Sentenza 27 maggio 2004
Massime • 2
La prova della illegittima provenienza dei beni di interesse archeologico, al fine della configurabilità del reato di impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato, anche nella formulazione dell'art. 176 del D.Lgs. n. 42 del 2004, non è a carico dell'imputato, ma della pubblica accusa.
Ai fini della configurabilità del reato di impossessamento di beni culturali, attualmente previsto dall'art. 176 del D.Lgs. n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio), a differenza delle disposizioni previgenti di cui all'art. 67 della legge n. 1089 del 1939 e all'art. 125 del D.Lgs. n. 490 del 1999, è necessario che i beni oggetto materiale del reato siano qualificati come tali in un formale provvedimento dell'autorità amministrativa, in quanto rivestano un oggettivo interesse, che risulti eccezionale o particolarmente importante; pertanto, quando si tratta di un bene mai denunziato all'autorità competente, deve avere inizio il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale, prevista dall'art.13 del citato D.Lgs. n. 42 del 2004, e a tal fine esso può essere legittimamente sottoposto a sequestro probatorio qualora sia presente il "fumus" del c.d. "furto d'arte", desunto dalle caratteristiche della "res" in riferimento al valore comunicativo spirituale ed ai requisiti peculiari attinenti alla sua tipologia, localizzazione, rarità o analoghi criteri.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2004, n. 28929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28929 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 27/05/2004
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 705
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 7428/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GN SE, n. a Venezia il 24.5.1945;
avverso l'ordinanza 4.11.2003 del Tribunale per il riesame di Venezia;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo FIALE;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. FAVALLI M. che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e del provvedimento di sequestro.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 4.11.2003 il Tribunale di Venezia rigettava la richiesta di riesame del decreto di sequestro probatorio in data 14.10 2003 e del decreto di convalida di sequestro probatorio in data 17.10.2003, entrambi emessi dal P.M. presso quello stesso Tribunale, avanzata nell'interesse di GN SE, indagato in relazione al reato di cui all'art. 125 del D.Lgs. 29.10.1999, n. 490 (impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato). Il sequestro ha riguardato:
- alcuni frammenti di ceramica, rinvenuti nell'abitazione dell'indagato;
- n. 2 cornici, di cui una contenente alcune piccole pipe di vario materiale e l'altra una piccola fibula di metallo, entrambe esposte al pubblico nei locali di un'enoteca gestita dal medesimo;
- una lamina rettangolare incorniciata, due teste in materiale lapideo ed altri oggetti, tutti rinvenuti nell'abitazione della madre dell'indagato.
Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso il GN, il quale ha eccepito:
a) la nullità del sequestro per violazione di legge, in quanto eseguito all'esito di una perquisizione illegittima poiché scaturita da una nota dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, "costituente, con ogni probabilità, una sorta di informativa confidenziale" e pertanto finalizzata non alla ricerca della prova, bensì all'acquisizione stessa della notitia criminis;
b) la inconfigurabilità dell'ipotizzato reato di cui all'art. 125 del D.Lgs. n. 490/1999, prospettando la piena liceità della detenzione dei beni dianzi descritti.
Assume, in proposito, il ricorrente che: i frammenti di ceramica e le piccole pipe sarebbero stati da lui rinvenuti, oltre venti anni fa, nella laguna di Venezia;
la fibula di metallo gli sarebbe stata donata da un cliente;
gli oggetti sequestrati nell'abitazione della madre sarebbero a lei pervenuti per successione ereditaria. Il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito specificati.
1. Quanto ai rapporti tra perquisizione e sequestro, va ricordato che - secondo l'orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema (Cass., Sez. Un., 16.5.1996, n. 5021, ric. Sala) - "allorquando la ricerca della prova del commesso reato, comunque effettuata, si sia conclusa con ti rinvenimento ed il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, è lo stesso ordinamento processuale a considerare del tutto irrilevante il modo con il quale a quel sequestro si sia pervenuti: in questa specifica ipotesi, e ancorché nel contesto di una situazione non legittimamente creata, il sequestro rappresenta un atto dovuto, la cui omissione esporrebbe gli autori a specifiche responsabilità penali, quali che siano state, in concreto, le modalità propedeutiche e funzionali che hanno consentito l'esito positivo della ricerca compiuta". "Allorquando, cioè, ricorrono le condizioni previste dall'art. 253, comma 1, c.p.p., gli aspetti strumentali della ricerca, pur rimanendo partecipi del procedimento acquisitivo della prova, non possono mai paralizzare l'adempimento di un obbligo giuridico che trova la sua fonte di legittimazione nello stesso ordinamento processuale ed ha una sua razionale ed appagante giustificazione nell'esigenza che l'ufficiale di polizia giudiziaria non si sottragga all'adempimento dei doveri indefettibilmente legati al suo status, qualunque sia la situazione - legittima o no - in cui egli si trovi ad operare". Nella fattispecie in esame, pertanto, quand'anche vi fosse stata effettivamente una perquisizione illegittima, i motivi costituenti autonoma censura della perquisizione stessa non potevano e non possono essere presi in considerazione (vedi Cass., Sez. Unite, 20.11.1996, n. 23, ric. P.M. in proc. Bassi ed altri).
2. Deve ribadirsi poi il costante orientamento di questa Corte Suprema, in tema di sequestro probatorio, secondo U quale il sindacato del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell'accusa (à cui riscontro è riservato al giudice della cognizione nel merito), ma deve essere limitato alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato ed al controllo dell'esatta qualificazione dell'oggetto del provvedimento come "corpus delicti".
L'accertamento del "fumus commissi delicti" va effettuato, pertanto, solo sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati e posti a fondamento del provvedimento, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma vanno valutati cosi come esposti per verificare appunto se consentono di ricondurre l'ipotesi di reato formulata in una di quelle tipicamente previste dalla legge (vedi Cass.: Sez. 6^, 3.3.1998, Campo;
Sez. 2^ 22.5.1997, Acampora). Il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova, sicché per la sua adozione non è necessario che sussistano indizi di colpevolezza nei confronti di una determinata persona, ma è sufficiente che esistano elementi tali da far configurare l'esistenza di un reato e ritenere la relazione necessaria fra la cosa oggetto del sequestro ed il reato stesso, relazione che non ha bisogno di dimostrazione allorché il sequestro cade sul "corpo di reato", vale a dire sulle cose con le quali o mediante le quali esso è stato commesso o che ne costituiscono il prodotto (vedi Cass., Sez. 6^, 29.1.1998, Sarnataro e Sez. 1^, 3.10.1997, Attaniese).
3. Quanto al reato di impossessamento illecito di beni catturati appartenesti allo Stato, appare opportuno evidenziare che tale fattispecie delittuosa è stata configurata:
- dall'art. 67, 1^ comma, della legge 1.6.1939, n. 1089, nella condotta di "chiunque si impossessa di cose di antichità e d'arte, rinvenute fortuitamente, ovvero in seguito a ricerche od opere in genere";
- dall'art. 125, 1^ comma, del D.Lgs. 29.10.1999, n. 490, nella condotta di "chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'art. 2, appartenenti allo Stato a norma dell'art. 88". La stessa fattispecie viene attualmente individuata dall'art. 176, 1^ comma, del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) - entrato in vigore il 1^ maggio 2004 - nella condotta di "chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'art. 10, appartenenti allo Stato ai sensi dell'art. 91".
La giurisprudenza di questa Corte Suprema:
- in relazione all'art. 67 della legge n. 1089/1939, ha escluso che la condotta criminosa potesse realizzarsi con riguardo a qualsiasi oggetto proveniente dall'antichità ed ha circoscritto la stessa agli oggetti "che siano artisticamente importanti e storicamente significativi, che abbiano cioè un valore che giustifichi l'interesse collettivo alla protezione e alla conservazione di essi" (Cass., Sez. 3^, 23.7.1999, n. 9470, Cipolla);
- con riferimento, poi, all'art. 125 del D.Lgs. n. 490/1999, ha affermato che, ai fini della sussistenza del reato, "non è necessario che i beni (culturali) siano stati qualificati come tali in un formale provvedimento dell'autorità amministrativa, essendo sufficiente che essi abbiano un interesse culturale aggettivo, interesse che può essere desunto dalle caratteristiche della res non solo per il valore comunicativo spirituale, ma anche per requisiti peculiari attinenti alla tipologia, alla localizzazione, alla rarità e ad altri analoghi criteri" (vedi Cass., Sez. 3^: 16.12.2003, n. 47922, Petroni;
24.12.2001, n. 45814, Cricelli). Ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 42/2004, "le cose indicate nell'art. 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli artt. 822 e 826 del codice civile". L'art. 10 dello stesso D.Lgs. n. 42/2004 individua i "beni culturali" utilizzando criteri discretivi che tengono anche conto della natura pubblica o privata del proprietario ed in particolare il 3 comma classifica tra i beni culturali - "quando sia intervenuta la dichiarazione (dell'interesse culturale prevista dall'art. 13" - una serie di beni appartenenti a privati (diversi dalle persone giuridiche non aventi fini di lucro), tra i quali sono ricomprese (per quanto riguarda la vicenda in esame) "le cose immobili o mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante" (lett. a). Viene ribadita, pertanto, la necessaria esistenza di un interesse culturale oggettivo e viene anzi specificato che esso deve essere "particolarmente importante".
Alla stregua di tali ultime previsioni - e tenuto conto che la norma incriminatrice di cui all'art. 176, 1^ comma, del D.Lgs. n. 42/2004 è rivolta a tutelare il patrimonio culturale economico dello Stato - deve essere rivalutato l'orientamento già espresso da questa Corte e di cui si è dato conto dianzi.
Deve quindi affermarsi che i beni culturali di cui all'art. 10, 3^ comma, del D.Lgs. n. 42/2004 possono essere oggetto del c.d. "folto d'arte" solo allorquando siano stati qualificati come tali nel provvedimento formale dell'autorità amministrativa previsto dall'art. 13 dello stesso testo normativo (dichiarazione dell'interesse culturale).
Potrebbe trattarsi, però, di beni mai denunziati all'autorità competente e che comunque rivestano un oggettivo interesse culturale, artistico, storico, archeologico o etnoantropologico "particolarmente importante" ovvero "eccezionale", secondo le specifiche previsioni legislative. In tal caso deve ritenersi che il reato non resti escluso per il semplice fatto che il bene medesimo sia stato sottratto alla verifica degli organi competenti, ma deve avere inizio appunto il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale disciplinato dagli artt. 14 e segg. del D.Lgs. n. 42/2004, con applicazione, in via cautelare delle disposizioni previste dal Titolo 1^, Capo 3^ Capo 3^, sezione 1^ e Capo 4^, sezione 1^ del medesimo D.Lgs..
Allo scopo - pur incombendo al detentore gli obblighi di conservazione e di custodia imposti dalla legge - ben può procedersi a sequestro probatorio, giustificato appunto dalla necessità di procedere agli accertamenti connessi all'anzidetta verifica: deve sussistere pur sempre, comunque, il fumus del delitto ipotizzato ed esso può essere desunto "dalle caratteristiche della res non solo per il valore comunicativo spirituale, ma anche per requisiti peculiari attinenti alla tipologia, alla localizzazione, alla rarità e ad altri analoghi criteri".
4. Questo Collegio condivide, poi, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui non può porsi a carico del cittadino la prova della legittimità del possesso di beni archeologici, ma è l'accusa che deve dare la dimostrazione dell'illegittimità del possesso medesimo (vedi Cass., Sez. 3^, 7.6.1999, n. 7131, Cilia ed altro), apparendo tale orientamento più conforme ai precetti costituzionali posti dagli artt. 42 e 24 della Costituzione a fronte dell'opposto indirizzo che, invertendo l'onere della prova, considera illegittimo il possesso di beni siffatti allorquando il cittadino non dimostri di averli legittimamente acquisti (vedi, in tal senso, Cass., Sez. 2^:
11.12.1995, n. 12087, Dal Lago;
8.2.1985, n. 1292, Ponti;
16.7.1983, n. 6871, Waldner;
nonché Cass. civ., Sez. 1^, 2.10.1995, n. 10355, Min. beni culturali c/ Torno).
5. L'ordinanza impugnata non contiene alcun cenno alle caratteristiche ed alla natura culturale dei beni in sequestro ne' svolge alcuna considerazione che razionalmente conduca alla delittuosità dell'impossessamento privato (non motiva in alcun modo, pertanto, sul "fumus" del reato ipotizzato), sicché la stessa deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Venezia, per un nuovo esame alla stregua dei principi di diritto dianzi enunciati.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Visti gli artt. 127, 325 e 623 c.p.p.;
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Venezia. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2004