Sentenza 9 dicembre 2004
Massime • 1
Il termine di dieci giorni stabilito dall'art. 41 bis, comma secondo sexies, dell'Ordinamento penitenziario per la decisione del tribunale di sorveglianza sul reclamo proposto dal condannato o dall'internato avverso il provvedimento ministeriale di applicazione del regime differenziato, adottato ai sensi del comma secondo del citato art. 41 bis, ha la stessa natura ordinatoria dell'analogo termine previsto dall'art. 14 ter dell'ordinamento penitenziario per la decisione sul reclamo avverso il provvedimento di sottoposizione al regime di sorveglianza particolare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/2004, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2004 |
Testo completo
1 9 28/05 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 23 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 09/12/2004
SENTENZA N.4905104 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. FABBRI GIANVITTORE
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott.MARCHESE AN 11 N. 023641/2004 2. Dott. DE NARDO GIUSEPPE
3. Dott.RIGGIO GIANFRANCO 11
"I 4. Dott. VANCHERI ANGELO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 24/04/1968 1) LE AN
avverso ORDINANZA del 15/03/2004
TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
VANCHERI ANGELO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.
AN GIALANELLA, che ha chiesto il rigetto del ricorso, osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa il 15.3.2004 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna rigettava il reclamo proposto da LE AN contro il decreto in data 23.12.2003 del
Ministro della Giustizia, che lo aveva sottoposto al regime penitenziario speciale di cui all'art.41-bis della legge 26.7.1975 n.354.
Osservava il tribunale:
che era infondata la tesi dalla difesa del AL, secondo cui la disposizione di cui al comma 2-sexies dell'art. 41-bis della Legge 354/75 farebbe riferimento ad un termine perentorio, perché il termine ivi previsto non può che avere natura ordinatoria, dovendo essere contemperato con le esigenze di giurisdizionalizzazione del procedimento di sorveglianza e, in particolare, con la necessità di rispettare quello, previsto a pena di nullità, di cui al terzo comma dell'art. 666 c.p.p.;
che i delitti dei quali il AL era stato riconosciuto colpevole rientravano
.
certamente fra quelli di cui al primo periodo del primo comma dell'art. 41-bis
Ordinam. Penit.;
che il medesimo era stato condannato con diverse sentenze alla pena
•
complessiva di anni 30 di reclusione perché ritenuto responsabile di gravissimi reati (come associazione per delinquere di stampo mafioso, tentata estorsione aggravata, lesioni, violazione di sepolcro, occultamento di cadavere, evasione, resistenza a P.U. ed altro), alcuni dei quali aggravati ai sensi dell'art. 7 della legge 203/91, e che lo stesso è stato indicato come elemento di spicco della organizzazione di stampo mafioso denominata
"sacra corona libera", operante in posizione di egemonia nel territorio brindisino;
mantiene intatte le proprie capacità ed il proprio ruolo di preminenza, ha avuto modo di stringere alleanze con esponenti della criminalità organizzata calabrese, ed era rimasto per lunghi periodi latitante;
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che, nella specie, il decreto ministeriale appariva adeguatamente e
•
analiticamente motivato in ordine alla sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto e, specificamente, alla persistenza di una particolare situazione di sicurezza pubblica, legata alla pervasività e alla presenza tuttora attiva della criminalità mafiosa, che imponeva l'adozione di misure restrittive nei confronti di quei detenuti che, come il AL, per i probabili collegamenti con la cosca di appartenenza, apparivano connotati da altissima pericolosità e potevano costituire serio pericolo per la sicurezza sia interna che esterna agli istituti penitenziari;
che, in considerazione della posizione di rilievo da lui rivestita in seno alla
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cosca suindicata, sussistevano fondati sospetti che egli mantenesse comunque collegamenti con la consorteria di appartenenza e con la criminalità organizzata in genere, e che avesse la possibilità di impartire ordini all'esterno, sicchè doveva escludersi che egli avesse definitivamente troncato i contatti con gli ambienti criminali di riferimento, non potendosi ritenere tali legami interrotti solo a seguito del mero stato di detenzione dell'affiliato; che non apparivano fondate le altre censure, concernenti disposizioni
•
derogatorie al normale trattamento carcerario, dal momento che erano comunque salvaguardati i diritti fondamentali del detenuto, perchè le stesse non intaccavano le esigenze di igiene e di salute del detenuto e perché i trattamenti previsti non apparivano contrari al senso di umanità;
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il AL, lamentando:
1) violazione dell'art. 41-bis, comma 2-sexies, Ordin. Penit., per avere il tribunale erroneamente ritenuto il termine di 10 giorni, ivi indicato, come ordinatorio, mentre invece si tratta di termine perentorio, come affermato dalla giurisprudenza della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo;
2) violazione di legge e vizio di motivazione, per mancata verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti l'applicazione del regime speciale, non essendo state specificate concretamente le ragioni per le quali le esigenze di sicurezza e di ordine pubblico, rilevanti ex art. 41-bis Ordinam. Penit.,
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fossero collegabili con la posizione soggettiva del condannato, essendo stata la presenza di tali ragioni affermata con argomentazioni del tutto astratte, anziché con riferimento ad elementi specifici e concreti in ordine alla persistenza della capacità del detenuto di mantenere contatti con l'esterno e del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, per modo che la norma di cui sopra era stata illegittimamente interpretata, in contrasto con i principi costituzionali, come applicabile indistintamente a tutti i soggetti condannati per associazione mafiosa che non si siano determinati a collaborare, mentre vi dovrebbero essere, senza possibilità di presunzioni, elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'organizzazione mafiosa;
3) violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo che il tribunale aveva ritenuto la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del regime carcerario speciale, senza tenere conto del fatto che egli aveva ormai scontato la pena per i reati specificamente contenuti nel primo periodo del primo comma dell'art.
4-bis Ordinam. Penit., non potendosi ritenere gli altri reati aggravati dalla finalità di favorire le organizzazioni mafiose in mancanza di specifica contestazione ex art. 7 legge 203/91;
4) travisamento dei fatti laddove era stato affermato, contrariamente alle risultanze processuali, che egli rivestisse una posizione apicale in seno all'organizzazione.
Successivamente il difensore del AL ha presentato memoria difensiva, con la quale ribadisce la mancanza dei presupposti per l'applicazione del regime penitenziario speciale.
Ciò posto, osserva la Corte che il ricorso va respinto.
Le doglianze esposte sono infatti del tutto infondate e, per alcuni versi, pur denunciando formalmente vizi di legittimità, attengono, in realtà, a valutazioni di carattere discrezionale, strettamente riservate al giudice di merito, mirando ad ottenere inammissibilmente, in questa sede, un riesame della decisione, laddove il tribunale, sulla base degli accertamenti compiuti, ha giustificato il proprio convincimento in ordine alla persistenza della capacità del condannato di mantenere contatti con l'esterno con esauriente e convincente motivazione, esente da vizi logico-giuridici.
1. E' ormai da tempo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il termine di
10 giorni di cui al secondo comma dell'art. 14-ter Ordin. Penit. ha natura di termine ordinatorio, non avendo la legge previsto alcuna sanzione nel caso di inosservanza di esso (v. Cass., Sez. I, sent. n. 6608 del 15.12.1995, Molinari;
Sez. I, sent. n. 5942 del
9.12.1994, Dallera).
Tale principio non può non trovare applicazione anche per quanto concerne il termine previsto nel comma 2-sexies dell'art. 41-bis Ordin. Penit., essendo identiche sia la situazione che la ratio che vi sottende.
Quanto all'assunto del ricorrente, secondo cui la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo confermerebbe la tesi dell'attribuzione al termine di cui al comma 2-sexies dell'art. 41-bis della natura di termine perentorio, è facile controbattere che nessuna decisione della predetta Corte avalla tale interpretazione, essendosi la medesima Corte astenuta dall'interloquire sulla natura del termine predetto ed essendosi limitata a censurare l'operato dei tribunali italiani, i quali, a seguito della constatata scadenza, di volta in volta, della validità di diversi decreti ministeriali, emessi l'uno dopo l'altro nei riguardi di un condannato sottoposto al regime differenziato, avevano per diversi anni in pratica omesso di pronunciarsi sui reclami del medesimo.
2. E'asserzione del tutto priva di fondamento quella secondo cui il tribunale avrebbe affermato l'esistenza delle condizioni legittimanti l'applicazione del regime differenziato ex art. 41-bis O.P. mediante argomentazioni astratte ed avulse dalla realtà, ossia sulla base di stereotipi apodittici e generici.
Al contrario, il tribunale si è mosso proprio in un'ottica di assoluta concretezza e specificità. Gli argomenti posti in luce chiariscono infatti perfettamente in che modo e sotto quale profilo il condannato - la cui estrema pericolosità risulta per tabulas dalle sentenze di condanna emesse nei suoi confronti - è strettamente collegabile con la situazione esterna, caratterizzata dalla presenza attiva, e condizionante l'ordine e la sicurezza pubblica, della cosca di appartenenza, con la quale egli ben potrebbe
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facilmente e concretamente interagire, qualora fosse lasciato in regime di detenzione ordinario. Particolarmente sintomatici, sotto tale aspetto, appaiono il rafforzamento sul territorio della cosca di appartenenza, riferito da alcuni collaboratori, ed il presumibile mantenimento dei collegamenti, malgrado le limitazioni imposte, con la criminalità organizzata, in genere, e con la consorteria cui è affiliato, in particolare, in considerazione del ruolo di preminenza, da lui svolto in seno all'organizzazione, e della ineliminabilità dei colloqui.
A ciò si aggiunga, senza che ciò comporti alcun tipo di inversione dell'onere della prova, che le considerazioni svolte dal ricorrente hanno, nella sostanza, carattere di genericità, essendosi egli limitato a svolgere "azione di rimessa” rispetto alle specifiche constatazioni fatte dal tribunale, e non avendo il medesimo né dedotto né delineato alcun argomento volto a prospettare la totale e irreversibile recisione dei collegamenti con la cosca di provenienza e con la criminalità organizzata in genere.
Quanto all'asserita lesività dei diritti fondamentali del condannato delle limitazioni imposte, è evidente che, avendo il tribunale riconosciuto come sussistenti le condizioni per l'applicazione del trattamento a regime differenziato, non si può certo affermare che esse abbiano mero carattere afflittivo e siano del tutto ininfluenti rispetto alle esigenze di ordine e di sicurezza, posto che i collegamenti di alcuni detenuti ad alto indice di pericolosità con gli ambienti criminali esterni di appartenenza possono realizzarsi in vari modi attraverso i colloqui visivi e telefonici con i familiari e con i conviventi, mentre una diversa modulazione e frequenza dei contatti possono prevenire o ridurre al minimo le possibilità di collegamenti con l'ambiente esterno.
3. In ordine al terzo motivo di gravame, concernente l'asserita mancanza dei presupposti per l'applicazione del regime speciale con riferimento alla natura dei reati per i quali il AL ha riportato condanna, è evidente, da un lato, che l'esplicita contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/91 non è necessaria per far rientrare i reati diversi dall'associazione mafiosa fra quelli elencati nel primo periodo del primo comma dell'art.
4-bis Ordin. Penit., bastando soltanto che sia rilevabile il fine di agevolare le attività delle organizzazioni mafiose o che emerga che l'agente si sia avvalso delle condizioni previste nell'art. 416-bis C.P.; e, dall'altro, che, ai fini
Mantes dell'applicazione del regime di cui all'art. 41-bis O.P., non è applicabile il principio dello scioglimento del cumulo.
Ed invero, relativamente al primo aspetto, la generica dizione usata dalla legge
(delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste.......", anche se ricalca i contenuti della disposizione di cui all'art. 7 della citata legge 203/91, tuttavia non è interpretabile come richiedente una esplicita contestazione della relativa aggravante, bastando che la condotta del condannato sia comunque inquadrabile come conforme alle modalità sopra descritte. Questa Corte è più volte intervenuta per affermare che
"Il divieto di concessione di benefici penitenziari in caso di condanna per uno dei reati indicati dall'art. 4 bis ord. pen., opera anche quando l'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, riferita a fatti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. e risultante dalla sentenza di condanna, non sia stata oggetto di formale contestazione, dovendosi avere riguardo alla qualificazione sostanziale dei delitti in contestazione"
(v., ex plurimis, Cass., Sez. I, sent. n. 29379 del 27.6.2001, Mammoliti), e lo stesso principio non può non valere anche in tema di applicabilità del regime differenziato ex art. 41-bis O.P.-
Relativamente al secondo aspetto, il principio della scindibilità del cumulo, applicabile in materia di concessione dei benefici penitenziari, non è estensibile alla materia in esame. Ed infatti, come correttamente osservato dal Procuratore Generale
presso questa Corte, la materia prevista dall'art. 41-bis "è volta a regolare tutt'altra situazione, che ha riguardo non ai principi retributivi che informano il diritto penale sostanziale, ma alla funzione preventiva propria del genus delle misure di prevenzione".
In altre parole, una cosa è la possibilità di consentire la fruizione delle misure alternative alla detenzione a fini di recupero sociale, e altra cosa è la necessità di applicare un regime penitenziario differenziato per ragioni di sicurezza pubblica.
Nella materia in esame non può infatti considerarsi espiata per prima la pena inflitta per i reati che comportano l'applicazione del regime differenziato, dato che la legge fa riferimento alla pericolosità soggettiva del detenuto, "certificata" dalla condanna per determinati reati e ad essa collega l'applicazione del suddetto regime, senza possibilità di distinzioni in caso di pene concorrenti, e di attribuire, quindi, ad un 7
periodo pregresso l'espiazione di quella parte di pena collegabile ai reati per i quali va disposto il più rigoroso regime penitenziario, perché, altrimenti, le finalità perseguite dalla legge verrebbero totalmente vanificate.
4. Quanto al preteso travisamento del fatto, a prescindere dalla considerazione che trattasi di doglianza prettamente di merito, non deducibile in questa sede (l'ordinanza impugnata ha parlato comunque di ruolo di spicco e non di vertice), in ogni caso anche la posizione non apicale del condannato in seno all'associazione non varrebbe a mutare la sostanza della decisione, dal momento che il regime differenziato è chiaramente applicabile anche agli esponenti mafiosi che non rivestano ruoli di capi.
Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso del AL deve essere respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2004
ERE EST IL PRESIDENTE IL CONSIGLI
" DEPOSITATA IN CANCELLERIA
21 GEN 2005
IL CANCELLIERE SA Pani