Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/2014, n. 897
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Sentenza 16 ottobre 2014

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Non riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio il primo acquirente nel sistema delle cosiddette "quote latte", sia perchè trattasi di un commerciante privato che, sebbene inserito nelle liste degli acquirenti autorizzati, utilizza del denaro proprio, sia perchè, comunque, l'acquisto di latte può essere validamente compiuto, per quanto a condizioni estremamente onerose, anche da soggetto non iscritto nelle liste indicate. (Fattispecie in cui la Corte, per l'assenza della qualifica pubblicistica, ha annullato la sentenza di condanna per il reato di peculato).

Non configura il delitto di appropriazione indebita, né quello di peculato, il mancato pagamento del "prelievo supplementare" da parte del primo acquirente nel sistema delle cosiddette "quote latte", sia perchè trattasi di condotta non costituente fatto di impossessamento, in quanto ipotesi di inadempimento di un obbligo nei confronti della P.A. e non già di omesso versamento di denaro già "ab origine" di pertinenza di quest'ultima, sia perchè in assenza di ulteriori elementi specializzanti, la fattispecie è esaurientemente sussumibile nell'illecito amministrativo di cui all'art. 5 del D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modifiche dalla legge 30 maggio 2003, n. 119.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/2014, n. 897
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 897
    Data del deposito : 16 ottobre 2014

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