Sentenza 4 novembre 1999
Massime • 1
È atto idoneo a determinare nel procedimento pretorile l'interruzione del corso della prescrizione, a decorrere dalla data di deposito nella segreteria della Procura della repubblica, il decreto di citazione del P.M., comprendente puntuale individuazione del'imputato e specifica indicazione del reato contestato, ancorché nullo ai fini della "vocatio in ius" per mancata indicazione del giorno e dell'ora della comparizione dell'imputato davanti al pretore per il giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/11/1999, n. 14059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14059 |
| Data del deposito : | 4 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Francesco Lisciotto Presidente del 4/11/1999
1. Dott. Renato Olivieri Consigliere SENTENZA
2. " Vito Savino " N. 2690
3. " Carlo Giuseppe Brusco " REGISTRO GENERALE
4. " Paolo Sepe " N. 34820/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia.
Avverso la sentenza 25/5/'98 del Pretore di Brescia. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica la relazione fatta dal Consigliere Dott. Vito Savino.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Vincenzo Galgano che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
In assenza di difensori dell'imputato.
OSSERVA:
1) Con sentenza del 25/5/'98 il Pretore di Brescia, con riferimento al delitto di furto aggravato (commesso in agro di Pontevico il 14/6/'92), in concorso di attenuanti generiche e dell'attenuante dell'art. 62 n.4 CP ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, dichiarava non doversi procedere nei confronti di HI AN, essendo il reato estinto per prescrizione.
Rilevava che il primo atto interruttivo del termine prescrizionale era intervenuto con decreto di citazione a giudizio emesso il 12/1/'98, quindi successivamente alla maturazione della prescrizione quinquennale applicabile al caso in esame;
evidenziava l'irrilevanza della richiesta del PM di fissazione dell'udienza del giudizio pretorile, richiesta intervenuta il 20/6/'96, nonché del decreto pretorile che aveva fissato l'udienza, emesso il 4/7/'96. 2) Avverso la sentenza del Pretore di Brescia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia.
Fa presente l'efficacia interruttiva della prescrizione dell'atto del PM del 20/6/'96.
3) Il ricorso è fondato, va perciò accolto.
Entro il termine iniziale di prescrizione di cinque anni decorrente dal 14/6/1929 da considerare nella vicenda di cui ci si occupa, risulta emesso dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Brescia decreto di citazione a giudizio ex artt.554, 555 CPP, 159 comma 1^ delle norme di attuazione dello stesso codice, comprendente puntuale individuazione dell'imputato e specifica indicazione del reato contestato;
tale atto è datato 20/6/996 e riporta annotazione-attestazione di deposito nella segreteria della Procura il 29/6/'96. Orbene, è da considerare interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art.160 2^ comma CP, idoneo a far scattare l'allungamento del termine prescrizionale a 7 anni e mezzo, sicché allo stato reato ascritto al prevenuto non è ancora prescritto. L'atto del PM del 20-29/6/'96, contrariamente all'assunto del Pretore, è vero e proprio decreto di citazione a giudizio, come è riportato espressamente nella intestazione dell'atto medesimo, anche se nullo ai sensi del 2^ comma dell'art. 555 CPP per mancata indicazione del giorno e dell'ora della comparizione dell'imputato davanti al Pretore per il giudizio;
ma la nullità rileva soltanto ai fini della vocatio in ius, non pure ai fini interruttivi della prescrizione, per i quali va tenuta presente la manifestazione ufficiale e formale della volontà del rappresentante della Pubblica Accusa di perseguire soggetto individuato per reato specificato, manifestazione che nel caso in esame, per le ragioni esposte, è dato cogliere senza alcuna incertezza.
La sentenza impugnata va perciò annullata con rinvio.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale Monocratico di Brescia.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 1999