Sentenza 3 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/02/2001, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2001 |
Testo completo
E N T R P D O I E A ес 6161 0 E T 6 8 9 5 1 N . / 4 N / E - 6 R.G. Udienza dell' 1.6.2000 Oggetto: rimborso tassa società A 2 I B . S EPUBBLICA ITALIANA0 1 577/0 1 . R R . L P L A E . A T D . U L B E IN ME EL PO O IT LIANO B A D I T I R CRON 3335 A S 1 I T N CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3 E R 1 S E . I T N A SEZIONE TRIBUTARIA A CORTE SUPREMA DI CASSA M Composta dai sigg.ri Magistrati: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Dott. Michele Cantillo Presidente Consigliere dal Sig. . IL SOLE 24 ORE Consigliere per diritti L. 3000 Dott. Enrico Altieri Dott. Giulio Graziadei Consigliere 8 2001 Dott. Giuseppe Marziale Dott. Eugenio Amari Consigliere rel. CORTE SUPR CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPI CIVILE SENTENZA N. 61610 sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-ricorrente- E VARIE DCV
contro
Approdo s.r.l. 10 G -intimata- avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 19.5/24.6/1997 n. 987; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'1.6.2000 dal cons, relatore dott. Eugenio Amari;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo 1. Su ricorso della s.r.l. Approdo s.r.l., il Presidente del Tribunale di Firenze ingiungeva all'Amministrazione delle finanze di pagare alla ricorrente la somma di 1079/00 lire 13.063.500, oltre interessi legali e spese, a titolo di restituzione di quanto dalla medesima versato dal 1985 al 1992 per tassa annuale di concessione governativa ex d.l. n. 853/1984, conv. con legge n. 17/1985. La contribuente deduceva che il tributo si fondava su disposizioni che dovevano essere disapplicate perché contrastanti con la direttiva CEE 17 luglio 1969, n. 335. L'Amministrazione finanziaria proponeva opposizione eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, l'improponibilità della domanda di rimborso perché proposta oltre il termine di decadenza di tre anni prescritto dall'art. 13 secondo comma d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 641, la funzione almeno in parte remunerativa della tassa. Resisteva in giudizio la società opposta. Il giudice unico del Tribunale di Firenze, con sentenza del 14.3.1996, accoglieva l'opposizione per difetto delle condizioni per emettere decreto ingiuntivo, ma condannava l'opponente a rimborsare all'opposta la somma richiesta, oltre accessori e spese. La sentenza veniva appellata dall'Amministrazione finanziaria, che ribadiva, tra le altre eccezioni e difese, quella dell'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze per essere competente quello di Roma ai sensi dell'art. 8 r.d. n. 1611/1933; eccepiva, inoltre, che l'art. 13 del d.p.r. 641/1972 stabiliva il termine triennale di decadenza per la ripetizione delle imposte non dovute. La soc. Approdo deduceva l'infondatezza di tutte le eccezioni avversarie chiedeva, con appello incidentale, la conferma del decreto ingiuntivo. Con sentenza in data 19.5/24.6.1997 la Corte di appello di Firenze rigettava l'appello principale dell'Amministrazione finanziaria e quello incidentale della società; condannava l'Amministrazione alla rifusione delle spese di quel grado del giudizio. Il giudice di appello, ritenuta la competenza territoriale del Tribunale di Firenze, disattendeva l'eccezione di decadenza sul rilievo che il pagamento del tributo era stato eseguito in adempimento di un obbligo di legge e che, pertanto, 2 la domanda di ripetizione proposta dal contribuente non poteva essere regolata dall'art. 13 del d.p.r. n. 641/72, in quanto, come ritenuto dalla Corte di Giustizia CE. con sentenza del 25.7.1991 nella causa "Emmott c. Irlanda" 208/1990, fino al momento della trasposizione corretta della direttiva CEE, lo Stato membro inadempiente non può eccepire la tardività di un'azione giudiziaria avviata nei suoi confronti da un singolo al fine della tutela dei diritti che ad esso riconoscono le disposizioni della direttiva. Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria. La soc. Approdo non ha svolto controdeduzioni. Motivi della decisione 2. L'Amministrazione finanziaria denuncia la violazione dell'art. 13, secondo comma, d.p.r. 26.10.1972 n. 641 e dell'art. 12 n. 1 lettera e) della direttiva n. 69/335/CEE; la falsa applicazione degli artt. 2033 e 2946 c.c., con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c.. La ricorrente, nel censurare la pronunzia della Corte di Appello nella parte in cui aveva disatteso l'eccezione di decadenza del diritto al rimborso, deduce che in successive decisioni la Corte di Giustizia aveva riconosciuto che quanto ritenuto nella sentenza "Emmott" non rappresentava affatto l'espressione di un principio generale dell'ordinamento comunitario;
e che il diritto comunitario non vieta ad uno Stato membro, che non abbia attuato correttamente la direttiva 69/1935, di opporre alle azioni dirette al rimborso di tale direttiva un termine di "prescrizione” nazionale che décorra dalla data di esigibilità dei tributi, qualora detto termine non sia meno favorevole per i ricorsi basati sul diritto comunitario di quello dei ricorsi basati sul diritto interno e non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario.
2.1. Per completezza di trattazione giova richiamare, sia pure sommariamente, i termini della questione come delineati in alcune pronunzie della giurisprudenza comunitaria e interna fino all'entrata in vigore dell'art. 11, comma 2, legge 3 408/1998, che ha espressamente ritenuto applicabile alla presentazione dell'istanza di rimborso in materia l'art. 13 del d.p.r. 641/1972. Con sentenza del 15.9.1998, resa nei procedimenti riuniti C-279, 280 e 281/96, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, decidendo in via pregiudiziale su domande del Tribunale di Genova, ha statuito che: 1) il diritto comunitario non vieta ad uno Stato membro di opporre alle azioni di ripetizione di tributi riscossi in violazione di una direttiva un termine nazionale di decadenza che decorra dalla data del pagamento dei tributi di cui trattasi, anche se, a tale data, la direttiva non era stata ancora correttamente attuata nell'ordinamento nazionale;
2) in caso di rimborso di imposte in violazione del diritto comunitario, quest'ultimo non osta al versamento di interessi secondo modalità di calcolo meno favorevoli di quelle vigenti nell'ambito del regime ordinario dell'azione di ripetizione dell'indebito tre privati, purché le dette modalità si applichino allo stesso modo alle azioni proposte contro tali tributi fondate sul diritto comunitario e a quelle fondate sul diritto interno. A seguito di tale pronuncia, intervenuta in relazione a cause aventi ad oggetto proprio la restituzione di tasse di concessione governativa sull'iscrizione di società per affermato contrasto della normativa italiana col diritto comunitario, questa Corte ha ritenuto ( sentenza 26 gennaio 1999, n.692) che il principio affermato dalla Corte di Giustizia costituisce il momento culminante di un orientamento progressivamente maturato nella sua giurisprudenza, che ha riconosciuto compatibile col diritto comunitario l'esistenza di termini per la ripetizione di tributi diversi e più brevi di quelli stabiliti in via generale per la ripetizione d'indebito. Ciò purché tali termini siano ragionevoli, e cioè tali da soddisfare la duplice esigenza della certezza dei rapporti tributari e della possibilità di far valere i diritti nascenti dall'ordinamento comunitario, e non sussistano discriminazioni rispetto all'esercizio di diritti analoghi regolato dal diritto nazionale (sentenze Corte di Giustizia 9 novembre 1989, C- 386/87; 17 luglio 199, C-90/1994; 2 dicembre 1997, C-188/95). Conseguentemente, nella citata sentenza questa Corte ha statuito che la tesi della Corte di merito - la quale faceva decorrere il termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso della tassa in questione dalla data di trasposizione della direttiva ( e cioè dall'emanazione del d.l. n.331/93 ), e non, come stabilito dall'art. 13, comma secondo, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n.641, dalla data di pagamento della tassa - non poteva essere accolta, non essendo la detta norma nazionale in contrasto col diritto comunitario (cfr. sul punto anche Cass. sez. un. civili 12.4.1996 n. 3458). La giurisprudenza di legittimità (cfr., ex pluribus, sentenza 692/99 citata) ha, altresì, costantemente affermato che il regime di decadenza predetto opera anche nel caso di domanda di rimborso fondata sul contrasto delle norme nazionali col diritto comunitario, pur non trattandosi di pagamento erroneo in senso stretto. Con il citato art. 11, 2° comma della legge 23.12.1998 n. 448, che prevede che le società che negli anni indicati al comma 1° hanno corrisposto la tassa sulle concessione governative hanno il diritto di ottenere il rimborso “sempre che abbiano presentato istanza di rimborso nei termini previsti dall' 13 del d.p.r. 26.10.1972 n. 641, si é infine posto termine ad ogni eventuale, ulteriore discussione sull'argomento. Il ricorso va, pertanto, accolto. Consegue la cassazione con rinvio della sentenza impugnata. Per verificare se la società sia incorsa in decadenza, occorrerà accertare se la stessa, entro il termine di tre anni dal pagamento, abbia instaurato il giudizio per la restituzione dei tributi pagati, ovvero, in alternativa, abbia presentato domanda di rimborso ai sensi dell'art. 13 del d.p.r. n.641/72. Tale rimedio, infatti, non è stato espunto dall'ordinamento dalla sentenza della Corte Costituzionale 24 febbraio 1995, n.56, la quale si è limitata a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 del detto decreto nella parte in cui lo stesso condiziona alla presentazione del ricorso in via amministrativa l'esercizio dell'azione giudiziaria. Del resto, la permanenza del procedimento amministrativo di rimborso risulta testualmente confermata dalla nuova disciplina in materia di rimborso della tassa in questione, introdotta con l'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n.448. 5 La causa deve, pertanto, essere rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze, la quale dovrà, uniformandosi al principio di diritto sopra enunciato: a) verificare l'osservanza del termine di decadenza di cui all'art. 13, comma secondo, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n.641, decorrente dalle date del pagamento del tributo, accertando se entro tale termine sia stato instaurato il giudizio per la restituzione ovvero sia stata presentata domanda di rimborso;
b) decidere sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Roma 1.6.2000 Il President Il Consigliere est. Equit IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio ZIONE DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 3 FEB. 2001 O T E C R IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio E 5 N 5 O I 1 / Z 4 A / 6 R 5 2 N T . . S I L R . L G P . A E U D . R B B L I E A A R T D D T A I 1 S I 3 E N 1 R T E E S . N I T N E A S A E M 196