Sentenza 17 marzo 1998
Massime • 2
La regola stabilita dal terzo comma dell'art. 2 cod.pen. è valida solo in pendenza del procedimento di cognizione, mentre trova nella formazione del giudicato un limite insuperabile; ciò perché il legislatore ha ritenuto che il principio di stabilità ed inviolabilità della "res iudicata" può subire deroga esclusivamente in presenza di una nuova disposizione eliminatrice del reato, successivamente intervenuta, ma non da norma comportante solo una differente disciplina sanzionatoria per un fatto che già prima costituiva illecito penale e che continua ad essere considerato tale con un altro "nomen iuris". (Fattispecie in tema di violazioni dell'art. 30 legge 11 febbraio 1992 n. 157 in materia di caccia).
La legge 11 febbraio 1992 n. 157 ha stabilito, con l'art. 30, terzo comma, l'inapplicabilità degli artt. 624, 625 e 626 cod.pen. in presenza delle ipotesi contemplate dal primo comma, facendo così venire meno solo l'originario titolo di reato, senza comportare l'esclusione della rilevanza penale della condotta astrattamente prevista, la quale trova tuttora inquadramento in una delle fattispecie contravvenzionali di nuova creazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/03/1998, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 17 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. TONINI Paolo Maria Presidente del 17.3.1998
1. Dott. PIOLETTI Giovanni Consigliere SENTENZA
2. " TI EO " N. 1002
3. " SI AL " REGISTRO GENERALE
4. " AG AL " N. 37742/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Palermo in proc. c. LO NO n. a Misilmeri il 31.8.1947
avverso l'ordinanza del 31 maggio 1996 del Pretore di Palermo in sede di incidente di esecuzione;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. G. Pioletti Lette le requisitorie del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Dott. M. Iannelli che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata così motivando la sua richiesta:
"Con sentenza 16 marzo 1992 il Pretore di Palermo, su accordo delle parti applicava a LO NI la pena di giorni venti di reclusione e lire ottantamila di multa per il reato previsto dagli artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. (commesso il 15 marzo 1992), essendosi impossessato di due conigli selvatici appartenenti al pubblico demanio. Divenuta irrevocabile la decisione il LO propose incidente di esecuzione, chiedendo la revoca del giudicato per sopravvenuta abolizione del reato di cui sopra ad opera dell'art.30, comma terzo della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e l'adito
Pretore, ritenuta fondata l'istanza, dispose in conformità della stessa con ordinanza 31 maggio 1996. Avverso la quale si è gravato di ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso l'intestata Pretura, il quale deduce la violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen., assumendo che nella fattispecie non era configurabile una vera e propria abolitio criminis, giacché la condotta incriminata se non più possibile come furto venatorio si rendeva suscettibile di essere sanzionata a titolo contravvenzionale, potendo essere sussunta in una delle ipotesi previste dall'art. 30 comma primo, legge n. 157 del 1992.
Il gravame è fondato. L'art. 673 cod.proc.pen., al quale il LO ha fatto riferimento per dare fondamento normativo ad istanza originaria, ha indubbiamente introdotto un temperamento al principio di autorità e di intangibilità del giudicato, che è stato reso non ostativo alla deducibilità, nella fase esecutiva del rapporto processuale penale, mediante la proposizione dell'incidente di esecuzione, dell'abolitio criminis, per abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma penale sostanziale sopravvenuta alla condanna irrevocabile come causa di revoca della stessa.
Perché il principio suddetto possa essere derogato deve trattarsi, come chiaramente si desume dalla stessa intestazione e formulazione letterale dell'art. 673 citato, di vera e propria abolitio criminis, comportante la cancellazione, oltre che del titolo del reato, dell'intera fattispecie di rilievo penale, in base alla quale è stato esercitato la ius puniendi. La precisa definizione che del concetto di abolitio criminis si recava - come precisato - dalla rubrica e dal testo dell'art. 673 attraverso la rigorosa e tassativa individuazione dei casi in cui si verifica porta ad escludere l'operatività dell'indicata disposizione nella presente fattispecie, posto che l'art. 30, co. 3, della legge citata, entrata in vigore in pendenza del giudizio di cognizione, si è limitata a sancire l'inapplicabilità degli articoli 624, 625 e 626 cod.pen. in presenza dell'ipotesi contemplate dal primo comma, facendo così venir meno solo l'originario titolo di reato, che ha costituito il presupposto della condanna, senza però comportare l'esecuzione della rilevanza penale della condotta astrattamente prevista dalla norma applicata, la quale trova tuttora inquadramento in una delle fattispecie contravvenzionali di nuova creazione. L'indubbia esistenza di un rapporto di continenza dell'ipotesi delittuosa contestata al LO in una di quelle specificatamente indicata nell'art. 30 summenzionato rende evidente come dall'inapplicabilità dei suddetti articoli del codice penale sia derivata la sola eliminazione del titolo di reato configurato non anche dall'antigiuridicità del fatto dedotto in imputazione, posto che esso trova tuttora collocazione nell'area dell'illecito penale, rientrando la condotta tipica sanzionata come furto venatorio nell'ambito processuale della corrispondente fattispecie contravvenzionale delineata dalla legge di cui sopra. In siffatta situazione la perpetuazione della rilevanza penale dell'illecito commesso dal LO, anche dopo la sancita inapplicabilità della norma incriminatrice richiamata nel capo di accusa, per essersi impossessato di due conigli selvatici in tempo in cui oltretutto la caccia era vietata, rendeva inoperante l'art. 2 comma secondo, cod.pen. sul terreno sostanziale e l'art. 673 cpp. su quello processuale. In conclusione non essendo stata esclusa l'illiceità penale della condotta di sottrazione di un esemplare della fauna vivente tutelato quale bene patrimoniale indisponibile, rimane ferma la sentenza di cui si è chiesta la revoca e che è stata, peraltro, pronunciata quando lo ius novum era già in vigore e, quindi, avrebbe potuto essere attaccata con il normale mezzo di gravame apprestato dalla legge.
Giova, inoltre, precisare che il giudice dell'esecuzione neppure avrebbe potuto provvedere alla rideterminazione della pena. Come detto la regolamentazione degli effetti della dequalificazione da delitto in contravvenzione del fatto contestato al LO sul giudicato che si è formato in relazione alla indicata sentenza non possono rinvenirsi nell'art. 2, primo capv., cod.pen., per difetto del suo essenziale presupposto di applicabilità; bensì nel terzo comma dello stesso articolo, che disciplina l'istituto della successione di leggi penali nel tempo. Orbene la regola stabilita da quest'ultima statuizione è valida solo in pendenza del procedimento di cognizione, mentre trova nella formazione del giudicato un limite insuperabile, ciò perché il legislatore ha ritenuto che il principio di stabilità e inviolabilità della res indicata può subire deroga esclusivamente in presenza di una nuova disposizione eliminatrice del reato, successivamente intervenuta, ma non di norma comportante - come nella specie - una differente disciplina sanzionatoria per un fatto che già prima costituita illecito penale e che continua ad essere considerato tale con altro nomen generis. Non può, infatti, sfuggire che in diversa prospettiva si dovrebbe riconoscere al giudice dell'esecuzione il potere di rideterminazione della pena, che però non gli compete se non nella sola ipotesi prevista dall'art. 671 cod.proc.pen.. Come tutte le norme che fanno eccezione a regolare generali di sistema, la disposizione dell'articolo testè richiamato, per sua specialità che è determinata dalla specificità del caso in essa contemplato, è di stretta interpretazione, in quanto derogativa dell'essenziale principio di immutabilità del giudicato, la cui rigidità il legislatore ha inteso mitigare al solo fine di consentire al condannato di beneficiare in sede esecutiva dei vantaggi derivanti dall'istituto della continuazione, quale strumento di attenuazione del rigore del cumulo materiale.
Discende, in logico corollario che la disposizione anzidetta non può fungere da referente normativo per legittimare un qualsiasi intervento del giudice della esecuzione modificativo della pena comminata con sentenza irrevocabile fuori dell'ipotesi di applicazione dell'art. 81 cod.pen. Per le ragioni esposte l'impugnata ordinanza, essendo illegittima per violazione di legge, deve essere annullata senza rinvio".
La Corte, condividendo le suesposte argomentazioni, le adotta quale motivazione e decide in conformità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 1998