Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2003, n. 11958
CASS
Sentenza 8 agosto 2003

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Lo straniero extracomunitario che si duole di non aver ottenuto il decreto di espulsione nella lingua madre (nella specie, quella albanese) e che impugni il provvedimento di convalida dell'espulsione adottato dal Tribunale, il quale abbia considerato legittima la comunicazione del decreto del Prefetto in lingua italiana, ritenendo che ne fosse provata la conoscenza da parte dell'espulso (in ragione dell'avvenuta presentazione da parte sua di una istanza di regolarizzazione in Questura e della sottoscrizione del relativo provvedimento di rigetto, comunicatogli nella medesima occasione dall'Ufficio pubblico) non può genericamente dolersi di tale accertamento ma deve specificare le deficienze o le contraddittorietà dell'"iter" argomentativo del provvedimento giurisdizionale impugnato e riportare il contenuto di quegli atti che il giudice del merito avrebbe erroneamente interpretato o trascurato e che, invece, per il loro contenuto, inducevano a ritenere che egli non avesse comunque conoscenza della lingua italiana.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2003, n. 11958
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11958
    Data del deposito : 8 agosto 2003

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