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Sentenza 10 maggio 2023
Sentenza 10 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/05/2023, n. 19681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19681 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da AL EE nato in [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 7/3/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza;
udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Mariaemanuela Guerra ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile avv. Villa che si è associato alla richiesta del Procuratore generale;
udito il difensore dell'imputato avv. Tania Avenia, in sostituzione dell'avv. SQ PA OL, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso riservando il deposito della nota spese davanti al giudice di merito. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 7 marzo 2022 la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato AL EE alla pena ritenuta di giustizia per il reato di appropriazione indebita a lui ascritto. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19681 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 28/02/2023 2.Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il condannato il quale, con il primo motivo, eccepisce la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio in appello perché effettuata al domicilio eletto presso il difensore di fiducia dell'imputato, nonostante questi avesse dichiarato, in data 20/12/2018, di non accettare l'elezione di domicilio presso di sé. Deduce la violazione dell'art. 162, comma 4-bis, c.p.p. che stabilisce che l'elezione di domicilio può operare in quanto sia stata accettata dal difensore pertanto, una volta non accettata l'elezione, non poteva a ciò sopperirsi mediante la notifica dell'atto al difensore stesso. Aggiunge che la notifica, nel caso di specie, andava effettuata ai sensi dell'art. 159 c.p.p., dimorando l'imputato all'estero. A sostegno del motivo il ricorrente richiama la giurisprudenza delle S.Unite ( n. 23948/2020, Rv. 279420), in tema di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, ai fini della dichiarazione di assenza. 3.Con il secondo motivo eccepisce l'improcedibilità del reato per mancanza di querela insistendo sulla tardività della stessa ed invocando l'applicazione del nuovo regime di procedibilità introdotto ex art. 649 bis c.p. 4.11 terzo motivo attiene alla configurabilità del reato di appropriazione indebita posto che la Corte di merito avrebbe ritenuto integrato il reato nonostante mancasse la prova della volontà dell'AL di comportarsi uti dominus sulle somme incassate. 5. Con il quarto motivo il ricorrente solleva una censura in ordine al mancato riconoscimento della ipotesi di particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p., rilevando come la Corte d'appello non abbia effettuato una valutazione complessiva della fattispecie concreta. Considerato in diritto. 1. Il ricorso è basato su motivi manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile. 2. Quanto alla questione di natura processuale, non si rinviene la dedotta nullità riguardante la notifica del decreto di citazione in appello, effettuata presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, co. 4, c.p.p. anziché ai sensi dell'art. 157 c.p.p. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la rinuncia al mandato da parte del difensore, non fa venir meno l'efficacia dell'elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall'imputato, se questi non provvede formalmente a revocarla: sicché, anche in presenza di una contestuale revoca della propria domiciliazione da parte del difensore, le successive notifiche devono considerarsi validamente eseguite presso il domicilio eletto (in questo senso, tra le altre, Sez. 2, n. 31969 del 02/07/2015, Vignozzi, Rv. 264234). Laddove, invece, la notificazione nel domicilio eletto risulti impossibile, anche per la mancanza, la insufficienza o l'inidoneità della elezione, la notifica deve essere eseguita mediante consegna di copia al difensore a norma del comma 4 dell'art. 161 del codice di rito. Ed è pacifico in giurisprudenza che tra i casi di impossibilità rientra anche quello del rifiuto del difensore, quale domiciliatario, di riceversi la notifica, pertanto è chiaro che la notifica a mente del citato comma 4, va eseguita mediante consegna di copia dell'atto allo stesso difensore, non in quanto precedente domiciliatario, bensì in quanto effettivo patrocinatore, in quel momento, dell'imputato. Di tale criterio esegetico vi è riscontro negli arresti della giurisprudenza di legittimità con i quali si è puntualizzato che l'elezione di domicilio costituisce dichiarazione ricettizia di volontà ed implica un rapporto di fiducia tra il destinatario e tutte le persone che sono in grado di ricevere l'atto nel luogo eletto;
di talché il rifiuto di ricezione dell'atto da parte del dimorante comporta la presunzione dell'inesistenza iniziale o successiva del rapporto fiduciario tra destinatario e domiciliatario, rendendo l'elezione di domicilio inidonea allo scopo e comportando l'applicazione dell'art. 161, comma 4, c.p.p., per l'impossibilità della notifica che legittima il ricorso alla procedura notificatoria mediante consegna dell'atto al difensore, di fiducia o d'ufficio (in questo senso, Sez.6, n. 30636/2020, Rv. 279847; Sez. 2,n. 27935 del 03/05/2019, Rv. 276214; Sez. 1, n. 22073 del 09/04/2013, Rv. 256082; Sez, 4, 31658/2010, Rv. 248099). Il quadro deve ritenersi immutato anche a seguito dell'introduzione del comma 4-bis dell'art. 162 c.p.p., che recita " l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione l'assenso del difensore domiciliatario. Se non presta l'assenso, il difensore attesta l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione". E' stato infatti affermato da questa stessa Sezione che in tema di elezione di domicilio effettuata dall'imputato presso il difensore d'ufficio, qualora quest'ultimo non accetti la veste di domiciliatario, come consentito dal comma 4-bis dell'art. 162 c.p.p., introdotto della legge 23 giugno 2017, n. 103, e l'imputato non provveda ad effettuare una nuova e diversa elezione di domicilio, si deve procedere comunque mediante notifica allo stesso difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., diversamente determinandosi una situazione di stallo non superabile (Sez. 5 , n. 37323 del 22/02/2019, Rv. 277534; Sez.2, n. 10358 del 14/01/2020, Rv. 278427; Sez. 2, n. 10358 del 14/01/2020, Rv. 278427). Sulla premessa che è facoltà dell'imputato quella di dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161, comma primo, c.p.p., è stato sottolineato che è anche onere dell'individuo che ha provveduto alla elezione di domicilio, quello di conservare, entro il limite della esigibilità della condotta diligente, i rapporti con il domicilio eletto, onde mantenersi nella condizione di essere effettivamente e tempestivamente informato in ordine alla esistenza di notificazioni concernenti il procedimento in questione. Tale onere deve ritenersi ricorrere anche nell'ipotesi in cui la elezione sia stata effettuata presso il difensore di ufficio dell'indagato dovendosi ritenere che, proprio attraverso la indicazione del difensore di ufficio quale domiciliatario si sia instaurato un rapporto che, sebbene non possa dirsi equiparato al mandato professionale fiduciario, costituisce un indice dell'esistenza di un legame di sia pur contenuto affidamento fra l'indagato ed il professionista. Rileva il Collegio che in difformità con tale orientamento, si è sviluppata una diversa linea interpretativa secondo la quale, in tema di elezione di domicilio effettuata dall'imputato presso il difensore d'ufficio, qualora quest'ultimo non accetti la veste di domiciliatario, come consentito dal comma 4-bis dell'art. 162 c.p.p., introdotto della legge 23 giugno 2017, n. 103, e l'imputato non provveda ad effettuare una nuova e diversa elezione di domicilio, deve procedersi alla notificazione ai sensi degli artt. 157 ed eventualmente 159 c.p.p. in quanto, se si effettuasse la notificazione allo stesso difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., ne risulterebbe frustrata la specifica finalità del comma 4-bis dell'art. 162 cit., di rendere reale ed effettiva la conoscenza del processo da parti di chi si trovi sottoposto a procedimento penale ed assistito da un difensore d'ufficio (Sez. 1, n. 17096 del 09/03/2021,Rv. 281198; Sez. 5, n. 32586 del 14/06/2022, Rv. 2835). Ciò detto, deve escludersi che la questione controversa abbia un diretto rilievo e che il precedente citato dal ricorrente ( Sez. 1, n. 17096/2021) sia pertinente poiché, nel caso di specie, si verte in tema di rifiuto dell'elezione di domicilio proveniente dal difensore di fiducia, situazione sicuramente non assimilabile a quella del difensore di ufficio che non accetta l'elezione e che, anche in base all'orientamento richiamato nel ricorso, non determina la necessità di procedere alla notifica ex art. 157 c.p.p. per l'evidente ragione dell'esistenza di un effettivo rapporto tra imputato e difensore. 3. Quanto alle ulteriori censure difensive, occorre rilevare che nella sentenza risultano affrontate tutte le questioni dedotte nel ricorso e che peraltro erano già state proposte in appello. Va ricordato che nel ricorso per cassazione contro la sentenza di appello non possono essere riproposte questioni che avevano formato oggetto dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici. Ne deriva, in ipotesi di riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell'art. 606, terzo comma, ultima parte, c.p.p. Così per ciò che concerne la questione relativa alla procedibilità dell'azione penale, già proposta dinanzi ai giudici di merito e puntualmente affrontata dalla sentenza della Corte d'appello con motivazione esaustiva ( pag. 6), deve sottolinearsi che il nuovo regime di procedibilità dell'art. 646 c.p., come modificato per effetto del D.Igs.150/2022 ( cd. Riforma Cartabia), non rileva nel caso in esame in cui vi è stata costituzione di parte civile ed il diritto di querela è stato correttamente esercitato. Le Sezioni Unite di questa Corte ( sent. 40150/2018, Rv. 273551), a proposito del mutato regime di procedibilità del reato di cui all'art. 646 c.p., a seguito del D.Igs. 38/2016, hanno spiegato che, onde evitare conseguenze aberranti derivanti da una interpretazione formalistica della norma transitoria, l'avviso alla persona offesa non debba essere dato quando risulti dagli atti che il diritto di querela sia già stato formalmente esercitato;
che l'offeso abbia, in qualsiasi atto del procedimento, manifestato la volontà di instare per la punizione dell'imputato; che l'offeso abbia rinunciato al diritto di querela in modo espresso o tacito ai sensi dell'art. 124, c.p.; che il diritto di querela sia estinto a norma dell'art. 126 c.p.; che sia intervenuta remissione della querela;
che la persona offesa non sia stata identificata ovvero risulti irreperibile. Nelle indicate situazioni deve essere immediatamente dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza o per remissione di querela. Nel solco di tale giurisprudenza vai la pena ricordare Sez. 5, n. 43478 del 19/10/2001, Rv. 220259, secondo cui la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione;
ne consegue che tale volontà può essere riconosciuta anche nell'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio come riscontrato nel caso in esame (cfr., Sez. 2, n. 19077/2011, Rv. 250318; Sez. 5, n. 15691/2013,Rv. 260557; Sez. 5, n. 21359/12015, Rv. 267138; Sez. 5, n. 29205/2016, Rv. 267619). 4.Quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita, la Corte d'appello, a pag. 6, ha ben spiegato che per le modalità del fatto, l'atto di disposizione patrimoniale uti dominus andava ravvisato nel non avere l'imputato, in qualità di mandatario, adempiuto all'obbligo di trasferimento delle somme di denaro nel termine di legge, simulando, peraltro, di avere effettuato il trasferimento del denaro alla società mandante affinché questa, a sua volta effettuasse, il trasferimento della somma alla banca estera così che il 4J, danno non veniva sopportato dai propri clienti, ma dalla sola agenzia mandata ria 5. Nel ricorso, poi viene prospettata la questione relativa alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., senza tener conto che secondo il consolidato orientamento di legittimità, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo. Invero, come ricordato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, c.p., con una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta (Sez. U, n. 13681/2016, Rv. 266590).Nel caso in esame i giudici di merito hanno considerato il cospicuo ammontare del profitto del reato, pari ad euro 11.990,00 ed hanno valutato la gravità della condotta perché insidiosa, a causa dell'artificio posto in essere dall'imputato per trattenere l'importo ricevuto dai clienti. Alla luce di quanto evidenziato, dunque, la sentenza impugnata risulta giuridicamente corretta ed adeguatamente motivata. 6.L'impugnazione va pertanto dichiarata inammissibile, ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. L'imputato va altresì condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile liquidate come da dispositivo .
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile CO AE che liquida in complessivi 3686,00, oltre accessori di legge e dalla parte civile Transfer Money Movers EP s.p.a. S.A. che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge. Roma, 28 febbraio 2023
preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza;
udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Mariaemanuela Guerra ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile avv. Villa che si è associato alla richiesta del Procuratore generale;
udito il difensore dell'imputato avv. Tania Avenia, in sostituzione dell'avv. SQ PA OL, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso riservando il deposito della nota spese davanti al giudice di merito. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 7 marzo 2022 la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato AL EE alla pena ritenuta di giustizia per il reato di appropriazione indebita a lui ascritto. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19681 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 28/02/2023 2.Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il condannato il quale, con il primo motivo, eccepisce la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio in appello perché effettuata al domicilio eletto presso il difensore di fiducia dell'imputato, nonostante questi avesse dichiarato, in data 20/12/2018, di non accettare l'elezione di domicilio presso di sé. Deduce la violazione dell'art. 162, comma 4-bis, c.p.p. che stabilisce che l'elezione di domicilio può operare in quanto sia stata accettata dal difensore pertanto, una volta non accettata l'elezione, non poteva a ciò sopperirsi mediante la notifica dell'atto al difensore stesso. Aggiunge che la notifica, nel caso di specie, andava effettuata ai sensi dell'art. 159 c.p.p., dimorando l'imputato all'estero. A sostegno del motivo il ricorrente richiama la giurisprudenza delle S.Unite ( n. 23948/2020, Rv. 279420), in tema di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, ai fini della dichiarazione di assenza. 3.Con il secondo motivo eccepisce l'improcedibilità del reato per mancanza di querela insistendo sulla tardività della stessa ed invocando l'applicazione del nuovo regime di procedibilità introdotto ex art. 649 bis c.p. 4.11 terzo motivo attiene alla configurabilità del reato di appropriazione indebita posto che la Corte di merito avrebbe ritenuto integrato il reato nonostante mancasse la prova della volontà dell'AL di comportarsi uti dominus sulle somme incassate. 5. Con il quarto motivo il ricorrente solleva una censura in ordine al mancato riconoscimento della ipotesi di particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p., rilevando come la Corte d'appello non abbia effettuato una valutazione complessiva della fattispecie concreta. Considerato in diritto. 1. Il ricorso è basato su motivi manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile. 2. Quanto alla questione di natura processuale, non si rinviene la dedotta nullità riguardante la notifica del decreto di citazione in appello, effettuata presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, co. 4, c.p.p. anziché ai sensi dell'art. 157 c.p.p. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la rinuncia al mandato da parte del difensore, non fa venir meno l'efficacia dell'elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall'imputato, se questi non provvede formalmente a revocarla: sicché, anche in presenza di una contestuale revoca della propria domiciliazione da parte del difensore, le successive notifiche devono considerarsi validamente eseguite presso il domicilio eletto (in questo senso, tra le altre, Sez. 2, n. 31969 del 02/07/2015, Vignozzi, Rv. 264234). Laddove, invece, la notificazione nel domicilio eletto risulti impossibile, anche per la mancanza, la insufficienza o l'inidoneità della elezione, la notifica deve essere eseguita mediante consegna di copia al difensore a norma del comma 4 dell'art. 161 del codice di rito. Ed è pacifico in giurisprudenza che tra i casi di impossibilità rientra anche quello del rifiuto del difensore, quale domiciliatario, di riceversi la notifica, pertanto è chiaro che la notifica a mente del citato comma 4, va eseguita mediante consegna di copia dell'atto allo stesso difensore, non in quanto precedente domiciliatario, bensì in quanto effettivo patrocinatore, in quel momento, dell'imputato. Di tale criterio esegetico vi è riscontro negli arresti della giurisprudenza di legittimità con i quali si è puntualizzato che l'elezione di domicilio costituisce dichiarazione ricettizia di volontà ed implica un rapporto di fiducia tra il destinatario e tutte le persone che sono in grado di ricevere l'atto nel luogo eletto;
di talché il rifiuto di ricezione dell'atto da parte del dimorante comporta la presunzione dell'inesistenza iniziale o successiva del rapporto fiduciario tra destinatario e domiciliatario, rendendo l'elezione di domicilio inidonea allo scopo e comportando l'applicazione dell'art. 161, comma 4, c.p.p., per l'impossibilità della notifica che legittima il ricorso alla procedura notificatoria mediante consegna dell'atto al difensore, di fiducia o d'ufficio (in questo senso, Sez.6, n. 30636/2020, Rv. 279847; Sez. 2,n. 27935 del 03/05/2019, Rv. 276214; Sez. 1, n. 22073 del 09/04/2013, Rv. 256082; Sez, 4, 31658/2010, Rv. 248099). Il quadro deve ritenersi immutato anche a seguito dell'introduzione del comma 4-bis dell'art. 162 c.p.p., che recita " l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione l'assenso del difensore domiciliatario. Se non presta l'assenso, il difensore attesta l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione". E' stato infatti affermato da questa stessa Sezione che in tema di elezione di domicilio effettuata dall'imputato presso il difensore d'ufficio, qualora quest'ultimo non accetti la veste di domiciliatario, come consentito dal comma 4-bis dell'art. 162 c.p.p., introdotto della legge 23 giugno 2017, n. 103, e l'imputato non provveda ad effettuare una nuova e diversa elezione di domicilio, si deve procedere comunque mediante notifica allo stesso difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., diversamente determinandosi una situazione di stallo non superabile (Sez. 5 , n. 37323 del 22/02/2019, Rv. 277534; Sez.2, n. 10358 del 14/01/2020, Rv. 278427; Sez. 2, n. 10358 del 14/01/2020, Rv. 278427). Sulla premessa che è facoltà dell'imputato quella di dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161, comma primo, c.p.p., è stato sottolineato che è anche onere dell'individuo che ha provveduto alla elezione di domicilio, quello di conservare, entro il limite della esigibilità della condotta diligente, i rapporti con il domicilio eletto, onde mantenersi nella condizione di essere effettivamente e tempestivamente informato in ordine alla esistenza di notificazioni concernenti il procedimento in questione. Tale onere deve ritenersi ricorrere anche nell'ipotesi in cui la elezione sia stata effettuata presso il difensore di ufficio dell'indagato dovendosi ritenere che, proprio attraverso la indicazione del difensore di ufficio quale domiciliatario si sia instaurato un rapporto che, sebbene non possa dirsi equiparato al mandato professionale fiduciario, costituisce un indice dell'esistenza di un legame di sia pur contenuto affidamento fra l'indagato ed il professionista. Rileva il Collegio che in difformità con tale orientamento, si è sviluppata una diversa linea interpretativa secondo la quale, in tema di elezione di domicilio effettuata dall'imputato presso il difensore d'ufficio, qualora quest'ultimo non accetti la veste di domiciliatario, come consentito dal comma 4-bis dell'art. 162 c.p.p., introdotto della legge 23 giugno 2017, n. 103, e l'imputato non provveda ad effettuare una nuova e diversa elezione di domicilio, deve procedersi alla notificazione ai sensi degli artt. 157 ed eventualmente 159 c.p.p. in quanto, se si effettuasse la notificazione allo stesso difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., ne risulterebbe frustrata la specifica finalità del comma 4-bis dell'art. 162 cit., di rendere reale ed effettiva la conoscenza del processo da parti di chi si trovi sottoposto a procedimento penale ed assistito da un difensore d'ufficio (Sez. 1, n. 17096 del 09/03/2021,Rv. 281198; Sez. 5, n. 32586 del 14/06/2022, Rv. 2835). Ciò detto, deve escludersi che la questione controversa abbia un diretto rilievo e che il precedente citato dal ricorrente ( Sez. 1, n. 17096/2021) sia pertinente poiché, nel caso di specie, si verte in tema di rifiuto dell'elezione di domicilio proveniente dal difensore di fiducia, situazione sicuramente non assimilabile a quella del difensore di ufficio che non accetta l'elezione e che, anche in base all'orientamento richiamato nel ricorso, non determina la necessità di procedere alla notifica ex art. 157 c.p.p. per l'evidente ragione dell'esistenza di un effettivo rapporto tra imputato e difensore. 3. Quanto alle ulteriori censure difensive, occorre rilevare che nella sentenza risultano affrontate tutte le questioni dedotte nel ricorso e che peraltro erano già state proposte in appello. Va ricordato che nel ricorso per cassazione contro la sentenza di appello non possono essere riproposte questioni che avevano formato oggetto dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici. Ne deriva, in ipotesi di riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell'art. 606, terzo comma, ultima parte, c.p.p. Così per ciò che concerne la questione relativa alla procedibilità dell'azione penale, già proposta dinanzi ai giudici di merito e puntualmente affrontata dalla sentenza della Corte d'appello con motivazione esaustiva ( pag. 6), deve sottolinearsi che il nuovo regime di procedibilità dell'art. 646 c.p., come modificato per effetto del D.Igs.150/2022 ( cd. Riforma Cartabia), non rileva nel caso in esame in cui vi è stata costituzione di parte civile ed il diritto di querela è stato correttamente esercitato. Le Sezioni Unite di questa Corte ( sent. 40150/2018, Rv. 273551), a proposito del mutato regime di procedibilità del reato di cui all'art. 646 c.p., a seguito del D.Igs. 38/2016, hanno spiegato che, onde evitare conseguenze aberranti derivanti da una interpretazione formalistica della norma transitoria, l'avviso alla persona offesa non debba essere dato quando risulti dagli atti che il diritto di querela sia già stato formalmente esercitato;
che l'offeso abbia, in qualsiasi atto del procedimento, manifestato la volontà di instare per la punizione dell'imputato; che l'offeso abbia rinunciato al diritto di querela in modo espresso o tacito ai sensi dell'art. 124, c.p.; che il diritto di querela sia estinto a norma dell'art. 126 c.p.; che sia intervenuta remissione della querela;
che la persona offesa non sia stata identificata ovvero risulti irreperibile. Nelle indicate situazioni deve essere immediatamente dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza o per remissione di querela. Nel solco di tale giurisprudenza vai la pena ricordare Sez. 5, n. 43478 del 19/10/2001, Rv. 220259, secondo cui la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione;
ne consegue che tale volontà può essere riconosciuta anche nell'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio come riscontrato nel caso in esame (cfr., Sez. 2, n. 19077/2011, Rv. 250318; Sez. 5, n. 15691/2013,Rv. 260557; Sez. 5, n. 21359/12015, Rv. 267138; Sez. 5, n. 29205/2016, Rv. 267619). 4.Quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita, la Corte d'appello, a pag. 6, ha ben spiegato che per le modalità del fatto, l'atto di disposizione patrimoniale uti dominus andava ravvisato nel non avere l'imputato, in qualità di mandatario, adempiuto all'obbligo di trasferimento delle somme di denaro nel termine di legge, simulando, peraltro, di avere effettuato il trasferimento del denaro alla società mandante affinché questa, a sua volta effettuasse, il trasferimento della somma alla banca estera così che il 4J, danno non veniva sopportato dai propri clienti, ma dalla sola agenzia mandata ria 5. Nel ricorso, poi viene prospettata la questione relativa alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., senza tener conto che secondo il consolidato orientamento di legittimità, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo. Invero, come ricordato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, c.p., con una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta (Sez. U, n. 13681/2016, Rv. 266590).Nel caso in esame i giudici di merito hanno considerato il cospicuo ammontare del profitto del reato, pari ad euro 11.990,00 ed hanno valutato la gravità della condotta perché insidiosa, a causa dell'artificio posto in essere dall'imputato per trattenere l'importo ricevuto dai clienti. Alla luce di quanto evidenziato, dunque, la sentenza impugnata risulta giuridicamente corretta ed adeguatamente motivata. 6.L'impugnazione va pertanto dichiarata inammissibile, ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. L'imputato va altresì condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile liquidate come da dispositivo .
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile CO AE che liquida in complessivi 3686,00, oltre accessori di legge e dalla parte civile Transfer Money Movers EP s.p.a. S.A. che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge. Roma, 28 febbraio 2023