Sentenza 8 agosto 2003
Massime • 1
Lo straniero extracomunitario che si duole di non aver ottenuto il decreto di espulsione nella lingua madre (nella specie, quella albanese) e che impugni il provvedimento di convalida dell'espulsione adottato dal Tribunale, il quale abbia considerato legittima la comunicazione del decreto del Prefetto in lingua italiana, ritenendo che ne fosse provata la conoscenza da parte dell'espulso (in ragione dell'avvenuta presentazione da parte sua di una istanza di regolarizzazione in Questura e della sottoscrizione del relativo provvedimento di rigetto, comunicatogli nella medesima occasione dall'Ufficio pubblico) non può genericamente dolersi di tale accertamento ma deve specificare le deficienze o le contraddittorietà dell'"iter" argomentativo del provvedimento giurisdizionale impugnato e riportare il contenuto di quegli atti che il giudice del merito avrebbe erroneamente interpretato o trascurato e che, invece, per il loro contenuto, inducevano a ritenere che egli non avesse comunque conoscenza della lingua italiana.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2003, n. 11958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11958 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIADEI Giulio - Presidente -
Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IZ AZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITO ARTALE 7, presso l'avvocato NICOLINO SCIARRA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI CERELLA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO INTERNO, PREFETTO PROVINCIA DI CHIETI, QUESTORE PROVINCIA DI CHIETI;
- intimati -
avverso l'ordinanza del Tribunale di CHIETI, depositata il 16/11/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2003 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Chieti con provvedimento del 16 novembre 2001 ha respinto l'opposizione di IZ ME, cittadino albanese, al decreto di espulsione emesso il 26 novembre 2001 dal Prefetto della Provincia di Chieti, no tradotto in lingua albanese perché il IZ già in occasione di una visita presso la Questura di Catania per conoscere l'esito di un'istanza di regolarizzazione della sua permanenza nel territorio dello Stato aveva fatto presumere un'assoluta conoscenza della lingua italiana.
Per la cassazione del provvedimento il IZ ha proposto ricorso per un motivo. Il Prefetto della provincia di Chieti non ha spiegato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dichiarato preliminarmente inammissibile il ricorso del IZ notificato al Questore di Chieti nonché al Ministero dell'Interno, in quanto l'art. 13 bis del t.u. sull'immigrazione, approvato con d.lg. 25 luglio 1998 n. 286 conferisce la legittimazione a contraddire l'opposizione dello straniero, esclusivamente al Prefetto (Cass. 4847/2002; 2036/2002; 5537/2001), il collegio osserva che il ricorrente, con l'unico motivo, deducendo violazione di detta norma, censura la decisione impugnata per aver ritenuto legittimo il decreto di espulsione comunicatogli nelle lingue italiana ed inglese: senza considerare che l'autorità amministrativa non aveva neppure giustificato l'impossibilità di tradurlo nella lingua albanese e che la giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che la mancata traduzione del provvedimento nella lingua del paese di origine dello straniero ne leda il diritto di difesa.
Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte, con riguardo all'interpretazione della portata dell'obbligo di cui al comma 7 dell'art. 13 T.U. sull'immigrazione ha enunciato i seguenti principi: 1) rilievo assorbente assume l'accertata conoscenza dell'italiano da parte dell'espellendo (accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato), posto che la ratio delle previsioni in discorso, come attesta la significativa previsione della esigenza di tradurre in una lingua conosciuta, e non già nella lingua nazionale, il testo da comunicare all'espellendo, sta nella necessità che il destinatario - straniero della comunicazione abbia la possibilità di percepire con immediatezza e pienezza il contenuto del decreto onde apprestare controdeduzioni e difese nel brevissimo termine concesso;
di talché ogni irregolarità nelle forme della comunicazione viene ad essere sanata dalla piena comprensione, accertata in fatto, del testo in originale (cfr. Cass. 9078/00 - 9266/00 - 12350/01); 2) ove lo straniero non conosce la lingua italiana, l'obbligo dell'Autorità adottante l'espulsione di tradurre la copia notificanda del decreto nella lingua conosciuta dall'espellendo è derogabile le volte in cui la stessa Autorità attesti e specifichi le ragioni per le quali tale operazione sia impossibile e si imponga la traduzione nelle lingue predeterminate (inglese o francese o spagnolo), in difetto del ché il vizio attingente l'atto non verrebbe sanato dal raggiungimento dello scopo consistente nella tempestiva proposizione dell'opposizione (Cass. 16032/01 - 13817/01 -12581/01 - 12350/01 - 9264/01).
In conformità a questi principiai Tribunale di Chieti ha considerato legittima la comunicazione del decreto nella lingua italiana, ritenendo che fosse provata la conoscibilità di detta lingua da parte del ricorrente, per che lo stesso già in occasione di una informazione richiesta alla Questura di Catania in ordine ad una propria istanza di regolarizzazione della sua presenza in Italia, vi si era recato da solo assumendo la sudetta informazione e sottoscrivendo la relata di notifica del provvedimento di rigetto che in quella stessa occasione gli veniva comunicato. Il ricorrente, per converso, ha riaffermato il suo diritto ad ottenere il provvedimento in lingua albanese in contrasto con i principi avanti enunciati che lo subordinano all'ipotesi in cui la lingua italiana non sia da lui conosciuta;
per cui il motivo è del tutto inconferente e non puntuale rispetto alla effettiva "ratio decidendi" che è rimasta incensurata: non potendosi ritenere valida censura al riguardo, il mero dissenso sul risultato del sudetto accertamento compiuto dal provvedimento in merito alla sua conoscenza della lingua italiana, genericamente contestato, e dovendo, invece, il ricorrente specificare pretese deficienze o contraddittorietà dell'iter argomentativo e riportare il contenuto di quegli atti che il giudice del merito avrebbe erroneamente interpretato o trascurato e che invece inducevano a ritenere che egli, malgrado le conoscenza della lingua italiana. Nulla deve essere disposto per le spese processuali, perché il Prefetto di Chieti non ha spiegato difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2003