tale qualità senza alcuna effettiva analisi del ruolo svolto dandosi per certo ciò che invece andava dimostrato e non si indica affatto quale sia la fonte di tale presunto "incarico" per l'acquisto del latte. 170. Tale motivazione non consente, quindi, di superare ciò che risulta ovvio ed immediato, ovvero che il primo acquirente è un commerciante che, compra il latte nell'ambito delle proprie attività imprenditoriali e per proprio interesse, cui vengono attribuiti determinati obblighi.
171. Del resto, laddove il latte sia comprato da un commerciante privo della qualifica di primo acquirente, le conseguenze non sono certamente quelle comunemente poste a carico di chi esercita "abusivamente" una attività riservata agli incaricati di pubblico servizio ma, ferma restando la piena liceità del contratto di acquisto di latte, la legge, per disincentivare tale intervento che impedisce la verifica del superamento o meno delle quote, impone il prelievo forzoso sull'intero quantitativo di latte acquistato (destinatari, come da giurisprudenza civile di questa Corte, sono sia l'acquirente che il venditore).
172. Sin qui si è considerata la sentenza di primo grado in quanto la sentenza di appello, invece, pur se il tema le è stato sottoposto con i motivi di impugnazione, è priva di autonoma motivazione sulla questione della qualifica pubblica. La Corte di merito da un lato richiama e conferma le ragioni esposte dal primo giudice e, dall'altro, fa riferimento ad una decisione in termini della Corte dei Conti che, qualificando quale "erariale" il danno cagionato da un altro "primo acquirente" (con modalità simili alla OM), riconosceva tale ruolo pubblico.
173. Scrive la Corte di Appello "Se così è, non può che convenirsi con il primo Giudice (cfr. pag. 88 dell'appellata sentenza) che non ha dubitato della qualifica in capo al primo acquirente d'incaricato di pubblico servizio rilevante ai sensi dell'art. 358 c.p. e ciò per l'insegnamento che ne deriva anche dal Giudice contabile:
174, ".. Infatti, tra il primo acquirente e la P.A. sussiste un rapporto di servizio, ricorrendo tutti i presupposti richiesti dalla giurisprudenza contabile e della Corte di Cassazione quali:
l'inserimento nell'organizzazione strutturale, operativa e procedimentale dell'ente pubblico per il conseguimento di un fine di questo;
lo svolgimento in modo continuativo della relativa attività di interesse pubblico;
l'assoggettamento ad ordini, istruzioni, direttive o vigilanza da parte dell'ente pubblico proponente. Nè la figura del primo acquirente può essere assimilata a quella del sostituto d'imposta, ricorrendo, se mai, elementi di affinità con quella dell'esattore, il quale, pacificamente soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti, come il primo acquirente, viene investito della funzione con un provvedimento dell'amministrazione ... " (così Corte Conti, Sezione Giurisdizionale per il Piemonte sent. n. 14 del 24/0 1/20 1 3, ben nota agli imputati perché relativa alla Cooperative "Savoia", assai affini a La OM e a La ER per il sistema illecito adottato)".
175. A fronte di tali argomenti, innanzitutto si osserva che "l'inserimento nell'organizzazione della "Pubblica Amministrazione" e "l'assoggettamento ad ordini, istruzioni, direttive o vigilanza da parte dell'ente pubblico proponente" indicano un ruolo "complesso" che, prima facie, non corrisponde affatto alla descrizione della posizione del "primo acquirente" di cui si legge nella normativa di riferimento che lo definisce, invero, in modo molto più semplice. 176. La questione trova una definitiva soluzione a seguito della lettura di un più ampio stralcio della sentenza del giudice contabile citata dalla Corte di Appello ove vi è la motivazione specifica sulla cui scorta la Corte dei Conti ha raggiunto le sue conclusioni sul ruolo pubblicistico del soggetto autorizzato all'acquisto di latte;
conclusioni che, si anticipa, non sono basate su autonoma motivazione ma sul rinvio ad un precedente di questa Corte che viene, erroneamente, ritenuto in termini:
177. "Proprio con riferimento ad una fattispecie simile alla presente, anch'essa connessa alla disciplina del mercato delle quote latte, la sezione lombarda della Corte (v., sent. n. 112/2010) ha richiamato la giurisprudenza del giudice di legittimità (v., Cass. SS. UU. ord. 20132/2004), che "...nell'affermare la giurisdizione dei giudici contabili nei casi di violazione del vincolo di destinazione delle somme erogate dall'Unione Europea da parte di associazioni di produttori di latte bovino, ha ribadito il citato indirizzo giurisprudenziale, affermando che "la nozione di rapporto di servizio non è limitata ai rapporti organico o d'impiego pubblico, essendo sufficiente che un soggetto venga investito dello svolgimento, in modo continuativo, di una determinata attività in favore della pubblica amministrazione, con inserimento nell'organizzazione della medesima, e con particolari vincoli ed obblighi diretti ad assicurare la rispondenza dell'attività stessa alle esigenze generali cui è preordinata, essendo, invece, irrilevante il titolo giuridico col quale avvenga tale investimento... Come è stato più volte affermato dalle Sezioni Unite (si veda, fra le ultime, la sentenza 9 ottobre 2001, n. 12367) è proprio la natura dei fondi e la loro destinazione originaria alla persecuzione di interessi pubblici (in questo caso si tratta di interessi la cui tutela è imposta dal diritto comunitario) a non consentire una utilizzazione da parte di soggetti diversi da quelli indicati nella disciplina comunitaria ... per fini diversi dalla destinazione loro assegnata nel bilancio comunitario...". 178. Andando quindi a ritroso nelle decisioni concatenate, si comprende che il dato ruolo del primo acquirente è stato affermato dalla predetta sentenza sulla base di una decisione di questa Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili (ord. 20132/2004) che, nel risolvere un conflitto di giurisdizione, fra l'altro, affermerebbe, nella lettura data dai giudici contabili, il ruolo del primo acquirente di "incaricato di pubblico servizio".
179. Si riporta allora uno stralcio della decisione predetta delle SS.UU. da cui risulta che la stessa non è in alcun modo riferibile alla vicenda in esame, se non per il generico motivo che si interessava della materia delle quote latte:
180. "che nel nostro Paese, a causa della mancanza di dati certi sulla produzione del latte, tale normativa aveva ricevuto attuazione solo a partire dalla campagna 1993/1994; e che sino all'entrata in vigore della L. 26 novembre 1992, n. 468 "la gestione delle quote latte, comprendente necessariamente anche il controllo" era stata "praticamente" nelle mani dell'UN, che annoverava tra i suoi aderenti la quasi totalità (il 93/%) dei produttori di latte bovino in Italia;
e che, in particolare, all'UN era stato affidato il compito di provvedere alla "attribuzione delle quote individuali ai produttori associati", alla "tenuta della contabilità relativa alle consegne e alle vendite del latte", alla "trasmissione della contabilità all'AIMA nei termini previsti", oltre che alla riscossione e al versamento dei diritti di prelievo eventualmente dovuti dai singoli produttori associati;
181. e che i rapporti tra l'AIMA e l'UN erano stati formalmente regolati dalla convenzione sottoscritta il 1^ luglio 1992, che prevedeva, tra l'altro, l'erogazione di un contributo di oltre 20 miliardi in favore della seconda;
o che l'UN non aveva adempiuto puntualmente a nessuno dei compiti da essa assegnati e, in particolare, non aveva provveduto alla precisa determinazione delle quote spettanti ai singoli produttori associati, che si erano così trovati nell'impossibilità di rispettare gli obblighi imposti dalla normativa comunitaria;
"
182. Vi è quindi un equivoco nella lettura della ordinanza delle SS.UU..
183. Come si è detto, solo un complesso sistema informatico ha potuto consentire un controllo effettivo sul mercato del latte. La comprensibile difficoltà di ottenere dati certi aveva comportato che, nella vigenza della normativa precedente a quella del 2003 (e senza il supporto di un sistema informatico evoluto), in base ad una specifica convenzione era stata attribuita all'AT, associazione che raggruppava il 93% dei produttori di latte bovino, la funzione di gestire il sistema delle quote latte. Quindi, AT non aveva affatto il ruolo di primo acquirente bensì aveva il ruolo - poi assegnato alla AG - di gestione del sistema delle quote latte per conto dell'ente pubblico Aima.
184. La decisione delle SS.UU. civili interveniva nell'ambito dei rapporti tra le due parti della convenzione.
185. È quindi chiaro il perché dell'attribuzione alla AT del ruolo di incaricato di pubblico servizio ed è chiaro anche che ciò non ha alcun rilievo per qualificare il "primo acquirente". 186. In conclusione, esclusa la pertinenza al caso della citata decisione del giudice contabile, le sentenze di merito presentano una motivazione carente quanto alla affermazione del ruolo di incaricato di pubblico servizio del "primo acquirente"; al contrario, si ribadisce, è evidente che il commerciante inserito nella liste degli acquirenti autorizzati resta un comune privato.
187. Certamente il primo acquirente ha degli obblighi non comuni ma si tratta di obblighi non dissimili da quelli posti in altre situazioni, soprattutto a fini tributari, per facilitare i controlli della Pubblica Amministrazione su versamenti a sè spettanti. 188. Esclusa la sussistenza della qualifica, il peculato nel caso di specie non è configurabile già in base alla contestazione formale. Va, però, osservato che il peculato non risulta configurabile anche perché, in ogni caso, non sussiste neanche la condizione di impossessamento di denaro della pubblica amministrazione - tale precisazione è necessaria per potere escludere che sussista, comunque, il reato di appropriazione indebita che, pur laddove prescritto, andrebbe valutato al fine della conferma delle statuizioni civili.
189. Secondo le sentenze di merito, le disponibilità finanziarie del "primo acquirente" e che questi destina all'acquisto, privato, di latte, laddove il produttore da cui riceve forniture di latte abbia superato la quota di produzione, divengono della Pubblica Amministrazione ancora prima che venga effettuato il pagamento. 190. Tale appartenenza all'ente viene affermata essenzialmente per la ragione che si tratta di denaro che ha già una specifica finalità. 191. Va premesso, poiché è fatto ovvio, che quest'ultimo argomento non appare particolarmente significativo non comprendendosi perché i soldi dovuti all'ente pubblico per obblighi di tipo fiscale o simili non siano dell'ente sino al pagamento effettivo ed invece, nel caso di specie, lo diventino ancora prima del versamento sulla scorta della osservazione che si tratta di denaro che ha già una destinazione (del resto, se così fosse, lo stesso dovrebbe dirsi per tassa rifiuti, contributo di costruzione etc., ovvero nei non pochi casi in cui le somme dovute all'ente pubblico abbiano già una destinazione).
192. Assenza di fondamento normativo e di ragioni logiche smentiscono gli argomenti dei giudici di merito che, del resto, sono apodittici ed appaiono basati, piuttosto che sulla valutazione delle disposizioni di riferimento, sulla esigenza di fondare l'ipotesi di accusa.
193. Il primo giudice, in realtà, non motivava affatto sul punto della qualità pubblica del denaro, evidentemente ritenendo che fosse di per sè certa tale natura di quel denaro che, pur se nella perdurante disponibilità materiale del primo acquirente, corrispondeva a quanto dovuto all'ente pubblico.
194. La Corte di Appello, invece, affronta più direttamente il tema offrendo un'argomentazione alquanto contorta per dimostrare che il primo acquirente detiene il denaro per conto dell'ente pubblico. 195. "Quel che però il prelievo supplementare è - quantomeno per destinazione vincolata - basta a qualificarlo "denaro di pertinenza pubblica". La finalità perseguita, invero, con la sua imposizione lo rende strumento di politica agricola ed in quanto tale destinato ad affluire nelle casse dell'Unione Europea per il perseguimento di scopi (dar attuazione cioè alla politica comunitaria nel settore lattiero caseario) pubblicistici e sovranazionali:... non vi sia un solo momento in cui la cooperativa/primo acquirente - che si trovi ad incassare il prezzo del latte venduto in nome e per conto del socio conferente - riceve a proprio titolo assumendo l'obbligo (diretto ed autonomo) di farsi carico del prelievo supplementare;
rimetterà - secondo la tesi qui contrastata - l'intero prezzo al produttore e spetterà poi a costui provvedere al versamento per lui obbligatorio....;
196. Cartolarmente, invero, il produttore conferente fatturava alla cooperativa anche se materialmente era il personale amministrativo de La OM a confezionare il documento sulla base delle distinte di conferimento latte e/o delle lettere del vettore. La OM vendeva poi il prodotto al trasformatore finale emettendo fattura propria con indicato il nome del socio/fornitore del latte. L'acquirente- caseificio (divenuto, e non a caso evidentemente, un secondo acquirente deprivato di obblighi e responsabilità) pagava a La OM il prezzo idealmente comprensivo della quota destinata a titolo di superprelievo. Che di lì a pochi giorni senza alcuna trattenuta - con una condotta quindi uti dominus, in spregio alla destinazione vincolata di quest'ultima - veniva interamente rimesso ai produttori/eccedentari.
197. Ebbene, chi chiede di farsi primo acquirente si impegna in re ipsa a dare esecuzione all'impiego vincolato della somma ricevuta a titolo di SUPERPRELIEVO, facendosi responsabile di una riscossione effettiva e non solo figura mentre è da escludere ch'egli contragga l'obbligazione di farvi fronte con quote del proprio patrimonio. 198. La figura giuridica del peculato è dunque pienamente configurabile se il presupposto in fatto è la legittimità del possesso da parte di La OM S.C.A.R.L.".
199. Secondo questa articolata ricostruzione sembra affermarsi che il denaro è "di pertinenza pubblica" non in ragione della compravendita del latte tra produttore e primo acquirente, ma per il rapporto tra il primo acquirente ed il successivo ("secondo") acquirente, soprattutto a fronte del dato fattuale, che ricorre nel caso in esame, dell'essere il primo acquirente una cooperativa di produttori. 200. Invero non vi è ragione di una tale complicata ricostruzione in quanto, in piena conformità alla disposizione di legge, non si vede perché non si debba trattare della più ovvia situazione in cui il primo acquirente abbia un obbligo nei confronti dell'ente pubblico cui non adempie. Peraltro tale ricostruzione del rapporto nel senso che il primo acquirente si trovi ad incassare dal successivo acquirente somme che sono già di pertinenza pubblica, non è compatibile con la situazione diversa in cui il primo acquirente (come risulta in casi citati nelle sentenze di merito) sia lui stesso un "trasformatore" per cui non rivende il latte ma lo lavora direttamente.
201. Tale ricostruzione è ancora meno compatibile con il dato normativo se si tiene conto della possibilità di sostituire il versamento immediato del "prelievo supplementare" con una fideiussione.
202. In conclusione, non solo non vi è stata alcuna motivazione sulla "pertinenza pubblica" del denaro - si ripete, la prima sentenza non ha affrontato il tema e la seconda ha sviluppato argomenti che, pur a fronte della complessità, non chiariscono affatto tale natura pubblica e appaiono meramente finalizzati ad adeguare il fatto all'ipotesi di accusa - ma appare in tutta la sua evidenza quella che è la corretta ricostruzione:
203. Il primo acquirente ha del denaro, poco importa se sia proprio o agisca per conto dei soci laddove si tratti di una cooperativa, e lo destina all'acquisto di latte. Laddove il produttore abbia superato le quote, il primo acquirente ha l'obbligo di effettuare il pagamento di ampia parte del dovuto per l'acquisto di latte non al produttore ma all'ente pubblico. Come già detto, ricorre la situazione comune in tutte le ipotesi di obblighi simili, tipici quelli tributari;
tale situazione non muta laddove si tratti di tributi destinati non ad usi generali bensì ad usi specifici, quali tassa sui rifiuti eccetera;
non vi è, in questo caso particolare, alcuna ragione di attribuire un particolare significato al fatto che le somme in questione siano destinate ad un particolare uso pubblico, ancorché gestito da un organismo sovranazionale.
204. Peraltro, come si è detto, non è neanche necessario che il primo acquirente versi direttamente le somme in suo possesso in occasione dell'acquisto di latte oltre quota, poiché la disposizione sopra riportata prevede anche l'ipotesi di fideiussione;
e, se fosse corretta l'impostazione dei giudici di merito, non si comprenderebbe come possa autorizzarsi il trattenere denaro pubblico sostituendolo con una fideiussione.
205. Ultimo argomento nel senso che quella rappresentata nella sentenza impugnata sia una tesi erronea è costituito dalla giurisprudenza civile che considera come l'obbligo di versare il "prelievo supplementare" sorga al momento della transazione con il produttore e non al momento in cui viene fissato il pagamento, anche se successivo a quello della transazione: il primo acquirente assume una obbligazione e non, invece, l'obbligo di consegnare il "denaro pubblico" di cui ancora non dispone. E, quindi, nella casistica di tale giurisprudenza, si rileva come l'obbligo di pagare vi sia anche laddove sia concordato un pagamento posticipato con il produttore (e quindi non vi sia ancora il denaro che, secondo la tesi qui smentita, apparterrebbe già all'ente pubblico).
206. "..... il corrispettivo del latte prodotto nei limiti della quota assegnata al singolo produttore spetta totalmente a quest'ultimo e le consegne fuori quota costituiscono un corrispettivo destinato esclusivamente all'AGEA. E dunque, mentre il datore di lavoro, in caso di mancato pagamento della retribuzione, non è tenuto al versamento delle trattenute, per il primo acquirente del latte non esiste alcuna connessione tra il pagamento del corrispettivo al produttore e l'obbligo di versamento all'AGEA del prelievo supplementare, cui egli è tenuto per legge a prescindere dalla scadenza contrattuale eventualmente prevista per il pagamento:
anche perché, come correttamente rilevato dal giudice di merito, il conferimento di latte in esubero - in relazione al quale è imposto il versamento all'AGEA della percentuale di legge - non da luogo a corrispettivo a favore del produttore" Sez. 2^, Sentenza n. 8763 del 13/04/2010 (Rv. 612656). 207. Questa Corte, quindi, esclude la sussistenza degli elementi necessari a sostenere la tesi del peculato, non essendo il primo acquirente incaricato di pubblico servizio ne' avendo in detenzione denaro dell'ente pubblico ma avendo una obbligazione pecuniaria e non l'obbligo di consegnare il dato denaro;
ed esclude, per le stesse ragioni, che ricorra l'appropriazione indebita.
208. Va ulteriormente considerato che, a ritenere che si sia in presenza di un reato per il solo fatto del mancato versamento, la medesima condotta, priva di elementi specializzanti ulteriori (come potrebbe essere laddove vi sia una condotta ulteriore che comporti la sussistenza di una truffa), in applicazione del principio di specialità tra violazione amministrativa e reato, non consentirebbe di ritenere il concorso del reato di peculato o di appropriazione indebita.
209. Innanzitutto va considerato come secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, (4/3/2014 Caso: Grande Stevens
contro
Italia) sopravvenuta alla sentenza di appello, la previsione di forti sanzioni pecuniarie, anche se definite amministrative, comporta che si è nell'ambito di una materia sostanzialmente penale. Ne consegue che una stessa condotta tipica (il mancato pagamento/l'appropriazione del denaro che doveva essere versato quale prelievo supplementare) non può essere sanzionata due volte perché deve operare lo stesso principio del ne bis in idem in materia penale. Ed indiscutibilmente si trattava della stessa condotta. 210. Peraltro, a parte tale pronuncia sopravvenuta, va considerato come non sia neanche convincente la spiegazione per la quale non opererebbe il principio di specialità.
211. È evidente come sul piano astratto si tratti delle medesime condotte: la violazione amministrativa del decreto quote latte è commessa dal primo acquirente che non versa il prelievo supplementare;
il reato sarebbe commesso dal medesimo, primo acquirente, cui si riconosce la natura di incaricato di pubblico servizio, per aver trattenuto il prelievo supplementare, (a ciò corrisponde, in sintesi, l'affermazione che "l'azione qualificata come delittuosa dal capo A non è l'omesso versamento del superprelievo in sè bensì quella di averne disposto indebitamente uti dominus).
212. La Corte di Appello, a ben vedere, altro non fa che guardare lo stesso fatto sotto due diversi profili ed i suoi argomenti consistono semplicemente in due diversi modi di descrivere il volontario inadempimento dell'obbligazione.
213. Quindi la previsione di una violazione amministrativa speciale impedirebbe in ogni caso di configurare il peculato o la appropriazione indebita.
214. La conclusione raggiunta è "definitiva", non residuando margini di apprezzamento in quanto lo stesso fatto come originariamente contestato non sussiste;
ne consegue l'annullamento senza rinvio per il reato di peculato.
215. La contestazione di truffa.
216. Ad analoghe conclusioni si deve giungere per la contestazione di truffa, ovvero che tale reato non è configurabile anche come astrattamente contestato.
217. Secondo il capo di imputazione il reato è stato caratterizzato da "artifizi consistiti principalmente nell'ottenere e mantenere indebitamente la qualifica di "primo acquirente" in capo a soggetti economici utilizzati come società filtro tra i produttori conferenti il latte "oltre la quota" loro assegnata ed i reali acquirenti, consentendo in tal modo di aggirare gli obblighi di versamento del prelievo supplementare, in ciò inducendo in errore gli enti pubblici preposti alla gestione e controllo del regime delle "quote latte", procuravano a sè, alle citate "La OM s.c.a.r.l." e "La ER Di MI" S.c.a.r./. (già s.r.l.)", nonché ai produttori che a queste risultano aver conferito latte, un ingiusto profitto ...".
218. Il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente il reato di truffa (a partire dall'aprile 2008), ma ritenendo la condotta diversa da quella di cui al capo di imputazione: "Non pare quindi potersi affermare (come in altre vicende è stato invece accertato) che nel caso di specie la cooperativa La OM sia stata artatamente costituita e mantenuta al solo fine di acquisire la qualifica di primo acquirente e di costituire un filtro tra i produttori ed i reali acquirenti. Nè pare sia dibattimentalmente emerso che la Pubblica Amministrazione sia stata indotta in errore nella formazione della propria volontà procedimentale atteso che la qualifica di primo acquirente è stata attribuita ad un soggetto effettivamente esistente ed altrettanto effettivamente operante". 219. Quindi il primo giudice ha escluso che sussistessero gli artifizi ipotizzati nel capo di imputazione in riferimento alla attività ordinaria della OM. Tale cooperativa era realmente operante e non aveva il ruolo di mero filtro tra i reali acquirenti ed i produttori così come da originaria tesi di accusa;
ne' la pubblica amministrazione era stata indotta in errore nel modo che era stato ipotizzato nel capo di imputazione. Nè, osserva il Tribunale, vi sono stati artifizi contabili per occultare gli acquisti ed i pagamenti ("Nè, ancora, sono emersi significativi profili di occultamento o di alterazione artificiosa della realtà tali da non consentire l'accertamento dell'omessa trattenuta e dell'omesso versamento).
220. La condotta del capo di imputazione, invece, è stata ritenuta sussistere nella fase in cui OM operava con lo schermo della ER quale "primo acquirente": "complesso schema contrattuale attuato tra il maggio ed il giugno 2008 (come si è sopra riportato in successione cronologica) ha garantito in buona sostanza che la OM potesse continuare ad operare come se fosse ancora un primo acquirente, malgrado l'intervenuta revoca della qualifica". La sentenza non chiarisce, però, in cosa sarebbe consistita la induzione in errore della pubblica amministrazione - un tale chiarimento era, invero, necessario una volta che era stata esclusa la sussistenza di quella modalità di induzione in errore descritta nel capo di imputazione.
221. Il danno, sempre secondo la tesi del Tribunale, è consistito nell'indurre l'AG a non "... richiedere il pagamento dei prelievi supplementari sull'eccedenza delle relative quote". 222. A fronte di tale carenza della motivazione sulla sussistenza della (induzione in errore fondante la) truffa, la Corte di Appello, in risposta ai motivi delle difese, ha innanzitutto confermato come l'utilizzazione della ER fosse avvenuta in piena trasparenza e non si poteva quindi ritenere che in tale condotta potesse rinvenirsi la induzione in errore " .... con l'avvento de La ER di MI;
sicché se nessuna induzione in errore e nessun artificio era configurabile prima, come ha dovuto riconoscere la stessa sentenza di prime cure, non si vede come dar spazio, senza incorrere in forzature, all'errore ingannevole, dopo".
223. La Corte ha, poi, ricostruito in modo alternativo l'attività decettiva rispetto al primo giudice affermando che "interposizione" vi fosse "..a ciò bastando che un soggetto economico si presti ad aggirare la normativa col frapporsi, nei rapporti giuridici, ad altro soggetto economico (di concerto e per interessi convergenti), creando distorsioni sostanziali nell'individuazione del soggetto obbligato" e, quindi, che "proprio questa interposizione .... costituisce artificio ed induzione in errore". Nella stessa motivazione, però, si legge che "Poco importa a questo punto - ai fini d'escludere l'inganno perché, come si è detto, "tutti sapevano tutto" - che la P.A.....potesse monitorare, attraverso l'accesso al SIAN, gli "splafonamenti" e i mancati versamenti che ne derivavano se la rappresentazione falsata che le si offriva era quella di confrontarsi con il referente-primo acquirente "A" mentre a gestire il superprelievo era, in realtà, la società "B", a cui, per continui abusi e violazioni, aveva inibito di farlo".
224. La motivazione è assolutamente illogica perché la stessa Corte di merito conferma che l'Amministrazione era a conoscenza della situazione, condizione che escludeva l'induzione in errore e, quindi, che ricorresse la truffa.
225. Per indicare quale sia la disposizione patrimoniale, poi, la Corte motiva "... similmente a ciò che accade nelle concessioni traslative di potestà pubbliche ... nel caso in esame al primo acquirente veniva e viene affidato l'interesse dello Stato a disporre dei fondi da versare alla Comunità europea per non incorrere nelle sanzioni previste ed affinché tale interesse possa essere concretamente perseguito, al primo acquirente sono conferiti poteri autoritativi (la trattenuta che altro non è se non un "potere di ritenzione") non esercitabile senza apposita fonte normativa". 226. Oltre alle ovvie conseguenze sulla (non) configurabilità del reato dell'essere l'Amministrazione a conoscenza della situazione creatasi (dato risultante anche dalle dichiarazioni testimoniali dei responsabili di AG e Regione riportate nella sentenza di primo grado), non risulta neanche individuata una "disposizione patrimoniale". Non la si individua certamente nelle argomentazioni sopra riportate, tratte dalla sentenza impugnata, che non descrivono affatto qualcosa che possa rientrare nel concetto di "disposizione";
quanto detto dalla Corte di merito non è neanche del tutto chiaro laddove si parla di un affidamento dell'interesse dello Stato a disporre dei fondi.... al primo acquirente sono conferiti poteri autoritativi ..." riconoscendo addirittura poteri autoritativi che renderebbero il primo acquirente un pubblico ufficiale. 227. In realtà, in base alla ricostruzione dei fatti da parte delle sentenze di merito, è certamente escluso che possa ritenersi integrato il reato di truffa. Non è stata confermata affatto l'ipotesi di accusa, come detto. Le due sentenze di merito procedono ad una ricostruzione tra loro differente e ricorrono palesi illogicità della motivazione della sentenza impugnata che non individua affatto gli elementi della truffa.
228. È allora chiara l'inconsistenza dell'ipotesi di accusa e la palese forzatura della decisione impugnata per farvi corrispondere le vicende accertate.
229. Invero, si è in presenza di una condotta inadempiente che non risulta affatto occultata alla P.A, la quale, come dicono proprio gli stessi giudici di merito (e i testimoni le cui dichiarazioni sono trascritte), ben sapeva della irregolarità.
230. Inoltre certamente si è in presenza di un inadempimento preordinato e che ha sfruttato il ritardo dei tempi di reazione dei vari enti coinvolti;
tale inadempimento è consistito nella voluta omissione del versamento del prelievo supplementare in favore della AG ma, si ripete, non è stata individuata alcuna disposizione patrimoniale di tale ente pubblico, neanche in forma di omessa richiesta di pagamento.
231. I giudici di merito hanno fatto riferimento ad un precedente di questa Corte che interveniva in una vicenda simile (Sez. 2^, n. 2808 del 02/10/2008 - dep. 21/01/2009, ED e altri) in fase cautelare, ritenendolo un sostegno della loro tesi. Conviene, invero, considerare la più recente decisione resa nel medesimo procedimento all'esito del giudizio di merito (Sez. 2^, n. 38612 del 17/7/2014 - dep. 22/9/2014, ED ed altri).
232. La lettura di questa sentenza dimostra che la vicenda di quel processo è diversa. In quel caso, difatti, le cooperative di produttori non avevano una loro effettiva funzione, ma vi era stata la "creazione di società cooperative chiamate ad assumere il ruolo di primo acquirente ... mentre in realtà gli scopi della loro creazione e della loro attività erano ben diversi ....". Quindi tale sentenza non affronta le medesime condizioni di fatto (la OM, si ripete, secondo quanto accertato dai giudici di merito era una cooperativa effettiva ed effettivamente operativa). 233. Anche per la contestazione di truffa, a fronte della concretezza dell'accertamento dell'essersi in presenza di un errore di valutazione sulla esistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa, non risulta possibile alcun ulteriore sviluppo in sede di eventuale nuovo giudizio, e va disposto l'annullamento senza rinvio con riferimento ad entrambe le sentenze di condanna e la assoluzione con la formula "il fatto non sussiste" non essendovi elementi costitutivi del reato di truffa.
234. La esclusione della sussistenza dei reati in contestazione, comportando la assoluzione ed il venir meno anche dell'accertamento di responsabilità degli enti, assorbe i restanti motivi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella emessa in primo grado dal Tribunale di MI in data 29/9/2011 perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 ottobre 2014. Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2015