Sentenza 8 ottobre 1998
Massime • 1
Il contenuto del dovere di diligenza nella custodia delle armi, prescritto dall'art. 20, comma primo, della legge n. 110 del 1975 a carico di particolari categorie di soggetti va individuato di volta in volta, sulla base delle situazioni contingenti, con valutazione rimessa al giudice di merito, che è tenuto a fornire adeguata e logica motivazione in proposito. (Nella fattispecie, relativa a furto di armi lasciate in autovetture chiuse a chiave, la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito il quale aveva ritenuto che la semplice chiusura a chiave delle portiere fosse, da sola, idonea modalità di adempimento dell'obbligo imposto dalla legge).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/10/1998, n. 4870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4870 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Torquato Gemelli Presidente del 8/10/1998
1. Dott. Pietro Mocali Consigliere SENTENZA
2. Dott. Antonio Marchese Consigliere N. 4870
3. Dott. Paolo Bardovagni Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Silvestri Consigliere N. 9137/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PRETURA CIRCONDARIALE DI FOGGIAa v v e r s o la sentenza emessa il 20 ottobre 1997 dal Giudice per le indagini preliminari della Pretura circondariale di Foggia nel procedimento relativo a
1) AC GI nato a [...] il [...],
2) LL AN, nato a [...] il [...],
3) LL GO, nato a [...] il [...]
4) LI EN, nato a [...] il [...], 5) ON NO, nato a [...] il [...],
- Sentita la relazione del consigliere Dott. Antonio Marchese;
- Lette le conclusioni del Pubblico ministero con le quali si chiede l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata;
- Considerato in
F A T T O
Con sentenza del 20 ottobre 1997, il Giudice per le indagini preliminari della Pretura circondariale di Foggia, in applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., ha prosciolto, con la formula "perché il fatto non sussiste", GI CI, AN LL, GO ON, EN OC ed NO NZ, imputati del reato di cui agli att. 110 cod. pen. e 20 della legge n. 110/1975. Ha precisato il giudicante che gli imputati avevano adottato tutte le cautele in concreto necessarie per assicurare la custodia delle armi, asportate dalle loro autovetture, regolarmente chiuse a chiave, solo tramite l'effrazione delle auto medesime. Avverso tale decisione, il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Foggia ha proposto il ricorso per cassazione che viene ora alla cognizione di questa Corte. - Osserva in
D I R I T T O
Con i motivi di impugnazione, il ricorrente, in buona sostanza, deduce che l'obbligo della custodia delle armi non poteva ritenersi assolto per il solo fatto che le portiere delle autovetture, ove tali armi si trovavano, erano state chiuse a chiave.
La censura è fondata.
Ed invero, pur dovendosi ritenere che il generico dovere di diligenza - prescritto dall'art. 20, 1^ comma, 1^ parte, della legge 18 aprile 1975, n. 110 a carico di chiunque detenga anni legittimamente - non debba confondersi con quello, specifico, dell'adozione di efficienti misure antifurto - prescritto dal medesimo art. 20, 1^ comma, 2^ parte, a carico di particolari categorie di soggetti -, non v'è dubbio che il contenuto del predetto dovere generico debba essere individuato di volta in volta, sulla base delle situazioni contingenti, con valutazione rimessa al giudice di merito, il quale è tuttavia tenuto a fornire al riguardo adeguata e logica motivazione.
Orbene, nel caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata non può ritenersi conforme alla logica se si considera che, secondo l'id quod plaerumque accidit, la semplice chiusura a chiave delle portiere non può certamente impedire ai malintenzionati, i quali non hanno che da infrangere i cristalli, di impossessarsi delle armi custodite in un'autovettura, specialmente se il mezzo è lasciato in un luogo isolato e le dette armi sono visibili.
Si impone, pertanto, l'annullamento per vizio di motivazione della sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Giudice per le indagini preliminari della Pretura circondariale di Foggia.
P. Q. M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari della Pretura circondariale di Foggia.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 1998