Cass. pen., sez. III, sentenza 17/03/1998, n. 1002
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Sentenza 17 marzo 1998

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La regola stabilita dal terzo comma dell'art. 2 cod.pen. è valida solo in pendenza del procedimento di cognizione, mentre trova nella formazione del giudicato un limite insuperabile; ciò perché il legislatore ha ritenuto che il principio di stabilità ed inviolabilità della "res iudicata" può subire deroga esclusivamente in presenza di una nuova disposizione eliminatrice del reato, successivamente intervenuta, ma non da norma comportante solo una differente disciplina sanzionatoria per un fatto che già prima costituiva illecito penale e che continua ad essere considerato tale con un altro "nomen iuris". (Fattispecie in tema di violazioni dell'art. 30 legge 11 febbraio 1992 n. 157 in materia di caccia).

La legge 11 febbraio 1992 n. 157 ha stabilito, con l'art. 30, terzo comma, l'inapplicabilità degli artt. 624, 625 e 626 cod.pen. in presenza delle ipotesi contemplate dal primo comma, facendo così venire meno solo l'originario titolo di reato, senza comportare l'esclusione della rilevanza penale della condotta astrattamente prevista, la quale trova tuttora inquadramento in una delle fattispecie contravvenzionali di nuova creazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/03/1998, n. 1002
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1002
    Data del deposito : 17 marzo 1998

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