Sentenza 23 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/2002, n. 10769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10769 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUP EMA DI CASSAZIONE Oggetto SP ION LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistra Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 5061/00 Rel. Consigliere Cron. 28325 Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rep. - Consigliere Dott. Paolo STILE Ud. 22/05/02 - Consigliere Dott. Grazia CATALDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI MA, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO NICOLINI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CONSORZIO DI BONIFICA DEL LAO E DEI BACINI TIRRENICI DEL COSENTINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati 2002 FORTUNATO AGOSTINO, PAOLA REDA, ANTONIA DI PRINCIPE, 2328 -1- giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 1/00 del Tribunale di PAOLA, depositata il 13/01/00 R.G.N. 818/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato AGOSTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, in subordine il rigetto. -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 3 gennaio 1996 presso la Pretura di Paola, sezione distaccata di Scalea, il signor AR LI, premesso di essere dipendente del Consorzio di Bonifica del Lao e dei Bacini Tirrenici del Cosentino con qualifica di operaio specializzato (III livello), ma di avere svolto fin dal 1991 mansioni di capo operaio, corrispondenti al IV livello, chiedeva la condanna del datore di lavoro al riconoscimento della superiore qualifica e alle relativa differenze retributive. Instaurato il contraddittorio, il Consorzio di Bonifica, costituitosi, si opponeva alla domanda. Con sentenza del 28 maggio/13 giugno 1998 il Pretore rigettava la domanda. L'appello del lavoratore, cui resisteva il Consorzio, veniva rigettato dal Tribunale di Paola con sentenza del 21 dicembre 1999/13 gennaio 2000. Il Tribunale riteneva che non fosse stata raggiunta la prova in ordine all'effettivo svolgimento, in via principale, di mansioni corrispondenti al superiore livello (e, in particolare, delle mansioni di coordinamento delle varie squadre); osservava, poi, che non era corretto dedurre che lo svolgimento di attività di capo operaio comportasse l'attribuzione della qualifica di IV livello, in quanto il ccnl prevede il contrario, disponendo che solo operai di IV livello possano espletare il ruolo di capo operaio. In ordine al sopravvenuto riconoscimento della superiore qualifica da parte della deputazione amministrativa del Consorzio, con deliberazione n. 133 del 16 giugno 1998, i giudici di appello osservavano che la nuova valutazione del livello di corrispondenza delle mansioni non può spiegare 3 effetti per il passato. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando tre motivi di censura, AR LI. Il Consorzio di Bonifica del Lao e dei bacini tirrenici del Cosentino resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo la difesa del ricorrente denuncia violazione degli artt. 1362 e segg. c.c. in relazione agli artt. 6, quarto comma, e 47 del ccnl di categoria, e agli artt. 7 e 23 del contratto integrativo regionale;
con conseguente violazione dell'art. 2103 c.c., come modificato con l'art. 13 della legge n. 300 del 1970. Assume che il Tribunale non ha effettuato le operazioni logiche, concretanti il sillogismo più volte richiamato da questa Corte in materia di inquadramento del lavoratore. Deduce che l'art. 47 del ccnl e l'art. 7 del contratto integrativo enunciano in modo chiaro la distinzione tra il 4° e il 3° livello: se la prestazione riguarda lo svolgimento di "attività", il dipendente va inquadrato nel quarto livello (operaio specializzato super); se, invece, riguarda lo svolgimento di “lavori”, il dipendente va inquadrato nel terzo livello (operaio specializzato). Critica la sentenza nella parte in cui ha escluso che lo svolgimento di attività comparabili con quelle di capo operaio comporti l'attribuzione della qualifica di 4° livello, in quanto il ccnl prevederebbe l'esatto contrario, disponendo che solo operai di quarto livello possano espletare il ruolo di capo operaio. Con il secondo motivo la difesa del ricorrente denuncia travisamento dei 4 fatti e delle risultanze processuali, con omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Deduce che i giudici di secondo grado, pur avendo riconosciuto che le prestazioni lavorative del LI erano riferibili ad “attività”, non hanno, coerentemente, riconosciuto la superiore qualifica richiesta. Assume una errata valutazione del testimoniale acquisito e dei documenti prodotti in giudizio. Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 2699, 2700, 2730 e 2735, in relazione agli artt. 113,115 e 116 c.p.c. ed in riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la difesa del ricorrente lamenta che il Tribunale non ha riconosciuto il valore di confessione stragiudiziale della deliberazione n. 113 del 1998 della deputazione amministrativa del consorzio, con la allegata relazione Arena 23.12.1994. Assume che entrambi tali documenti attestano che LI sin dall'anno 1987 ha svolto attività lavorativa in termini di diretta responsabilità ed in "stretta collaborazione con la Direzione dei Lavori", che l'attività di lavoro svolta dai capi squadra, fra i quali il LI, è stata caratterizzata da una “specialistica e differenziata partecipazione all'esecuzione dei lavori, peraltro supportata da cognizioni tecniche e da un pressante e continuo impegno lavorativo, tant'è che in tutta obiettività si può affermare che gli stessi abbiano svolto i compiti individuati all'art. 47 del ccnl 1993, che prevede la classificazione al 4° livello”. Il Tribunale non ha correttamente letto tali documenti, nonché la delibera n. 748 del 30.12.1997, dai quali, unitamente alle testimonianze NE, UT, MA e La RE, avrebbe dovuto ricavare quali erano state le mansioni svolte dal ricorrente, a nulla rilevando che la delibera n. 133/98 non spiega effetti per il passato (come è scritto in sentenza). Il ricorso, i cui tre motivi si trattano congiuntamente in considerazione della loro quanto meno parziale connessione, non è fondato. Le censure di violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, mosse con il primo motivo, sono inammissibili, per la pregiudiziale ragione della mancata trascrizione delle norme contrattuali che si assumono male interpretate, norme che fonderebbero la distinzione fra il terzo e il quarto livello nello svolgimento, rispettivamente, di “lavori” o “attività”. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, proprio di tale particolare mezzo di impugnazione, impone, infatti, che già dalla lettura dello stesso la Corte si possa e debba rendere conto della portata delle censure proposte, senza la necessità di attingere agli atti processuali, da consultare solo in un secondo momento, per riscontrare la effettiva corrispondenza degli stessi con quanto dedotto dal ricorrente (v., fra le tante, Cass., 11 gennaio 2002 n. 317). A ciò si deve aggiungere che, a quanto emerge dalla sentenza e dalla parte narrativa dello stesso ricorso, la domanda del signor IG si fondava sullo svolgimento delle mansioni di capo operaio e non su quello di "attività", da distinguersi dai “lavori”. Viene quindi introdotta in questa sede una circostanza, ritenuta decisiva, non trattata nei gradi di merito;
il che costituisce un aggiuntivo motivo di inammissibilità. Quanto alla considerazione del Tribunale, sul fatto che lo svolgimento delle mansioni di capo operaio non comporterebbe l'attribuzione della qualifica di quarto livello, in quanto il ccnl prevede il contrario, disponendo che solo operai di quarto livello possano espletare il ruolo di capo operaio, inteso come ruolo fiduciario più che come una particolare mansione, l'affermazione risulta, in effetti illogica, se il contratto ha previsto, esemplificativamente, la figura del capo operaio fra quelle appartenenti al quarto livello. L'affermazione, peraltro, non ha influito sulla decisone, atteso che essa segue la considerazione principale (e decisiva), secondo la quale le deposizioni raccolte in primo grado non consentivano di ritenere, con sicurezza, che il LI avesse svolto mansioni corrispondenti a quelle di capo operaio. Per quanto concerne la censura di errata valutazione delle risultanze testimoniali, la censura risulta generica, limitandosi a richiamare stralci di deposizioni riportati negli "antecedenti di causa", senza evidenziare elementi atti a dimostrare il negato svolgimento, in maniera prevalente, delle mansioni di coordinamento delle varie squadre;
il Tribunale ha ritenuto provata (richiamando, in particolare, la deposizione resa da GI MA) solo la circostanza che il ricorrente, in considerazione del titolo di studio di geometra, aveva svolto un ruolo di maggior rilievo rispetto a quello degli altri capi squadra. Va qui ricordato che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sulla attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri - come la scelta, fra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito;
il quale, nel porre a 7 fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (v., fra le tante, Cass., 12 marzo 1996 n. 2008). Per quanto concerne, infine la mancata valutazione del carattere confessorio della deliberazione n. 133/98 della deputazione amministrativa del consorzio e della allegata relazione Arena del 23.12.1994, va rilevato in primo luogo che la confessione deve riguardare fatti e non valutazioni. Nello stralcio della relazione riportata nel ricorso non si assume che il signor LI abbia svolto le mansioni superiori di capo operaio, ma si dichiara che lo stesso aveva svolto fin dal 1987 attività lavorativa in termini di diretta responsabilità ed "in stretta collaborazione con la Direzione dei Lavori"; che l'attività di lavoro svolto dai capi squadra, tra cui il LI, era stata caratterizzata da una “specialistica e differenziata partecipazione all'esecuzione dei lavori, peraltro supportata da cognizioni tecniche e da un pressante e continuo impegno lavorativo, tant'è che in tutta obiettività si può affermare che gli stessi abbiano svolto i compiti individuati all'art. 47 del ccnl 1993, che prevede la classificazione al 4° livello". L'esame diretto della documentazione, di cui si lamenta l'omessa lettura, dimostra che in realtà la deputazione amministrativa del Consorzio intese creare la nuova categoria del "Collaboratore Tecnico alla Direzione dei Lavori/Amministrativo”, nella quale doveva ritenersi "assorbita" la figura del capo squadra;
dando atto dello svolgimento "delle mansioni proprie della nuova qualifica - giusta relazione del 23/12/94 citata -, fermo restando 8 l'incarico di capo squadra che, in questo caso, viene assorbito dalla nuova qualifica". Tale essendo il reale contenuto della deliberazione n. 133 del 16 giugno 1998 e dei documenti in essa richiamati, correttamente il Tribunale ha rilevato che il riconoscimento della qualifica di quarto livello, contenuta nella citata deliberazione, non poteva spiegare effetti per il passato. Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al rimborso, in favore del resistente, delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del Consorzio resistente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro.020, 15 per spese ed in euro 2.000, 00 (duemila/00) per onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 22 maggio 2002. Il Presidente Il cons. estensore IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 23 LUG. 2002 IL CANCELLIEREICE DE 9