Sentenza 9 febbraio 2012
Massime • 1
L'autorizzazione del pubblico ministero a dilazionare la trasmissione del verbale di arresto può essere concessa anche oralmente, poiché l'art. 386, comma terzo, cod. proc. pen. non prevede l'adozione di forme particolari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/02/2012, n. 18843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18843 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo G. Presidente del 09/02/2012
Dott. ROMIS Vincenzo rel. Consigliere SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo Consigliere N. 254
Dott. MASSAFRA Umberto Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VITELLI CASELLA Luca Consigliere N. 30245/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D'GO PP N. IL 06/11/1960;
avverso l'ordinanza n. 265/2011 GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, del 08/01/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS Vincenzo;
lette le conclusioni del PG Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha chiesto l'inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
Alle ore 16,50 circa del 5 gennaio 2011 i Carabinieri della Stazione di Pignataro Maggiore si recavano sulla S.P. 141 Camigliano-Pastorano a seguito delle segnalazione di un grave incidente stradale. In relazione a tale fatto, i Militari dell'Arma, alle ore 21,15 successive procedevano all'arresto di D'AG SE per il reato di omicidio colposo aggravato e di ciò davano notizia alle ore 21,20 al Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere il quale disponeva gli arresti domiciliari per il D'AG presso l'ospedale dove lo stesso era stato ricoverato a seguito dell'incidente: nella circostanza - per come si rileva dalla comunicazione della notizia di reato in atti - il P.M. autorizzava la trasmissione degli atti nella mattinata del 7 gennaio 2011 in considerazione della giornata festiva del 6 gennaio;
alle ore 23,55 i Carabinieri davano comunicazione al D'AG di quanto disposto dal P.M., informando altresì l'avv. Luigi Gravante nominato dal D'AG quale difensore di fiducia;
il giorno 8 gennaio 2011 alle ore 9,30, nei locali dell'Ospedale S. Anna e S. Sebastiano di Caserta, dove il D'AG si trovava ricoverato in conseguenza delle lesioni riportate in occasione dell'incidente stradale, il G.I.P. del Tribunale di S. Maria Capua Vetere procedeva all'udienza di convalida dell'arresto del D'AG ed all'esito convalidava l'arresto e disponeva nei confronti dell'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari. Avverso il provvedimento di convalida dell'arresto ricorre per cassazione il D'AG, a mezzo del difensore, deducendo censure che possono così sintetizzarsi: 1) non sarebbe ravvisabile lo stato di flagranza, essendo stato l'arresto comunicato al D'AG sette ore dopo il fatto;
2) violazione di legge per essere stata comunicata la notizia di reato al P.M. oltre le 24 ore;
3) asserita insussistenza dei presupposto per l'arresto in flagranza in relazione alla gravità del fatto e/o personalità dell'indagato.
Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, con la sua requisitoria scritta, ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato per l'infondatezza delle censure. Quanto al primo motivo, dagli atti si rileva che i Carabinieri il giorno 5 gennaio 2011 si portarono alle ore 16,50 circa, nell'immediatezza del fatto, sul luogo dell'incidente e trovarono il D'AG ferito ed in stato di shock;
da quel momento i Carabinieri tennero dunque sempre sotto il loro controllo il D'AG preoccupandosi innanzi tutto del suo pronto ricovero in ospedale per assicurargli le cure del caso: di tal che, in relazione all'arresto poi formalizzato alle successive ore 23,55 dello stesso giorno, non può in alcun modo parlarsi di insussistenza dello stato di flagranza.
Per quel che riguarda la trasmissione degli atti al P.M. oltre il termine di 24 ore, dalla comunicazione della notizia di reato si evince che nella serata dello stesso 5 gennaio 2011 il P.M., telefonicamente informato del fatto, autorizzò la trasmissione degli atti nella mattinata del 7 gennaio 2011; orbene, non è ravvisabile alcuna violazione di legge in tali modalità e tempi di comunicazione alla luce dei condivisibili principi così enunciati nella giurisprudenza di questa Corte in relazione al fermo, ma all'evidenza applicabili anche con riferimento all'arresto in flagranza ex art.381 c.p.p. posto che la disciplina indicata nell'art. 386 c.p.p. è
espressamente prevista sia per il fermo che per l'arresto:
"L'autorizzazione del pubblico ministero a dilazionare la trasmissione del verbale di fermo ai sensi dell'art. 386 c.p.p., comma 2 può assumere la forma orale non prevedendo la detta norma una forma particolare e dovendosi ritenere che il principio fissato nell'art. 125 c.p.p., comma 6 (secondo il quale i provvedimenti, quando non è stabilito altrimenti, sono adottati oralmente), se vale per il giudice, vale a fortiori per il pubblico ministero" (Sez. 5, n. 760 del 12/07/1991 Cc. - dep. 26/07/1991 - Rv. 187919); "La concessione dell'autorizzazione a dilazionare la trasmissione del verbale di fermo ai sensi dell'art. 386 c.p.p., comma 3, effettuata dal pubblico ministero oralmente, deve essere annotata ad opera dell'ausiliario che assiste il p.m., ai sensi del comma sesto dell'art. 373 c.p.p. subito dopo l'emanazione del relativo provvedimento, trattandosi di atto a contenuto semplice da documentare nel corso del suo compimento (commi 3 e 4 del detto art. 373). L'omissione dell'annotazioni, peraltro, non essendo configurabile come nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p. e non essendo munita di sanzione processuale, per il principio di tassatività delle nullità stabilito nell'art. 177 stesso codice, non può essere ritenuta causa di nullità. (Fattispecie in cui il p.m. aveva autorizzato telefonicamente gli organi di polizia giudiziaria a dilazionare la trasmissione del verbale di fermo)" (Sez. 5, n. 760 del 12/07/1991 Cc. - dep. 26/07/1991 - Rv. 187920). Parimenti infondato è, infine, l'ultimo motivo di ricorso, posto che il G.I.P. ha adeguatamente motivato la ritenuta legittimità dell'arresto laddove ha evidenziato, valorizzandola, la gravità del fatto desumibile dalle circostanze oggettive acclarate dai verbalizzanti al momento del loro intervento sul luogo dell'incidente: "in tema di arresto facoltativo, ai fini della legittimità dell'arresto, non si richiede la presenza congiunta di entrambi i parametri previsti dall'art. 381 c.p.p., comma 4, (gravità del fatto e pericolosità del soggetto), essendo sufficiente, come si desume dalla formulazione disgiuntiva della norma, la presenza di uno solo di essi" (Sez. 1, n. 17332 del 30/03/2006 Cc. - dep. 18/05/2006 - Rv. 234259). Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2012