Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2004, n. 28929
CASS
Sentenza 27 maggio 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

La prova della illegittima provenienza dei beni di interesse archeologico, al fine della configurabilità del reato di impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato, anche nella formulazione dell'art. 176 del D.Lgs. n. 42 del 2004, non è a carico dell'imputato, ma della pubblica accusa.

Ai fini della configurabilità del reato di impossessamento di beni culturali, attualmente previsto dall'art. 176 del D.Lgs. n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio), a differenza delle disposizioni previgenti di cui all'art. 67 della legge n. 1089 del 1939 e all'art. 125 del D.Lgs. n. 490 del 1999, è necessario che i beni oggetto materiale del reato siano qualificati come tali in un formale provvedimento dell'autorità amministrativa, in quanto rivestano un oggettivo interesse, che risulti eccezionale o particolarmente importante; pertanto, quando si tratta di un bene mai denunziato all'autorità competente, deve avere inizio il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale, prevista dall'art.13 del citato D.Lgs. n. 42 del 2004, e a tal fine esso può essere legittimamente sottoposto a sequestro probatorio qualora sia presente il "fumus" del c.d. "furto d'arte", desunto dalle caratteristiche della "res" in riferimento al valore comunicativo spirituale ed ai requisiti peculiari attinenti alla sua tipologia, localizzazione, rarità o analoghi criteri.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2004, n. 28929
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28929
    Data del deposito : 27 maggio 2004

    Testo completo