Sentenza 30 giugno 2015
Massime • 1
In tema di azione penale, qualora il P.M. proceda per un determinato reato l'eventuale denuncia per calunnia presentata dall'indagato, fondata sulla sola circostanza che le accuse nei suoi confronti sono false, non può essere considerata automaticamente una notizia di reato, spettando, invece, al P.M. la valutazione se qualificare l'atto in questione come una mera difesa e come tale inserirla nel fascicolo principale o se procedere all'iscrizione nel registro notizie di reato, risultando di conseguenza necessario, in quest'ultimo caso, richiedere al Gip l'eventuale archiviazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/06/2015, n. 36685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36685 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2015 |
Testo completo
H 36685 /15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta dai Sigg.ri Magistrati: - Presidente - GIACOMO PAOLONI Udienza camerale del DOMENICO CARCANO - Consigliere - 30/6/2015 SENTENZA STEFANO MOGINI - Consigliere - N. 1134 REGISTRO GENERALE Rel. - Consigliere - PIERLUIGI DI STEFANO N. 3850/2015 EMANUELE DI SALVO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BU IN n. 5/5/1950 quale parte offesa Nel procedimento a carico di MM RI n. 23/4/1937 avverso il decreto 4648/2014 del 22/12/2014 del GIP del TRIBUNALE DI MESSINA visti gli atti, il decreto ed il ricorso. udita la relazione fatta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO Letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale in persona del Dott. FRANCESCO SALZANO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso MOTIVI DELLA DECISIONE Con decreto del 22 dicembre 2014 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, in accoglimento della richiesta del PM, disponeva l' archiviazione del procedimento nei confronti di LE AR per il reato di calunnia. L'iscrizione della predetta ex art. 335 cod. proc. pen. era stata disposta a seguito della denunzia dell'ex coniuge EM VI che le contestava di averlo falsamente accusato del reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) e di appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.); il PM dava atto che per il primo reato era in corso il processo nei confronti del denunziante e che per il secondo EM era stato prosciolto sussistendo la condizione di non punibilità di cui all'art. 649 cod. pen.. Il giudice, letta anche l'opposizione della persona offesa, riteneva innanzitutto che quest'ultima fosse inammissibile perché proponeva nuove indagini di carattere chiaramente ultroneo, e, poi, che non vi era in atti alcun elemento idoneo a sostenere il carattere calunnioso della denunzia della LE. Avverso tale decreto EM ha proposto ricorso a mezzo del difensore, deducendo essenzialmente che la motivazione in ordine alla ammissibilità della opposizione è meramente apparente, essendo stata affermata la inammissibilità sulla scorta di una generica considerazione delle prove da lui proposte e sulla affermazione della loro irrilevanza in base alla anticipazione di una valutazione di merito e non in base, invece, al mero vaglio della ammissibilità. Il procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto della opposizione rilevando che correttamente il giudice ha ritenuto irrilevante il fatto contestato alla indagata ed irrilevanti i temi di prova proposti. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Difatti, nella particolare materia della denuncia di calunnia presentata da chi per la presunta falsa accusa è sottoposto a processo, I questione è, in realtà, di diversa qualificazione del fatto già oggetto del processo a carico del denunciante: In tema di azione penale, qualora il P.M. proceda per un determinato reato l'eventuale denuncia per calunnia presentata dall'indagato, fondata sulla sola circostanza che le accuse nei suoi confronti sono false, non può essere considerata automaticamente una notizia di reato, spettando, invece, al P.M. la valutazione se qualificare l'atto in questione come una mera difesa e come tale inserirla nel fascicolo principale o se procedere all'iscrizione nel registro notizie di reato, risultando di conseguenza necessario, in quest'ultimo caso, richiedere al Gip l'eventuale archiviazione. (Sez. 6, n. 45206 del 16/07/2013 dep. 08/11/2013, P.O. in proc. Curaggi e altro, Rv. 257381). Il fatto denunciato, ovvero il "non accadimento" di una data vicenda, è lo stesso fatto per il quale, il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale, ritenendolo vero. Non si è in presenza della denuncia di un diverso fatto costituente reato ma, semplicemente, della richiesta di procedere per la stessa vicenda diversamente interpretata (dall'imputato) e, quindi, qualificata. Poco importa, quindi, la congruenza o meno delle prove proposte rispetto alla data accusa, perché ciò per cui si dispone la archiviazione è che il fatto, diversamente qualificato dal PM cui spetta l'inquadramento giuridico della notizia di reato, è già oggetto di giudizio. Del resto, a ben vedere, quel che il EM denuncia corrisponde alla linea difensiva nel processo a proprio carico. Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va determinata nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla cassa delle ammende. Roma così deciso nella camera di consiglio del 30 giugno 2015 Il Consigliere estensore il Presidente Giacomo Paolohi Pierluigi Di Stefano DEPOSITATO IN CANCELLERIA 10 SET 2015 IL IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A DI CA M E R Piera Esposito P S RTE O I N E T CO *