Sentenza 7 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/08/2002, n. 11870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11870 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2002 |
Testo completo
E ee 67558 N GORTE SUPREMA D! CASSAZIONE O 9 1 I / T 5 4 CAMPIONE CIVILE A / . R 6 N EPUBBLICA ITALIANA 2 T - . S I R . B G 1 1870/02 P 67558 . . E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L D R L N. L A E A . D SUPREMA DI CASSAZIO B D I A S E T N T E 1 S N SEZIONE QUIN E 1 S .. . Si ri Magistrati: Composta dagl 134/2000 R.G.N.834 Presidente Dott. Giulio GRAZIADEI Dott. Eugenio AMARI Consigliere Cron. 29479 Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. SPAGNA MUSSO Dott. Bruno Ud. 10/05/2002 Dott. Antonino Rel. Consigliere DI BLASI ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi IRPEF - ILOR SE N TENZA Calamità naturali 1984 sul ricorso proposto da: Sospensione riscossione Effetti ricollega- AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro bili successive disposizioni di pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei legge- Ulteriore beneficio rideter- Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura minazione imponi- bile. Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
ricorrente contro ва IA GI, с - intimata avversO la sentenza n. 541/1/1998 Commissionedella Tributaria Regionale di Perugia Sez. n. 1, del 17-12- 8 М 0 1998, depositata il 28-01-1999. 8 2 Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 10-05-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Velardi M. che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La signora GL IU, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n.363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile 1'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la Au maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva dichiarato inammissibile dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Ми Regionale, di accoglimento dell'appello proposto dalla contribuente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt.28, della legge 13 maggio 1999, n.133, 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n.791 convertito in Legge n.46/1986, 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, 10, della legge 28 febbraio della Legge 1986, n. 46, 2 del DPR 597/1973, nonché n.263/1989. La parte intimata non ha presentato difese. Con richiesta 7-01-2002 il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto, ex art.375 C.p.C., il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. "L'art.3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, come convertito con modificazioni in legge 28 - prevede che le somme relative а febbraio 1986, n.46 pagamenti delle imposte dirette, sospesi in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n.159, convertito con modificazioni il Legge 24 luglio 1984, n.363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei centrale e meridionale colpiti dadell'Italia comuni sismici, non concorrono alla formazione eventi dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR" M Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, tale disposizione, "in virtù dell'interpretazione : autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art.11 della legge 18 febbraio 1999, n.28, deve essere considerata come introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. n. 4945/2000; 8659/2001; 10237/2001; 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetto il ricorso. Così deciso in Roma il 10 Maggio 2002. Il Presidente Dott. Graziadei Giulio ferro fransar EstensoreIl Consigliere- Relatore Dott. Blasi DEPOSПATO IN CANCELLERIA - 7 AGO. 2002. Oggi IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio Osvalde Ascanio