Sentenza 7 giugno 2001
Massime • 1
L'art. 416, comma secondo, cod. proc. civ. non preclude all' appellante - che convenuto in primo grado ha eccepito la prescrizione decennale - ovvero al giudice di appello, d'ufficio, di restringerne l'ambito qualificandola invece come quinquennale, perché colui che la invoca ha soltanto l'onere di allegare il fatto del decorso del tempo necessario a farla maturare, onde accertare l'estinzione del diritto fatto valere nei suoi confronti, e non anche quello di individuarne il tipo e le norme applicabili, compito invece del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/2001, n. 7702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7702 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - rel. Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NP, Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, subentrato ex lege all'IN, in persona del legale rappresentante, on. Mauro Seppia, elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini n. 134, presso l'avv. Claudio Sadurny, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OL ST, elettivamente domiciliata in Messina, Via Pippo Romeo n. 4, presso l'avv. Fabrizio Mobilia, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Fedele Di Cristina del Foro di Messina.
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Messina del 24 aprile - 10 novembre 1998, n. 213, RGAC 658/977 del 1991, cron. 2019;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 marzo 2001 dal Relatore Cons. Dott. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. Sadurny;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, il quale ha concluso per il rigetto del primo motivo e l'accoglimento del secondo motivo di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 24 aprile - 10 novembre 1998, il Tribunale di Messina rigettava l'appello dell'IN avverso la decisione del locale ET che aveva accolto la domanda dell'assicurata ST OL, tendente ad ottenere il pagamento della rivalutazione monetaria sulle somme erogatele in ritardo a titolo di indennità di premio di fine servizio.
I giudici di appello osservavano che l'IN, in primo grado, aveva eccepito del tutto genericamente l'intervenuta prescrizione del credito della OL, senza indicare a quale delle varie ipotesi previste dalla legge intendesse riferirsi. I giudici di appello rigettavano anche gli altri quattro motivi di appello (nei quali si eccepiva la mancanza di qualsiasi riserva formulata dalla OL all'atto del ricevimento delle somme, l'erronea individuazione della data di decorrenza di interessi e rivalutazione, il riconoscimento di interessi e rivalutazione anche per il periodo intercorrente tra le date dei pagamenti e la pronuncia giudiziale, il mancato riconoscimento di interessi erogati a seguito di altre pronunce giudiziali).
Il Tribunale accoglieva invece l'appello della OL, condannando l'IN al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma rivalutata, da calcolarsi - tuttavia - al lordo di quanto spettante all'assicurata a titolo di indennità di premio di fine servizio (anziché al netto di quanto dalla stessa dovuta a titolo di contributo di riscatti di periodi contributivi). Il Tribunale richiamava sul punto la propria giurisprudenza, ricordando che, anche ai fini del calcolo delle ritenute fiscali (ipotesi assimilabile al caso di specie), il calcolo di interessi e rivalutazione deve essere effettuato sull'importo lordo dei crediti retributivi o previdenziali.
Avverso tale decisione, l'NP (subentrato ex lege all'IN) ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da due motivi. Resiste la OL con controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'NP denuncia violazione dell'art. 2948 nn. 4 e 5 codice civile e dell'art. 19 R.D. 2 novembre 1933 n. 2419, nonché vizio di motivazione. Il Tribunale, nel ritenere inammissibile l'eccezione di prescrizione, non aveva considerato: - che il ET aveva ritenuto infondata l'eccezione, esaminandola nel merito;
- che, ai fini della deduzione dell'eccezione di prescrizione, non è richiesta una formula predeterminata, ne' occorre fare riferimento a dati normativi, in quanto "una volta che la parte (abbia) manifestato l'intento di avvalersi della prescrizione, è poi compito del giudice stabilire quale sia l'esatto tipo di prescrizione applicabile al caso concreto. Senza considerare, poi, che nel caso concreto non potevano sorgere dubbi sul tipo di prescrizione applicabile (quinquennale), non essendo ancora decorso il termine di dieci anni". Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia erronea ed insufficiente motivazione per quanto attiene al pagamento degli interessi, nonché violazione della legge n. 152 del 1968. Il contributo di riscatto determinato dall'Istituto al momento della liquidazione del premio di servizio è cosa diversa dalle ritenute fiscali, costituendo una posizione a debito del dipendente nei confronti dell'Istituto, che viene regolata a conguaglio al momento della cessazione del rapporto.
Il calcolo dell'indennità premio di servizio, pertanto, subisce variazioni in più o in meno, a favore dell'iscritto, laddove venga considerato un periodo di attività lavorativa sottoposta a contribuzione per il riscatto. Tra l'altro, sottolinea incidentalmente l'Istituto, l'indennità premio di servizio, pur costituendo una retribuzione differita, non è in tutto e per tutto equiparabile ad un credito retributivo.
I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, perché connessi tra di loro, sono fondati.
La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione è la manifestazione in modo non equivoco della volontà della parte di far valere l'estinzione, a causa del decorso del tempo, del credito o dei crediti nei suoi confronti azionati;
conseguentemente, mentre rileva la precisazione della parte circa i crediti o le loro parti effettivamente investiti dall'eccezione, il riferimento al termine - quinquennale, decennale, ecc. - ha il valore di mera prospettazione di una tesi giuridica, che non vincola il giudice circa l'individuazione del tipo di prescrizione estintiva effettivamente applicabile, che è uno solo per legge in ogni situazione, escluso ogni potere dispositivo dell'interessato al riguardo (Cass. 26 luglio 2000 n. 9825). Tale indirizzo tiene conto dell'insegnamento, recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale "l'art.416, secondo comma, del codice di procedura civile non preclude all'appellante - che convenuto in primo grado ha eccepito la prescrizione decennale - ovvero al giudice di appello d'ufficio, di restringerne l'ambito qualificandola invece come quinquennale, perché colui che la invoca ha soltanto l'onere di allegare il fatto del decorso del tempo necessario a farla maturare, onde accertare l'estinzione del diritto fatto valere nei suoi confronti, e non Anche quello di individuarne il tipo e le norme applicabili, compito - invece - del giudice" (Cass. S.U. 19 novembre 1998, n. 11720). Il ricorso deve pertanto essere accolto, e la causa rinviata ad altro giudice che provvederà a nuovo esame, tenendo conto del principio di diritto sopra enunciato.
Il giudice di rinvio, nel caso in cui ritenga infondata l'eccezione di prescrizione, si pronuncerà anche in ordine alla questione che forma oggetto del secondo motivo di ricorso (relativa ai criteri di calcolo di interessi e rivalutazione: vale a dire se questi debbano essere computati sulle somme lorde, rispettivamente dovute per indennità premio di servizio e contributi riscatto NP, ovvero sulla differenza netta tra queste due voci).
Ad avviso del Collegio, l'adozione dell'uno o dell'altro criterio non dovrebbe comunque avere pratiche conseguenze (a meno che le modalità di calcolo di interessi e rivalutazione non siano determinate in modo diverso per il credito della OL e per quello dell'NP:
ipotesi, questa, che però non viene prospettata con riferimento al caso di specie da alcuna delle parti).
Sembrano, in ogni caso, del tutto inconferenti i richiami - contenuti negli scritti difensivi della OL e nella stessa sentenza impugnata - al diverso problema della determinazione dei crediti dei lavoratori al lordo dalle ritenute fiscali o previdenziali. Irrilevante, infine, appare la precisazione del ricorrente NP in ordine, alla natura - almeno parzialmente previdenziale - dell'indennità premio di servizio. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Messina anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2001