Cass. civ., sez. III, sentenza 26/06/2001, n. 8740
CASS
Sentenza 26 giugno 2001

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L'art. 2048 cod. civ. postula l'esistenza di un fatto illecito compiuto da un minore capace di intendere e di volere, in relazione al quale soltanto è configurabile la "culpa in educando" e la "culpa in vigilando". Pertanto la responsabilità dei genitori o precettori ex art. 2048 cit. viene a concorrere con la responsabilità del minore.

Ai fini della responsabilità civile ex art. 2047 cod. civ. per danni cagionati da persone incapaci di intendere e di volere, il giudice non può limitarsi a tener presente l'età dell'autore del fatto ma deve anche considerarne lo sviluppo intellettivo, quello fisico, l'assenza di eventuali malattie ritardanti, la forza del carattere, la capacità del minore di rendersi conto della illiceità della sua azione e la capacità del volere con riferimento all'attitudine di autodeterminarsi.

Commentari4

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 26/06/2001, n. 8740
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8740
Data del deposito : 26 giugno 2001

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