Sentenza 10 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2001, n. 9333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9333 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 1 9 333 0 1 POLO TALLA NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente R.G.N. 10202/99 Consigliere Cron.21488 Dott. Erminio RAVAGNANI Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 09/04/01 Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: AT ES, AT AR, AT MI, AT NT, AT AN, AT IC, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato CONCETTI DOMENICO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in 2001 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1721 -1- presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS | CARLO, DI LULLO MI, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato - avverso la sentenza n. 3001/98 del Tribunale di BARI, depositata il 08/09/98 R.G.N. 1342/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza in data 8 febbraio 1996 il Pretore di Bari dichiarava il diritto di CA LA e per essa dei suoi eredi, attuali ricorrenti - alla integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità dalla data di liquidazione della stessa fino al 30/9/1983, nonché alla conservazione, con decorrenza dal 1°/10/1983, del trattamento minimo in godimento nell'importo "cristallizzato" alla data del 30/9/1983 e condannava, per l'effetto, l'INPS al pagamento delle differenze dovute per i titoli suindicati (precisamente, dal 1°/271980 al 31/12/1980, quanto alla integrazione al minimo e dal 1°/10/1983 al 31/12/91, quanto alla “cristallizzazione"), oltre interessi e rivalutazione con il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge d n.412 del 1991. L'INPS proponeva appello deducendo la decadenza sostanziale dall'azione ai sensi dell'art.6 della legge n.166 del 1991. Il Tribunale di Bari, con sentenza in data 8 settembre 1998, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 183, della legge n.662 del 1996 relativamente alla domanda attinente alla cristallizzazione della integrazione al trattamento minimo per il periodo successivo al 30 settembre 1983, mentre ha rigettato per il resto l'appello dell'INPS. Ricorrono per la cassazione della sentenza Abbatantuono RA, RI, LE, AN, RC e OL, quali eredi di CA LA, con un unico motivo. L'INPS ha depositato la procura speciale. Motivi della decisione Con l'unico motivo i ricorrenti deducono violazione dei commi 181, 182 e 183 dell'art.1 della legge 23 dicembre 1996 n.662, nonché, quale ius superveniens, dell'art.36 della legge 23 dicembre 1998 n.448 in rapporto ai principi di cui agli artt. 3, 24 e 38 Cost. (art.360 n. 3 c.p.c.), osservando che le norme che dispongono 3 l'estinzione dei giudizi incidono sul sistema di tutela apprestato dalle indicate norme costituzionali. Il motivo non può trovare accoglimento. Va premesso, con riguardo alla vicenda della cosiddetta "cristallizzazione", originata dall'art.6, comma 7, del d.l. 12 settembre 1983 n.463, convertito, con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n.638, che la sentenza della Corte Costituzionale n.240 del 1994, nel dichiarare parzialmente illegittimo l'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993 n.437, ha posto un principio modificativo della regola stabilita dalla disposizione legislativa anzidetta, collegando la “cristallizzazione” al requisito del reddito, nel senso che risulta caducato il divieto di integrazione a decorrere dal 1° ottobre 1983 per tutte, indiscriminatamente, le pensioni ulteriori, restando tale divieto operante per i soggetti che siano in possesso di redditi complessivamente superiori al limite legale e per i quali, a causa di ciò, venga a cessare il diritto alla integrazione della pensione principale (che resta essa solo conservata nell'importo "cristallizzato" in precedenza erogato). Successivamente, sono stati emanati una serie di provvedimenti normativi-e tra essi la legge 23 dicembre 1996 n. 662 applicata dal Tribunale - intesi a dare attuazione alle statuizioni di detta sentenza e a disciplinare l'erogazione delle relative prestazioni nonché le conseguenze sui giudizi proposti e ancora in atto per il conseguimento delle medesime. Da ultimo, è intervenuta la legge 23 dicembre 1998 n.448, il cui art.36, da un lato, nel comma 1, sostituisce il comma 182 della legge n.662/1996 e successive modificazioni, nel senso che la verifica annuale del requisito reddituale per il diritto alla integrazione del trattamento è effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi;
dall'altro, nel comma 2, considera espressamente gli eredi nella espressione "aventi diritto" di cui al comma 181 dell'art. 1 della legge n.662/1996; 4 infine, con il comma 5, dispone che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, “aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996 n.662, sono dichiarati estinti di ufficio con compensazione delle spese fra le parti” e che restano privi di effetto i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato. applicabile quale ius superveniens allaNella interpretazione di tale norma controversia in esame questa Corte (crfr. tra tante, Cass. 11 gennaio 2000 n.229, 28 agosto 1999 n.9099, 19 giugno 1999 n.6171, 11 giugno 1999 n.5789, 11 maggio 1999 n.4665) ha costantemente ritenuto che la relativa previsione di estinzione concerne le controversie aventi ad oggetto la esistenza del diritto alla cristallizzazione per ragioni attinenti all'accertamento della sussistenza del requisito 의 reddituale (nei sensi considerati dal comma 182 dell'art. 1 legge n.662/96 cit.), nonché quelle relative agli accessori dei crediti attribuiti a titolo di cristallizzazione. Ne consegue che, stante la imprescindibilità dell'accertamento del requisito reddituale (in mancanza di non dedotte preclusioni al riguardo nella concreta fattispecie), la pronuncia di estinzione deve essere confermata, sia pure con la precisazione (nell'esercizio del potere di correzione di cui all'art.384, comma 2, c.p.c.) che l'estinzione è da riferire all'art.36, comma 5, della citata legge n.448 del 1998. La disposizione legislativa che prescrive l'estinzione dei giudizi pendenti nei limiti precisati non suscita dubbi di legittimità costituzionale. In particolare (vedi Cass. 19 giugno 1999 n.6171, 13 dicembre 1999 n.13979, 11 gennaio 2000 n.229), deve escludersi che la definizione dei processi in corso operata ex lege, ancorchè non realizzi il pieno soddisfacimento dei crediti (agli arretrati e agli accessori) vantati in giudizio, si traduca in una menomazione del diritto di azione. Difatti, il nuovo assetto dato dal legislatore alla materia non si traduce in una 5 sostanziale vanificazione dei diritti azionati, ma, all'opposto, è finalizzato a consentirne la concreta realizzabilità, provvedendo in ordine alla indispensabile copertura finanziaria dell'onere per l'erario ed in modo da contemperare la necessaria soddisfazione dei crediti con le scelte di politica economica relative al reperimento delle risorse finanziarie (per la legittimità di analoghe statuizioni legislative assunte nel segno di un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto cfr. Corte cost. sent. n.243 del 1993, n.320 del 1994, n.103 e 99 del 1995). In quest'ottica si giustifica anche la disposizione sulla compensazione delle spese sul rilievo che, non derivando l'estinzione dal potere dispositivo delle parti ma dalla legge, in presenza di un assetto legislativo di composizione degli interessi in conflitto in modo articolato, la situazione non è assimilabile ad una cessazione della materia del contendere, sicchè il giudice non potrebbe valutare la soccombenza virtuale al fine della condanna alla rifusione delle spese processuali (vedi le già citate Corte Cost. n.103/1995 e Cass. n.13979/1999). La validità degli esposti rilievi risulta confermata dalla recente sentenza della Corte costituzionale 26 luglio 2000 n.310, specificamente dichiarativa della non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183 della legge n.662/1996, dell'art. 3 bis del d.l. n.79/1997, convertito in legge n.140/1997, dell'art.36, commi 1, 3 e 5, della legge n.448/1998, sollevate in relazione agli artt. 3, 24, 25, 38, 53, 101, 102 e 113 della Costituzione, osservando la Corte, in quantificazione del dovuto e la congrua motivazione, che la definitiva procedimentalizzazione della sua erogazione (a causa anche della necessità di predisporre la relativa copertura finanziaria) realizzano un assetto nuovo., corrispondente a quanto il legislatore, nella sua responsabilità, ha ritenuto possibile fare, in una situazione palesemente eccezionale, onde consentire la concreta realizzazione dei diritti controversi, tenuto conto - nel quadro generale delle 6 compatibilità del rapporto corrente fra l'ingente quantità delle pretese e le effettive disponibilità finanziarie, consentite dalla congiuntura economica del Paese;
e precisando, altresì, che le disposizioni denunciate, come non compromettono il diritto di difesa dell'interessato, così non incidono sull'assetto che la Costituzione riserva all'esercizio dell'attività giurisdizionale ed alle sue prerogative anche nei rapporti con il legislatore, con la conseguente non censurabilità della norma che dichiara estinti i giudizi in corso e priva di effetto i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato.. La manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale riguardanti la norma dell'art.36, comma 5, della legge n.448/1998 (ribadita dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza 23 novembre 2000 n. 534) impedisce l'esame di ogni altra censura che investa le disposizioni concernenti le condizioni di esercizio e la quantificazione del diritto, nonché gli accessori del credito. Infatti, soltanto la caducazione della norma anzidetta potrebbe dare ingresso al giudizio di legittimità sulle norme sostanziali, a causa del nesso di subordinazione logico-processuale in virtù del quale la dichiarazione di estinzione di ufficio dei giudizi medesimi, non eludibile dal giudice che ne è investito, preclude qualsiasi esame del merito (Corte cost. ord. n.76 del 1999, sent. n.310 del 2000). Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione vanno compensate fra le parti ai sensi dell'art.36, comma 5, della legge n.448/1998. ROLLO, DI A, TASSA IMPOSTA
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S ESENTE RECAS O, DA O ART. 10 La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. TO A 3 N. 533 O DI DELLA L Così deciso in Roma il 9 aprile 2001 Il Cons. estensore Il Presidente І шнитоTresse IERE Suk IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Oggi 10 LUG. 2001... E EMADL R P U IL CANCELLIE R