Sentenza 5 febbraio 2014
Massime • 1
In tema di ordinamento penitenziario, la qualità di collaboratore a norma dell'art. 58 ter della legge 26 luglio 1975, n. 394, e succ. modd. non può formare oggetto di una pronuncia dichiarativa di preventivo riconoscimento di una condizione assimilabile ad uno "status", ma deve essere accertata nell'ambito di un procedimento di merito attivato dalla richiesta di ottenimento di un beneficio in relazione al quale l'accertamento della condotta collaborativa costituisce presupposto per superare il divieto altrimenti posto dall'art. 4 bis della medesima legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2014, n. 9301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9301 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 05/02/2014
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella - Consigliere - N. 388
Dott. SANDRINI Enrico G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 31856/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI TE JH n. il 29 febbraio 1980;
avverso - l'ordinanza 5 giugno 2013 - Tribunale di Sorveglianza di Venezia;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbatisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generate della Corte di Cassazione, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza deliberata in data 5 giugno 2013, depositata in cancelleria il 14 giugno 2013, il Tribunale di Sorveglianza di Venezia rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di MI TE JH volta a ottenere il riconoscimento della collaborazione ex art. 58 ter ord. pen..
Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che il prefato, in espiazione pena di anni sei e mesi otto di reclusione, inflitta in relazione al delitto di associazione per delinquere finalizzata a commettere un pluralità indeterminata di delitti prevista dal testo unico sugli stupefacenti, aveva cercato ripetutamente in giudizio di ridimensionare il suo ruolo nell'operazione di spaccio quando per contro aveva avuto svolto un ruolo preminente fungendo per tutti gli altri correi da punto di riferimento per l'espletamento dell'attività delinquenziale;
non solo, ma con la propria condotta processuale aveva privato di fatto gli inquirenti del suo fondamentale punto vista privandoli del proprio apporto. 2. - Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione MI TE JH chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.
In particolare è stata rilevata dal ricorrente l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione e manifesta illogicità e contraddittorietà, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e); dal materiale relativo al procedimento penale celebrato a carico del prefato si evince, contrariamente a quanto assunto dal giudice, da un lato, un importante contributo del MI, tramite la propria confessione di ampia portata, alla chiusura delle indagini e, dall'altra, l'impossibilità di fornire alcunché di nuovo negli atti di indagini anche perché il prefato fu attinto da misura cautelare solo dopo l'arresto dei corrieri della droga che ebbero modo, per primi, di rendere dichiarazioni utili alle indagini;
erra inoltre il giudice nel ritenere che la collaborazione debba essere tale da essere meritevole della diminuente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 7, posto che la funzione del riconoscimento della collaborazione ex art. 58 ter ord. pen. ha la finalità di asseverare solo la diminuita pericolosità del soggetto manifestata appunto dalla sulla collaborazione.
OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge. 3.1 - L'art. 58 - ter ord. pen., comma 1, prevede che la condotta di collaborazione con la giustizia sia accertata dal Tribunale di Sorveglianza nell'ambito del procedimento di merito, attivato dalla richiesta di concessione di un beneficio penitenziario, con lo specifico scopo di stabilire se ricorra la particolare situazione derogatoria che consente ai giudice di superare il divieto dettato, in linea generale, per determinate categorie di reati, dall'art.
4 - bis ord. pen., (Cass., Sez. 1^, 31 gennaio 2006, n. 7267, Mazzaferro, 234072; Sez. 1, 19 giugno 2003, n. 29195, Zaccaro, rv. 225066; Sez. 1, 5 marzo 1999, n. 1865, Sparta Leonardi, rv. 213066). Dal coordinamento di dette norme discende che per i delitti indicati dal D.L. n. 8 del 1991, art. 16 - nonies così come modificato dalla L. n. 45 del 2001, comuni ad alcuni dei delitti indicati dall'art.
4 - bis ord. pen., la condotta di collaborazione è accertata dal predetto organo giudiziario, che ne sia richiesto, e che l'esito positivo di tale accertamento è pregiudiziale alla valutazione della concessione del chiesto beneficio penitenziario.
3.1 - Ciò posto, occorre tuttavia rilevare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte di Cassazione, cui questo Collegio intende aderire, in tema di ordinamento penitenziario, la qualità di collaboratore di giustizia non può formare oggetto di una pronuncia dichiarativa fine a se stessa, mirante al preventivo riconoscimento di una condizione, assimilabile a uno "status", indipendentemente dalla richiesta dei benefici per i quali opera la preclusione derivante dal titolo del reato, ma deve essere, invece, accertata nell'ambito del procedimento di merito attivato dalla richiesta per uno di detti benefici, con lo specifico scopo di stabilire se ricorra la particolare situazione derogatoria di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 58 ter, comma 1, e successive modifiche, che consente al giudice di superare il divieto dettato, in linea generale, dall'art. 4 bis stessa legge.
Nella fattispecie, il ricorrente ha espressamente rilevato in ricorso che la sua era stata una richiesta proposta, in via principale, solo al fine di precostituirsi un "titolo" per una futura richiesta di permesso premio (dunque non attuale), dimostrando così il contrario di quanto sopra sostenuto e facendo perdere, alla istanza, la sua necessaria correlazione con il beneficio richiedibile e facendo diventare la medesima, in concreto, inammissibile. 3.2 - Di poi, peraltro, il giudice argomenta diffusamente che, in ogni caso, il prefato non versava nelle condizioni per poter assumere tale riconoscimento essendo emerso dalla fase di cognizione che alcuna seria e fattiva attività collaborativa alle indagini era stata da lui esercitata, che fosse tale da poter consentire un progresso nell'accertamento della verità o nello svolgimento delle indagini o nell'asseveramento dei profili di responsabilità di altri soggetti comunque coinvolti.
4. - Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), ai versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 5 febbraio 2014. Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2014