Sentenza 6 dicembre 2001
Massime • 1
In tema di ordinamento penitenziario, la presentazione di denunce e querele nei confronti di soggetti sottoposti all'affidamento in prova al servizio sociale non legittima l'adozione del provvedimento di cessazione delle misure alternative alla detenzione - il quale è previsto solo nell'ipotesi di sopravvenienza di un titolo di privazione della libertà che superi i limiti di pena o sia altrimenti incompatibile con il beneficio in corso (art. 51 bis L. n. 354 del 1975) - ma può dare luogo a revoca del beneficio ove si accerti un comportamento dell'affidato contrario alla legge o alle prescrizioni dettate o, comunque, incompatibile con le finalità del trattamento (art. 47, comma 11, l. n. 354 del 1975). (In applicazione di tale principio la S.C. ha censurato la dichiarazione di cessazione del beneficio originata da un mutamento delle condizioni ambientali e lavorative, dovuto a sopravvenute querele da parte di congiunti dell'affidato, in assenza di specifiche condotte trasgressive ascrivibili a quest'ultimo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/2001, n. 5283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5283 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIOVANNI D'URSO Presidente del 06/12/2001
Dott. PAOLO BARDOVAGNI rel. Consigliere SENTENZA
Dott. STEFANO CAMPO Consigliere N. 6785
Dott. EMILIO GIRONI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO Consigliere N. 6785/2001
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI AS CO, n.
7.5.1945 a Coreno Ausonio,
avverso l'ordinanza in data 1^.12.2000 del Tribunale di Sorveglianza di Roma
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni Lette le richieste del P.M., che conclude per l'inammissibilità del ricorso,
OSSERVA
DI AS CO ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale, a seguito di sospensione cautelativa dell'affidamento al servizio sociale da parte del Magistrato di sorveglianza ex art. 51 ter L. 26.7.1975 n. 354, era stata dichiarata "cessata la misura" alternativa sul rilievo che sopravvenute querele della madre e del fratello - in sè, "ad una approssimativa valutazione, in qualche modo strumentali agli interessi economici familiari connessi all'eredità del defunto padre" - facevano cadere i presupposti sulla base dei quali il beneficio era stato concesso, e cioè la stabilità familiare ed affettiva e l'opportunità di lavoro nei terreni di proprietà comune, pregiudicando anche un efficace controllo del soggetto. Il ricorrente denuncia "nullità dell'ordinanza... perché riporta il nominativo... DI AS IU e non CO"; "erronea interpretazione della legge", poiché la regolare condotta tenuta nel corso dell'affidamento, comprovata da penetranti controlli, e la disponibilità di un adeguato reddito da pensione non giustificavano la cessazione del beneficio a seguito di denunce infondate. Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento;
l'erronea indicazione delle generalità dell'interessato nell'intestazione del provvedimento è irrilevante, essendone certa l'identità fisica, e non determina nullità, potendo soltanto dar luogo a rettifica con la procedura di correzione degli errori materiali (art. 66, co. 2 e 3, C.P.P.).
Fondato è invece il secondo motivo di gravame. Va anzitutto rilevato che la "cessazione" delle misure alternative alla detenzione è prevista soltanto nel caso di sopravvenienza di "un titolo di esecuzione di altra pena detentiva" (che comporti il superamento dei limiti di pena o sia altrimenti significativo di incompatibilità con il beneficio concesso: art. 51 bis L. n. 354/1975), e non già per la semplice presentazione di denunce o querele nei confronti dell'interessato; queste possono, invece, dar luogo a revoca per comportamento che non consenta ulteriori sviluppi dell'esperimento trattamentale alternativo ai sensi del successivo art. 51 ter e delle norme presupposte (per l'affidamento in prova, art. 47, co. 11, L. citata). Il provvedimento di cessazione è stato quindi pronunciato fuori dei casi previsti dalla legge, ne' può considerarsi sostanzialmente equivalente ad una revoca con effetto "ex nunc", poiché questa presuppone, a norma del citato art. 47, un "comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate... incompatibile con la prosecuzione della prova". Nel caso di specie la decisione è al contrario dichiaratamente adottata sul presupposto che la condotta del condannato non risulta "prima facie", trasgressiva, e la soppressione del beneficio viene fatta discendere da un mutamento delle condizioni ambientali e lavorative al predetto non ascrivibile. Ciò appare in contrasto non solo con la lettera della norma, ma anche con il fondamentale principio per cui la finalità rieducativa voluta dalla Costituzione non può essere vanificata, precludendo l'accesso alle misure alternative o facendo regredire il trattamento già in atto nei confronti di chi abbia realizzato tutte le condizioni per usufruirne, in virtù di circostanze sopravvenute a lui non imputabili, a meno che queste non facciano cadere i presupposti legali del beneficio maturato (cfr. le affermazioni contenute in numerose decisioni della Corte Costituzionale e, in particolare, nelle sentenze n. 306/1993, 445/1997, 137/1999). Nel caso di specie, poiché l'attività lavorativa non costituisce elemento integrante dell'affidamento in prova (come, invece, della semilibertà), ma forma soltanto oggetto di una prescrizione accessoria ed eventuale, la sua sopraggiunta impossibilità non impedisce obbiettivamente la prosecuzione della misura alternativa in atto;
la relativa prescrizione può essere opportunamente adattata o sospesa - in virtù del potere di integrazione e modifica del contenuto degli obblighi imposti all'atto della concessione del beneficio, attribuito al Magistrato di sorveglianza dall'art. 47, co. 8, L. n. 354/1975, e analogamente può provvedersi in ordine ai controlli reputati necessari nella mutata situazione di fatto.
L'ordinanza impugnata va perciò annullata, con rinvio al medesimo Tribunale in diversa composizione, affinché provveda ai sensi dell'art. 51 ter L. n. 354/1975 sulla eventuale revoca della misura alternativa, previa esauriente - e non soltanto sommaria o ipotetica - valutazione circa la rilevanza dei comportamenti per cui il ricorrente è stato querelato agli effetti dell'art. 47, co. 11, C.P.P. e attenendosi al principio per cui non è legittimo un provvedimento soppressivo dell'affidamento in prova in assenza di condotte contrarie alle prescrizioni o alla legge e incompatibili con le finalità del trattamento.
Va infine chiarito che l'annullamento con rinvio non comporta la cessazione dell'efficacia del decreto di sospensione cautelativa dell'affidamento emesso dal Magistrato di sorveglianza e l'immediata liberazione del ricorrente (questione che sembra da questi sollevata con la richiesta "di essere riammesso nei termini di cui all'art. 51 ter L. 354/1975"). Secondo la previsione normativa la detta conseguenza si verifica "se la decisione del Tribunale di sorveglianza non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti", che il Magistrato è tenuto a trasmettere "immediatamente" al momento dell'emissione del provvedimento sospensivo. È da ritenere che con le parole: "Se la decisione... non interviene" entro il termine indicato, l'art. 51 ter citato faccia riferimento alla mancanza del provvedimento e non anche alla sua invalidità; ne' può sostenersi che l'annullamento di un provvedimento invalido determini una situazione processuale uguale a quella che si verifica nel caso in cui non sia stata emessa alcuna decisione. I concetti di inesistenza e di invalidità sono infatti diversi, e mentre l'inesistenza è di per sè irremediabile, l'invalidità processuale, che si risolve nell'annullabilità, può all'opposto risultare priva di conseguenze se non viene rilevata nelle forme stabilite. Così, mentre la mancanza della decisione può essere riconosciuta senza limiti di tempo, lo stesso non può dirsi per l'invalidità della decisione, che diventa non più rilevabile se non è fatta valere mediante il ricorso per cassazione ex artt. 678, co. 1, e 666, co. 6, C.P.P.. In altre parole, la perdita di efficacia del provvedimento sospensivo si verifica nel solo caso in cui il Tribunale non provveda nel termine stabilito, e non anche nel caso in cui il suo provvedimento sia per qualche ragione annullato.
P.Q.M
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla l'impugnata ordinanza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2002