Sentenza 20 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/04/2001, n. 5878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5878 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
1 OME DE OPO5878/0 1 PUBBLICA ITALIANA A I PR A ICASSAZIONE LA R Oggetto A 5 6 T 8 N E 9 U 1 - N B / SEZIONE TRIBUTARIA I B 4 O Tributaria I / . R 6 Z L T 2 A L . R A R . T P A S gli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Com B . I I A D G R T E E E 1 R D 3 T 1 I A A S Dott. Alfio FINOCCHIARO . - Presidente R.G.N. 1943/98 N D M E N S E Consigliere Cron. 12669 T I R N E Dott. Enrico ALTIERI S E Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Consigliere Ud.14/02/01 Dott. Vincenzo DI NUBILA - Rel. Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FALL FIDIBORSA SPA, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLONIA 7, presso lo studio dell'avvocato ALVINO EDVIGE, che lo difende unitamente all'avvocato GERLIN BALDIZZONE TIZIANA, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 2001 rappresenta e difende ope legis;
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- controricorrente -
1- avverso la decisione n. 40/96 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 12/12/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/01 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Fallimento Fidiborsa s.p.a. impugnò il si- lenzio rifiuto dell'Ufficio del registro di Torino, concernente la domanda di rimborso dell'imposta, che era stata applicata nella misura del 3%, sulla sentenza del Tribunale di Torino, depositata il 14 maggio 1991 n. 3224, di rigetto dell'opposizione allo stato passivo proposta dalla Cassa di Rispar- mio di Cuneo, e di conseguente condanna alla resti-. tuzione dei titoli di Stato (per un valore di £ 3.000.000.000), cedole ed interessi. Il rigetto dell'opposizione era stato determinato dall'inoppo- nibilità del pegno fatto valere, e il Fallimento aveva invocato l'art. 8, lett. E), tariffa I del d.P.R. n. 131/ 1986, che prevede la tassazione in misura fissa per gli atti “che dichiarano la nulli- tà o pronunciano l'annullamento di un atto, ancor- ché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni o alla risoluzione di un contratto". La Com- missione tributaria di primo grado di Torino, con decisione della sez. 18 in data 30 marzo 1993 n. 221, respinse il ricorso, ritenendo nella fatti- specie applicabile la lettera b della Tariffa. Nel giudizio di appello, promosso dal Fallimen- to, quest'ultimo ripropose la questione, e osservò poi, in una memoria integrativa, che la nota dell'art. 8 del d.P.R. n. 131 del 1986 esclude gli 2 7 2 2 atti di cui alla lettera b dall'imposta proporzio- nale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'Imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del T.U. Con sentenza 3-12 dicembre 1996 n. 40, la Commis- sione tributaria regionale Torino, sez. 6, ha re- spinto l'appello, giudicando che l'appellante aves- se proposto delle domande nuove rispetto a quelle sottoposte alla Commissione di primo grado. Contro la sentenza di appello il Fallimento Fi- diborsa s.p.a., in persona del curatore, ricorre per cassazione con atto notificato il 23 gennaio 1998, in cui allega un unico mezzo. Il Ministero delle Finanze non ha depositato controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente denunzia l'o- messa, insufficiente motivazione su di un punto de- cisivo della controversia prospettato dai ricorren- ti, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 8, lettera e della parte prima della ta- riffa allegata al d.P.R.26 aprile 1986, n. 131, in relazione all'art. 350, 1°co. n. 3 c.p.c. La parte deduce di aver proposto nel suo atto di appello lo stesso motivo di doglianza (applicazione della let- in luogotera b - e quindi imposta a percentuale - vale a dire, imposta in misura della lettera e - dell'art. 8 della parte prima della Tariffa fissa - II rel. est. dr. Aldo Ceccherini allegata al d.P.R. n. 131 del 1986) enunciato nell'opposizione in primo grado. Un ulteriore moti- -vo di doglianza per l'applicazione dell'imposta in misura fissa in virtù del principio dell'alternatività sancito dall'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, richiamato dall'art. 8, nota 2 della prima parte della Tariffa, in quanto il pegno dichiarato inefficace aveva ad oggetto titoli di Stato, esenti da I.V.A. ex art. 10 n. 1 d.P.R. n. 633/1972 ma astrattamente compresi nell'area di ap- plicazione di tale ultima imposta era stato illu- - strato con una memoria integrativa. La sentenza del giudice di appello si era limitata a dichiarare i- nammissibile quest'ultimo motivo, ignorando l'originario motivo di appello. L'eventuale e del tutto implicito rigetto del- l'originario motivo di appello sarebbe stato in o- gni caso in violazione di legge. L'imposta di regi- stro, infatti, si applica secondo l'intrinseca na- tura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione. Nel caso in esame era stata ac- colta l'eccezione del Fallimento, di nulli- tà/inefficacia dei vari negozi costitutivi del pe- gno. Detto vizio non dispensa dall'obbligo di regi- strazione dell'atto viziato, né dal pagamento della relativa imposta, la quale peraltro -- precisa deve essere l'art. 38 del d.P.R. n. 131 del 1986 - 4 restituita per la parte eccedente la misura fissa quando l'atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza pas- sata in giudicato, se l'atto non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma. Questa disposi- zione, prosegue il ricorrente, è speculare a quella della Tariffa, invocata nei due gradi di merito, e le norme citate inducono a ravvisare il presupposto impositivo nell'atto non considerato in se stesso, ma nella sua proiezione effettuale, e cioè in con- siderazione degli effetti che è potenzialmente ido- neo a produrre, secondo una prospettiva che meglio lega il presupposto d'imposta con il principio del- la capacità contributiva. La previsione dell'art. 38 cit., conseguentemente, dovrebbe essere estesa - ricorrendo l'eadem ratio al caso dell'inefficacia - dell'atto, e la stessa conclusione si imporrebbe per la lettera e dell'art. 8 della tariffa, che ap- plica l'imposta in misura fissa nel caso di dichia- razione di nullità o annullamento di un atto, an- corché con condanna alla restituzione di denaro O beni o alla risoluzione di un contratto. Quest'ul- tima disposizione, infatti, dovrebbe essere inter- pretata nel senso di comprendere tutti i provvedi- menti dell'autorità giudiziaria che dichiarano l'invalidità o l'inefficacia di un atto. Il Irel. est. dr. Alde Ceccherini Il ricorso è infondato, ancorché la motivazione della sentenza impugnata debba essere corretta. E' da premettere che il principio, consolidato in giu- risprudenza, per il quale il dispositivo si deve interpretare in relazione alla motivazione che lo precede, e sulla quale si fonda, impone di ravvisa- re nella sentenza impugnata al di là delle parole - adoperate una pronuncia di inammissibilità, e non - già di rigetto del gravame. A nulla varrebbe rile- vare, in proposito, che la Commissione ha dichiara- to in motivazione di voler confermare la decisione di primo grado, e di rigettare il ricorso, giacché la motivazione medesima enuncia con chiarezza la ragione del preteso rigetto, costituita dalla novi- tà delle "domande" proposte nell'appello integrato dalla memoria aggiunta: e tale inequivoco rifiuto di prendere in esame l'appello è incompatibile con una pronuncia di merito, quale lo stesso rigetto, sicché quest'ultimo termine deve ritenersi impiega- to in modo improprio. Con ciò è escluso che possa essere affrontato in questa sede il tema della la- mentata violazione di legge in cui la Commissione, decidendo nel merito, sarebbe incorsa. Ciò premesso, e poiché quello denunciato è un error in procedendo, costituito dall'omesso esame dell'appello nel merito, la Corte è investita anche del fatto. La fondatezza del ricorso, conseguente- 6 mente, deve essere valutata sulla base dell'esame diretto dell'atto di appello e della memoria inte- grativa depositata dallo stesso appellante. Dalla lettura degli atti menzionati risulta, tuttavia, che l'originario atto di appello era del tutto privo di motivi, o il che è lo stesso agli - effetti qui considerati era basato su motivi as- - solutamente generici. In esso, infatti, si narrano in premessa le fasi pregresse della controversia, con una sintetica ricapitolazione dei motivi del ricorso alla Commissione provinciale, e fino al di- spositivo della sentenza di primo grado. A tali premesse fanno seguito le richieste alla Commissio- ne regionale, precedute solo dalla formula "
per questi motivi
". Come si è detto, però, nella parte precedente nessun motivo era stato portato a soste- gno della ingiustizia della sentenza gravata. Se invece, con quell'espressione, si fosse inteso ri- chiamare i motivi del ricorso in primo grado, si dovrebbe osservare che l'onere di specificità dei motivi di appello richiesta a pena di inammissi- - bilità del gravame dagli artt. 22 e 15 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (oggi dall'art. 53 d.P.R. n. 546 del 1992) non sarebbe soddisfatto da un rin- - vio ai motivi svolti nel giudizio di primo grado, ma richiede che le ragioni addotte nella sentenza impugnata siano esaminate e sottoposte a censura. Il cons/rel est. dr. Aldo Ceccherin E, nella presente fattispecie, la sentenza di primo grado contiene una puntuale, ancorché sintetica, motivazione, che l'atto di appello aveva completa- mente ignorato. Poiché l'appello era inammissibile, a tale vi- zio originario del gravame non poteva porsi rimedio con il successivo deposito di una memoria, anche a prescindere dalla sua novità. La Commissione regio- nale, pertanto, non è incorsa in error in proceden- do rifiutandosi di esaminare nel merito i motivi, tardivamente proposti, a sostegno di un appello i- nammissibile, ancorché non abbia correttamente mo- tivato sul punto. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Il Ministero non ha sopportato spese di difesa, sicché non v'è luogo a pronuncia sul punto.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 14 febbraio 2001. * CORT Il Presidente)Presidente Cons. est. nocchiaro)(Aldo Ceccherini) A S S A C IL CANCELLIERE C1 Amaldo Casano DEPOSITATO Oggi ... 28 APR. 2001 IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano huulte grey