Sentenza 11 giugno 2007
Massime • 1
L'efficacia intimidatoria di una pistola scacciacani - sia per la somiglianza con una vera arma da fuoco, sia per l'effetto sonoro prodotto - è tale da configurare, in ipotesi di violenza privata commessa con la minaccia della scacciacani, l'aggravante dell'uso dell'arma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/06/2007, n. 31473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31473 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 11/06/2007
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1419
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 9058/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'UN ON, n. ad Atessa il 15 marzo 1972;
avverso la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila depositata il 2 novembre 2006;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. VIGLIETTA Gianfranco che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello dell'Aquila ha dichiarato ON D'UN colpevole del delitto di tentata violenza privata, così modificando la qualificazione giuridica del fatto, qualificato originariamente come violenza privata consumata ai danni di CO AN, minacciato con una pistola scacciacani perché si allontanasse dalla finestra di ST DA, moglie separata dell'imputato, in passato legata da una relazione sentimentale con AN.
Ricorre per cassazione ON D'UN e propone quattro motivi d'impugnazione.
Con il primo e il secondo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale e illogicità della motivazione, lamentando che i giudici del merito non abbiano adeguatamente considerato l'inidoneità della condotta, di esplosione in aria di un colpo di scacciacani, a coartare la volontà di CO AN, che difatti continuò a trattenersi nel piazzale antistante l'abitazione di ST DA, in attesa di poterla incontrare, sin quando alle due del mattino non intervennero i carabinieri, dai quali ottenne anche di poter parlare con la donna.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale e mancanza di motivazione in ordine all'elemento oggettivo del delitto di violenza privata.
Con il quarto motivo infine il ricorrente deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando l'ingiustificato diniego dell'esimente della legittima difesa.
Il ricorso è infondato.
È indiscusso infatti che D'UN ON minacciò AN CO con una pistola scacciacani per ottenerne l'allontanamento dall'abitazione di DA ST.
Il ricorrente sostiene che tale condotta fosse inidonea a integrare gli estremi della violenza privata, ma l'efficacia intimidatoria delle pistole scacciacani è riconosciuta in giurisprudenza, sia per la somiglianza con una vera arma da fuoco (Cass., sez. 5^, 11 marzo 2003, Carrozza, m. 224796) sia per l'effetto sonoro (Cass., sez. 5^, 13 marzo 1980, Geminian, m. 145259). Sussistono pertanto gli estremi della tentata violenza privata, come correttamente ritenuto dai giudici d'appello, perché la minaccia rivolta a AN CO non era fine a sè stessa ma era diretta a costringere ad allontanarsi (Cass., sez. 5^, 31 gennaio 1991, Napoli, m. 186479).
Nè questa condotta può essere considerata giustificata dalla legittima difesa, perché, AN, limitandosi ad attendere DA ST fuori dell'uscio di casa, non arrecava alcuna offesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2007