Sentenza 11 marzo 2010
Massime • 1
La deroga al più severo limite dei due terzi di pena espiata per l'accesso alla liberazione condizionale in favore dei condannati per taluni delitti - indicati nell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) - che abbiano collaborato con la giustizia, opera solo se la collaborazione sia stata effettiva e non nei casi in cui essa sia impossibile o inesigibile. Conf. Corte cost., 23 marzo 1999 n. 89; V. Corte cost., 1 marzo 1995 n. 68
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/2010, n. 13926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13926 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 11/03/2010
Dott. DI TOMASSI M.Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere ? N. 795
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere ? REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio ? Consigliere ? N. 41544/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI AL, nata il [...] a [...];
avverso la ordinanza in data 17.9.2009 del Tribunale di sorveglianza di Genova;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Dott. LO VOI Francesco, che ha concluso chiedendo la declaratoria d?inammissibilita? del ricorso.
FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Genova dichiarava inammissibile la domanda avanzata da NI AL, volta alla concessione della liberazione condizionale. Premetteva che la NI stava scontando la condanna, inflittale con sentenza 15.3.2005 dal Giudice dell?udienza preliminare del Tribunale di Genova per omicidio (del neonato da lei partorito prematuro) e occultamento di cadavere, alla pena di nove anni e otto mesi di reclusione, ridotta a sci anni e otto mesi per effetto di condono e con fine pena fissato al 23.12.2012 grazie ai 45 giorni di liberazione anticipata riconosciutile (il 19.6.2009 dal Magistrato di sorveglianza di Pavia).
Osservava, quindi, che l?omicidio in esecuzione rientrava nel catalogo dei reati indicati nell?art. 4 bis ord. pen. (L. n. 354 del 1975), in relazione ai quali la percentuale della pena inflitta che occorreva fosse espiata, quale condizione per l?ammissione al beneficio, era innalzata dal D.L. n. 152 del 1991, art. 2, comma 2 conv. in L. n. 203 del 1991, a due terzi, salvo che il condannato avesse prestato collaborazione ai sensi dell?art. 58 ter ord. pen.. La NI, proseguiva il Tribunale, non aveva espiato due terzi della pena e non aveva prestato alcuna collaborazione, ne? poteva ritenersi ricorrente l?ipotesi di collaborazione impossibile. Il momento in cui occorreva riferirsi per valutare, in relazione alla oramai raggiunta completezza delle indagini, detta impossibilita?, era senz?altro da fissare al momento delle investigazioni di polizia, ovverosia al momento del primo interrogatorio, ma la NI s?era rifiutata di rispondere sia al Pubblico ministero sia al Giudice per le indagini preliminari e quando a due anni di distanza, in udienza preliminare, aveva reso dichiarazioni, le stesse erano state ritenute inattendibili dai giudici della cognizione.
2. Ricorre l?interessata a mezzo del difensore, avvocato Ciurlo Camillo, che chiede l?annullamento del provvedimento.
2.1. Con il primo motivo denunzia violazione della L. n. 203 del 1991, art. 2 come risultante per effetto di C.Cost. n. 68 del 1995.
Assume che alla luce dei principi affermati dal Giudice delle leggi (che il ricorso riporta e sottolinea con riguardo sia alle situazioni di lotta alla criminalita? organizzata che avevano ispirato la norma sia al riferimento all?avvenuta completa ricostruzione del fatto raggiunta con la sentenza di condanna) la situazione della NI andava senz?altro ricondotta a quella della collaborazione impossibile, ne? si comprendeva in cos?altro sarebbe dovuta consistere una sua utile collaborazione durante le indagini (evidenziandosi che la donna s?era recata il giorno stesso del delitto in ospedale portando seco la placenta espulsa e aveva confidato all?infermiera di avere avvolto il neonato in sacchetto e di averlo gettato nel raccoglitore dei rifiuti davanti alla sua abitazione, sicche? immediatamente i Carabinieri s?erano recati sul posto e avevano raccolto il cadavere;
era stata d?altronde proprio la confidenza immediatamente fatta a consentire il pronto rinvenimento del corpo del neonato).
La valutazione del Tribunale si risolveva dunque nella, illegittima, negativa considerazione del solo fatto che la donna aveva esercitato la facolta? di non rispondere.
2.2. Con il secondo motivo rivolge al provvedimento impugnato censure analoghe sotto l?aspetto del difetto di motivazione. Sostiene infatti che il Tribunale aveva completamente omesso di indicare quale vulnus alle indagini la donna avrebbe mai potuto recare avvalendosi del diritto al silenzio nel corso di interrogatori resi quando tutto era stato gia? accertato.
DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso non puo? trovare accoglimento. La situazione in esame e? quella di soggetto condannato per reato incluso nel catalogo dell?art. 4 bis ord. pen., in relazione al quale si applica, ai fini del computo della pena da espiare per avere accesso al beneficio della liberazione condizionale, il disposto del D.L. n. 152 del 1991, art. 2 comma 2 conv. in L. n. 203 del 1991, che innalzano il tetto della pena a due terzi, salvo che, a mente del comma 3 del medesimo articolo, ricorra la collaborazione con la giustizia ai sensi dell?art. 58 quater ord. pen..
Le doglianze mosse alla decisione del Tribunale di sorveglianza muovono tutte dalla premessa che, anche ai fini della rimozione dell?inasprimento trattamentale cosi? istituito, alla collaborazione effettivamente prestata dovrebbero essere equiparate la collaborazione "impossibile" o la collaborazione "inesigibile":
quelle condizioni, cioe?, inizialmente individuate dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 306 del 1993, n. 357 del 1994, n. 68 del 1995) come equipollenti alla collaborazione effettiva ai fini della rimozione della preclusione all?accesso ai benefici prevista dall?art. 4 bis ord. pen. (originariamente introdotto con il D.L. n. 152 del 1991, art. 1), e ora normativamente individuate dallo stesso art. 4 bis, caratterizzate dalla obiettiva impossibilita?, originaria o sopravvenuta, di prestare un?utile collaborazione (perche? fatti e responsabilita? sono gia? stati completamente accertati, ovvero perche? la posizione marginale nell?organizzazione criminale non consente di conoscere fatti e compartecipi al livello superiore).
La tesi difensiva e? dunque sostenuta da una lettura estensiva di C.Cost. n. 68 del 1995 che, come le altre sentenze sopra citate, avevano segnatamente ad oggetto le previsioni che comportavano la esclusione da benefici e da misure alternative dei condannati per certuni delitti.
Tale lettura estensiva e? tuttavia inibita, per il giudice ordinario, da espresso pronunziato della medesima Corte costituzionale, che con la sentenza n. 89 del 1999 ha escluso la necessita? costituzionale e la praticabilita? della assimilazione sollecitata dal ricorrente in relazione al D.L. n. 152 del 1991, art. 2, commi 2 e 3. Investita di questione analoga alla presente, il Giudice delle leggi ha difatti osservato, proprio in tema di liberazione condizionale che ?ancorare alla collaborazione la stessa astratta possibilita? di fruire di fondamentali strumenti rieducativi, ha un senso solo ove ... si versi in ipotesi di "collaborazione oggettivamente esigibile", giacche? un comportamento che il legislatore presupponga come condizionante l?applicazione di istituti costituzionalmente rilevanti, non puo? che essere frutto di una libera scelta dell?interessato e, quindi, essere in se? naturalisticamente e giuridicamente "possibile" (sentenza n. 89 del 1999). Nell?ambito del D.L. n. 152 del 1991, art. 2, comma 2 il medesimo requisito della collaborazione opera invece ?soltanto quale specifica "condizione risolutiva" dei piu? severi limiti di pena minima espiata, introdotti dal decreto-legge ... per l?accesso ai benefici di cui trattasi?.
Ed e? appunto l?assoluta autonomia di tali riflessi, prosegue la Corte, ?a rendere evidente l?impossibilita? di ritenere fra loro omologabili situazioni normative strutturalmente e funzionalmente eterogenee?.
In altri termini: allorche? la collaborazione incide soltanto sui limiti di pena e a venire in discorso non e? pertanto la possibilita?, in se? ed astratta, di avvalersi dei benefici, ma unicamente la previsione di uno specifico "aggravamento" del periodo di espiazione richiesto per accedere ad essi, ?Ci si imbatte ... in una precisa scelta di inasprimento del regime penitenziario, frutto di un non arbitrario impiego della discrezionalita? legislativa?. ?Il maggior limite di pena che taluni condannati incontrano per essere ammessi alla liberazione condizionale, si struttura, pertanto, come un aggravamento della condizione penitenziaria, al quale corrisponde, come fenomeno inverso di attenuazione sterilizzatrice, la condotta collaborativa ...?.
Con la conseguenza, conclude la Corte: ?che la collaborazione assume a quei fini rilievo solo se ed in quanto sia stata effettivamente prestata, giacche?, ove cosi? non fosse, si determinerebbe un trattamento "sanzionatorio" piu? blando non in funzione di un comportamento positivo, ma in ragione della semplice impossibilita?
di prestare un simile comportamento, con evidente compromissione di quello stesso parametro di ragionevolezza? evocato a sostegno della questione.
Non resta dunque che affermare il principio che solo una effettiva collaborazione puo? incidere sull?innalzamento dei limiti di pena recati dal D.L. n. 152 del 1991, art. 2, comma 2 la possibilita? di applicare in relazione a codesta disciplina i principi elaborati dalla sentenza n. 68 del 1995, invocata dal ricorrente, essendo inibito dalla interpretazione resa esplicita dalla stessa Corte costituzionale nella materia in esame con la sentenza n. 89 del 1999.
2. Conclusivamente, il ricorso non puo? che essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cosi? deciso in Roma, il 11 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010