CASS
Sentenza 1 giugno 2026
Sentenza 1 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/06/2026, n. 20116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20116 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Brescia nel procedimento a carico di CU CC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/05/2025 del Tribunale di Mantova Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RI OR;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Fabrizio Vanorio, che ha chiesto l’annullamento parziale senza rinvio della sentenza impugnata e la rideterminazione della pena nella misura di anni tre e mesi uno di reclusione;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Mantova ha ritenuto l’imputato responsabile dei delitti ascritti ai capi da 1) a 3) della rubrica (afferenti i delitti di truffa aggravata, sostituzione di persona e di cui all’art. 497-bis cod. Penale Sent. Sez. 5 Num. 20116 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 31/03/2026 2 pen.), unificati dal vincolo della continuazione e, ritenuta la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, lo ha condannato alla pena di anni due e mesi nove di reclusione. 2.Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia deducendo erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla violazione dell’art. 99, terzo comma, cod. pen. poiché l’applicazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale comporta un aumento della metà della pena base e, dunque, poiché nella specie la pena base era stata determinata in anni due di reclusione, l’aumento per la recidiva avrebbe dovuto essere di un anno e non già di otto mesi di reclusione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il secondo comma dell’art. 99 cod. pen. stabilisce, infatti, per l’ipotesi di recidiva specifica infraquinquennale un aumento della pena pari alla metà, aumento che è doveroso anche nella sua entità qualora l’autorità giudiziaria ritenga, pur nell’esercizio della propria discrezionalità, di applicare la contestata recidiva. Il giudice di merito, pertanto, avrebbe dovuto, a fronte di una pena di due anni di reclusione, aumentare la stessa per effetto della recidiva di un anno e non di otto mesi. 3.Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., limitatamente al trattamento sanzionatorio, che deve essere determinato in anni tre di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, che determina in anni tre di reclusione. Così è deciso, 31/03/2026 Il Consigliere Estensore Il Presidente RI OR RO TE
udita la relazione svolta dal Consigliere RI OR;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Fabrizio Vanorio, che ha chiesto l’annullamento parziale senza rinvio della sentenza impugnata e la rideterminazione della pena nella misura di anni tre e mesi uno di reclusione;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Mantova ha ritenuto l’imputato responsabile dei delitti ascritti ai capi da 1) a 3) della rubrica (afferenti i delitti di truffa aggravata, sostituzione di persona e di cui all’art. 497-bis cod. Penale Sent. Sez. 5 Num. 20116 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 31/03/2026 2 pen.), unificati dal vincolo della continuazione e, ritenuta la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, lo ha condannato alla pena di anni due e mesi nove di reclusione. 2.Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia deducendo erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla violazione dell’art. 99, terzo comma, cod. pen. poiché l’applicazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale comporta un aumento della metà della pena base e, dunque, poiché nella specie la pena base era stata determinata in anni due di reclusione, l’aumento per la recidiva avrebbe dovuto essere di un anno e non già di otto mesi di reclusione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il secondo comma dell’art. 99 cod. pen. stabilisce, infatti, per l’ipotesi di recidiva specifica infraquinquennale un aumento della pena pari alla metà, aumento che è doveroso anche nella sua entità qualora l’autorità giudiziaria ritenga, pur nell’esercizio della propria discrezionalità, di applicare la contestata recidiva. Il giudice di merito, pertanto, avrebbe dovuto, a fronte di una pena di due anni di reclusione, aumentare la stessa per effetto della recidiva di un anno e non di otto mesi. 3.Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., limitatamente al trattamento sanzionatorio, che deve essere determinato in anni tre di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, che determina in anni tre di reclusione. Così è deciso, 31/03/2026 Il Consigliere Estensore Il Presidente RI OR RO TE