Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/2001, n. 7702
CASS
Sentenza 7 giugno 2001

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L'art. 416, comma secondo, cod. proc. civ. non preclude all' appellante - che convenuto in primo grado ha eccepito la prescrizione decennale - ovvero al giudice di appello, d'ufficio, di restringerne l'ambito qualificandola invece come quinquennale, perché colui che la invoca ha soltanto l'onere di allegare il fatto del decorso del tempo necessario a farla maturare, onde accertare l'estinzione del diritto fatto valere nei suoi confronti, e non anche quello di individuarne il tipo e le norme applicabili, compito invece del giudice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/2001, n. 7702
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7702
    Data del deposito : 7 giugno 2001

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