Sentenza 21 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/2004, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - rel. Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HU OL LE, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana, n. 82, presso l'avv. Leonida Carnevale, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTO DI ROMA;
- intimato -
avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma pubblicata il 25 marzo 2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 ottobre 2003 dal Relatore Cons. Dott. VITRONE Ugo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12 marzo 2003 GA EL UR, cittadina rumena, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il locale Prefetto proponendo opposizione contro il decreto di espulsione notificatole il 7 marzo 2002.
Con ordinanza del 22-25 marzo il tribunale rigettava l'opposizione limitandosi a ridurre da cinque a tre anni il divieto di rientro in Italia della opponente. Osservava che qualora lo fosse egualmente riuscito, malgrado le difficoltà linguistiche, a proporre tempestivo ricorso contro il decreto di espulsione doveva ritenersi che la comunicazione dell'atto avesse raggiunto il suo scopo con la conseguente sanatoria di ogni nullità.
Contro l'ordinanza ricorre per Cassazione GA EL UR con un unico motivo.
Non ha presentato difese il Prefetto di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente denuncia la violazione dell'art. 13 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e dell'art. 1464 cod. civ. in relazione all'art. 360. nn. 3 e 5, cod. proc. civ., e rileva che la mancata traduzione del provvedimento di espulsione in una lingua nota al suo destinatario comporta la nullità dell'atto, insuscettibile di qualsiasi sanatoria nonostante la tempestiva proposizione dell'opposizione da parte dello straniero.
La censura merita accoglimento in quanto, premesso che la sanatoria della nullità per il raggiungimento dello scopo dell'atto opera solo nei confronti degli atti processuali e non si estende agli atti amministrativi, il provvedimento impugnato si fonda su una errata interpretazione del dettato della Corte costituzionale la quale, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale della norma che assegna un termine di cinque giorni per la proposizione del ricorso contro il decreto di espulsione (sentenze n. 198 e 227 del 2000) esclude che essa possa applicarsi nel caso che sia mancata la conoscenza della lingua in cui esso sia stato redatto, ed afferma che in tal caso detto temine non inizia a decorrere in quanto ciò pregiudicherebbe il diritto di azione dello straniero per far valere l'inefficacia del provvedimento di espulsione, restando affidata al giudice di merito ogni verifica in ordine alla tutela del diritto di azione in giudizio.
E il decreto di espulsione nella specie è illegittimo secondo il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'obbligo dell'autorità procedente di tradurre la copia del decreto di espulsione nella lingua nazionale dello straniero o in altra lingua ad esso nota può essere derogato nella sola ipotesi in cui detta autorità attesti e specifichi le ragioni tecnico- organizzati. ve che abbiano impedito tale operazione e abbiano imposto, pertanto, la traduzione nelle lingue predeterminate dalla legge (inglese, francese e spagnolo): tale attestazione è condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente a che il decreto di espulsione sia ritenuto immune da vizi di nullità, poiché la legge non specifica i casi di impossibilità, ne' indica i parametri generali a cui essa debba essere ragguagliata, e restando escluso che il giudice di merito possa sindacare le scelte discrezionali della Pubblica Amministrazione (da ultimo: Cass. 14 gennaio 2003, n. 366;
11 aprile 2001, n. 5732).
In conclusione, perciò, il ricorso merita accoglimento con la conseguente cassazione del decreto impugnato: non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto può procedersi alla pronunzia nel merito con l'accoglimento dell'opposizione proposta da GA EL UI il decreto di espulsione e il suo conseguente annullamento. Le spese giudiziali restano compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e, pronunciando nel merito, accoglie l'opposizione e dichiara l'illegittimità del decreto di espulsione notificato ad GA EL UI. Dispone la compensazione delle spese giudiziali. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004