Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/2001, n. 5283
CASS
Sentenza 6 dicembre 2001

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In tema di ordinamento penitenziario, la presentazione di denunce e querele nei confronti di soggetti sottoposti all'affidamento in prova al servizio sociale non legittima l'adozione del provvedimento di cessazione delle misure alternative alla detenzione - il quale è previsto solo nell'ipotesi di sopravvenienza di un titolo di privazione della libertà che superi i limiti di pena o sia altrimenti incompatibile con il beneficio in corso (art. 51 bis L. n. 354 del 1975) - ma può dare luogo a revoca del beneficio ove si accerti un comportamento dell'affidato contrario alla legge o alle prescrizioni dettate o, comunque, incompatibile con le finalità del trattamento (art. 47, comma 11, l. n. 354 del 1975). (In applicazione di tale principio la S.C. ha censurato la dichiarazione di cessazione del beneficio originata da un mutamento delle condizioni ambientali e lavorative, dovuto a sopravvenute querele da parte di congiunti dell'affidato, in assenza di specifiche condotte trasgressive ascrivibili a quest'ultimo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/2001, n. 5283
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5283
    Data del deposito : 6 dicembre 2001

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