Sentenza 13 luglio 2007
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'iscrizione del difensore nell'albo speciale di cui all'art. 81 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) costituisce presupposto necessario per l'assunzione dell'incarico e per la conseguente liquidazione del compenso, anche se l'ammissione al patrocinio medesimo sia avvenuta prima dell'entrata in vigore del citato testo unico, purchè dopo quella della legge 29 marzo 2001 n. 134, che, istituendo il predetto albo, ha implicitamente comportato la necessità dell'iscrizione allo stesso quale condizione per l'assunzione della difesa fiduciaria di colui che è stato ammesso a tale patrocinio (v. Corte cost. n. 299 del 2002).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/07/2007, n. 34290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34290 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 13/07/2007
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 1384
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 027395/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA di SANTA MARIA CAPUA VETERE;
nei confronti di:
1) AVV. MARRUCCELLI MICHELA;
2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZA;
avverso ORDINANZA del 16/03/2005 TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOVARESE FRANCESCO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del locale Tribunale, emessa il 16 marzo 2005, con la quale rigettava una sua opposizione avverso il decreto di liquidazione di alcuni onorari all'avv. CC HE, deducendo quali motivi la violazione della L. n. 217 del 1990, art. 17 bis, introdotto dalla L. n. 134 del 2001 e D.P.R. n. 115 del 2002, art. 81, in quanto alcun compenso professionale era liquidabile, poiché il legale non era iscritto nello speciale elenco di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 80 e 81, introdotto dalla citata L. del 2001. Con memoria,
depositata in data 1 febbraio 2007, l'avv. CC faceva rilevare l'infondatezza del ricorso, poiché l'obbligo di nominare quale difensore quello iscritto nello speciale albo da parte del cittadino ammesso al patrocinio dei non abbienti è stato introdotto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 81, sicché, in base al principio "tempus regit actum", era inapplicabile detta disciplina ad un incarico conferito in seguito ad un decreto di ammissione del 13 dicembre 2001, anteriore all'entrata in vigore di detta disposizione avvenuta in data 1 luglio 2002, mentre in base alla norma del titolo 9 del citato D.P.R. rimaneva valida l'ammissione al gratuito patrocinio deliberata secondo le precedenti leggi. Peraltro, aggiungeva che, ove si attribuisse efficacia retroattiva all'art. 81 cit., si dovrebbe ritenere sussistente la medesima per la L. n. 25 del 2005, che ha ridotto ad anni due di iscrizione all'albo avvocati il termine di sei richiesto per chiedere l'iscrizione a detto speciale elenco, sicché, essendo ora iscritta nell'elenco, non sarebbe più invocabile il citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 81. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio in uno con il decreto di liquidazione degli onorari.
Occorre preliminarmente rilevare che la memoria depositata è sottoscritta da avvocato non cassazionista in violazione dell'art.613 c.p.p. (Cass. sez. un. 16 febbraio 2007 n. 6818, Inzerillo),
sicché non può essere ritenuta ricevibile, giacché ha il valore di una missiva.
Non ignora il collegio l'esistenza di difformi indirizzi (Cass. sez. 1, 28 ottobre 2003 n. 40893 rv. 227040; Cass. sez. 4, 3 giugno 2005 n. 20888, P.G. in proc. Tramontano non massimata;
Cass. sez. 4, 19 maggio 2006 n. 17367 rv. 233951; Cass. sez. 4, 15 marzo 2007 n. 10929, Cramis, non massimata), secondo cui, almeno fino all'entrata in vigore del D.P.R. n. 115 del 2002, l'iscrizione all'albo speciale non costituisce condizione necessaria per essere nominato difensore del soggetto ammesso al patrocinio a carico dello Stato, perché non abbiente, e neppure perché il legale nominato percepisca gli onorari.
Infatti, indipendentemente dalla piena compatibilità costituzionale delle limitazioni poste per la scelta del difensore da parte di chi è ammesso al patrocinio dei non abbienti (Corte Cost. ord. n. 299 del 2002 con riguardo all'elenco ex L. n. 134 del 2001 ed ord. n. 374 del 2003 e n. 387 del 2004 con riferimento al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 80 ed 81 e Cass. sez. 3, 20 novembre 2002, D'Angelo rv.
223255), già alcune voci dottrinali avevano evidenziato come il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 80, utilizzando il termine "può" e non "deve", aveva nella sostanza lasciato immutato il principio stabilito dalla L. n. 217 del 1990, art. 9 e ribadito dalla L. n. 134 del 2001, della libertà di scelta del difensore, avvalorando detta esegesi con un'interpretazione sistematica della disciplina in relazione all'art. 82, comma 2, D.P.R. cit., il quale nega il diritto alle spese ed all'indennità di trasferta nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un altro distretto diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere il merito o dinanzi al quale pende il processo senza operare alcun riferimento allo speciale elenco, che assume la funzione di offrire un'indicazione di "selezione dei patrocinatori garantita tanto dall'attitudine ed esperienza maturate in ragione di una sperimentata anzianità professionale, quanto dalla correttezza deontologica, comprovata dall'assenza di sanzioni disciplinari requisiti la cui disanima è rimessa al consiglio dell'ordine degli avvocati" (Corte Cost. ord. n. 299 del 2002 cit.). Tale analisi ermeneutica sarebbe confortata dalla possibilità della persona ammessa al patrocinio dei non abbienti a carico dello Stato di confermare quale proprio difensore di fiducia quello sceltogli di ufficio (art. 103 D.P.R. cit.), sicché, attesi i differenti requisiti per l'iscrizione ai due elenchi (vedi L. n. 60 del 2001 per quelli di ufficio e D.P.R. cit. e L. n. 134 del 2001 per gli altri abilitati al patrocinio dei non abbienti), anche se ora in parte resi omogenei dalla L. n. 25 del 2005, sarebbe possibile che quello prescelto non sia iscritto nello speciale elenco di cui agli artt. 80 ed 81 D.P.R. cit..
Inoltre, il principio della libertà di scelta è ritenuto contenuto dalla dottrina prevalente nella L. n. 217 del 1990, art. 15 duodecies, introdotto dalla L. n. 134 del 2001, ma non riprodotto nel D.P.R. n. 115 del 2002, sicché l'obbligatorietà di detta iscrizione non potrebbe discendere dalla citata legge. Pertanto, almeno fino all'entrata in vigore del citato D.P.R., l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato avrebbe natura di canale alternativo per la libera scelta del difensore e non quello di vero e proprio albo speciale nel cui ambito obbligatoriamente effettuare la nomina. Tale indirizzo, peraltro, si differenzia in ordine all'interpretazione del principio "tempus regit actum", giacché alcune pronunce ritengono di applicare la nuova disciplina con riferimento alla liquidazione delle singole prestazioni (Cass. sez. 4, n. 10929 del 2007, Cramis cit.) o al grado di giudizio concluso (Cass. sez. 4, 19 maggio 2006 n. 17367 rv. 233951) oppure agli effetti degli atti processuali compiuti con l'osservanza della normativa previgente, con riferimento non al singolo atto processuale, bensì a quello di nomina che spiega il suo effetto per tutto il processo, fatte salve le eventuali decadenze, revoche o sostituzioni (vedi anche D.P.R. n. 115 del 2002, art. 279). Tuttavia l'orientamento prevalente (Cass. sez. 4, 14 febbraio 2004, n. 698, non massimata ma in Cass. pen. 2004, 4107 con nota contraria di L. Di Paola;
Cass. sez. 1, 3 giugno 2004 n. 25105 rv. 228140; Cass. sez. 4, 29 dicembre 2004 n. 49856 rv. 230290; Cass. sez. 4, 30 settembre 2005 n. 35236 rv. 232578 e Cass. sez. 4, c.c. 7 giugno 2007, afferente al medesimo legale, CC HE) anche se riprende in maniera tralaticia le argomentazioni delle prime due decisioni, appare confermato dalle tre ordinanze della Corte Costituzionale su richiamate. Infatti, "in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'iscrizione del difensore nell'albo speciale di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 81 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) costituisce presupposto necessario per l'assunzione dell'incarico e per la conseguente liquidazione del compenso, anche se l'ammissione al patrocinio medesimo sia avvenuta prima dell'entrata in vigore del citato testo unico, purché dopo quella della L. 29 marzo 2001, n.134, in quanto l'art. 17 bis di quest'ultima, pur essendosi limitato ad istituire il predetto albo speciale, ha comportato in modo implicito, ma inequivocabile, la necessità dell'iscrizione ad esso quale condizione per l'assunzione della difesa fiduciaria di chi è stato ammesso a tale patrocinio, come riconosciuto con ordinanza n. 299 del 2002 della Consulta. Infatti, che questa fosse l'"intentio legis", secondo questo orientamento, risulta da evidenti considerazioni logiche e sistematiche, perché, se così non fosse, la norma introdotta sarebbe priva di significato concreto. Peraltro, la Corte Costituzionale nella decisione n. 299 del 2002, ha espressamente dato atto della avvenuta istituzione, con la L. n. 134 del 2001, art. 17 bis, di "uno speciale elenco nell'ambito del quale l'imputato,
istante per l'ammissione al patrocinio dello Stato, possa nominare il proprio difensore" ed affermato che il sistema così delineato, "oltre a non travalicare la soglia della ragionevolezza nell'esercizio di discrezionalità legislativa, non pone, in violazione dell'art. 24 Cost., comma 3, alcuna concreta limitazione all'esplicazione del diritto di difesa: quest'ultimo, seppure da intendersi anche come diritto di scegliere liberamente il proprio difensore, non appare vulnerato in tutte le ipotesi in cui - come nel caso dello speciale elenco previsto dalla norma censurata - risulti comunque assicurata una ampia possibilità di scelta del difensore tra i difensori iscritti, proprio in quanto la garanzia costituzionale della difesa non esclude, quanto alle sue modalità, la competenza del legislatore di darvi attuazione sulla base di scelte discrezionali non irragionevoli". La ricostruzione interpretativa del sistema determinatosi a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 134 del 2001, art. 17 bis porta alla conclusione non si versi in ipotesi di interpretazione retroattiva (pacificamente non consentita) del D.P.R. n. 115 del 2002" (Cass. sez. 1, 3 giugno 2004 n. 25105 rv. 228140). "Nè può equipararsi l'albo degli avvocati per il gratuito patrocinio a quello per i difensori di ufficio, essendo diverse le finalità e la ratio, ed essendo richiesti per legge, per l'iscrizione all'albo per il patrocinio a spese dello Stato, determinati e specifici requisiti" (Cass. sez. 4, 29 dicembre 2004 n. 49856 rv. 230290 senza particolare approfondimento sul punto, nonostante Corte Cost. ord. n. 374 del 2003 avesse già affermato che il meccanismo così delineato non travalica la soglia della ragionevolezza nell'esercizio della discrezionalità legislativa anche in comparazione con la disciplina della difesa d'ufficio dettata dalla L. 6 marzo 2001, n. 60). Occorre, inoltre, rilevare che l'impostazione, espressa dalla Corte Costituzionale nell'ordinanze nn. 299 del 2002, n. 374 del 2003 e n. 387 del 2004, è stata effettuata in via parentetica ed in base alla prospettazione fornita dal giudice remittente e mira ad escludere, secondo quanto ha già espresso in relazioni ad altre limitazioni sussistenti nella disciplina predisposta per il patrocinio dei non abbienti (ex. gr. sent. n. 394 del 2000 ed ord. n. 139 e 389 del 2002), la violazione dei parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto la disciplina è ragionevolmente orientata ad assicurare la migliore qualità e dignità della prestazione e non pone alcuna concreta limitazione all'esplicazione del diritto di difesa, inteso come comprensivo anche del diritto di scegliere liberamente il proprio difensore, dato che esso assicura comunque all'interessato un'ampia "facultas erigendi" nell'ambito degli avvocati iscritti negli elenchi, divenuta maggiore dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 25 del 2005 con la riduzione del periodo di iscrizione all'albo degli avvocati e la delimitazione delle sanzioni disciplinari rilevanti per impedire l'accesso all'elenco in parola. Dette pronunce della Consulta affermano, pure, che la L. 30 luglio 1990, n. 217, art. 17 bis è norma i cui contenuti sono stati successivamente ripartiti senza variazioni di sostanza, nella D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 80 e 81, dimostrando una continuità
normativa con la pregressa disciplina in modo da escludere ogni violazione dell'art. 76 Cost.. Ed invero l'ordinanza n. 299 del 2002 della Corte Costituzionale si riferisce alla L. n. 134 del 2001 ed al solo elenco e, come rilevato, attiene ai profili di ragionevolezza e di tutela del diritto di difesa derivanti dall'introduzione del predetto elenco, mentre le ordinanze n. 374 del 2003 e n. 387 del 2004 concernono la disciplina del D.P.R. n. 115 del 2002 e precisamente degli artt. 80 ed 81 ritenendo conforme ai parametri costituzionali degli artt. 3, 24 e 76 Cost. l'onere di scegliere il legale tra quelli iscritti in detto elenco e soprattutto affermano che la L. 30 luglio 1990, n. 217, art.17 bis sia norma i cui contenuti sono stati successivamente ripartiti senza variazioni di sostanza, nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 80 e 81. Pertanto, nella prima ordinanza la Corte Costituzionale si riferisce all'istituzione dell'elenco di cui alla L. n. 134 del 2001 e solo nelle successive sostiene il principio della piena compatibilità dell'onere di scelta da detto elenco con il diritto di difesa, anche se, poi, aggiunge, al fine di eliminare ogni dubbio sulla compatibilità di questa disciplina con i contenuti della legge delega, come la L. 30 luglio 1990, n. 217, art. 17 bis, introdotto dalla L. n. 134 del 2001 sia norma i cui contenuti sono stati successivamente ripartiti senza variazioni di sostanza, nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 80 e 81 senza discutere sul principio espresso dall'art. 15 duodecies, introdotto dalla stessa legge se non in materia implicita.
Peraltro, non appare prospettabile una violazione della legge delega in ordine all'esclusione di tale possibilità di libertà di scelta, che si farebbe discendere dalla più articolata formulazione del D.P.R. n. 115 del 2002, poiché detta disciplina verrebbe chiarita ed esplicitata dalla citata normativa, giacché la previsione di detto elenco, seppure con difformità interpretative e formule aperte era stabilita dalla L. n. 134 del 2001. Ed invero, il testo unico in oggetto rientra tra quelli diretti al riordino e all'armonizzazione delle norme legislative e regolamentari nelle materie elencate dalle leggi annuali di semplificazione, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lett. b) della delega. La materia delle spese di giustizia è prevista dalla stessa L. n. 50 del 1999, come modificata dalla L. n. 340 del 2000, art. 1,
precisamente nell'allegato 1, numeri 9, 10 e 11. Per tutti i testi unici della specie suddetta, i criteri e i principi direttivi sono individuati nell'elenco del comma 2 del citato art. 7, anche mediante il rinvio ai criteri fissati dalla L. n. 59 del 1997, art. 20. Il legislatore delegante ha fissato i limiti di intervento del Governo nell'effettuazione dell'opera di riordino e armonizzazione della disciplina esistente attraverso criteri direttivi finalizzati a tale obiettivo, non occorrendo criteri direttivi di merito specifici per ciascuna materia delegata. Perciò, con riferimento alla pretesa violazione dell'art. 76 Cost., "se l'obiettivo è quello della coerenza logica e sistematica della normativa, il coordinamento non può essere solo formale, come non ha mancato di sottolineare anche il Consiglio di Stato nel parere espresso nel corso della procedura di approvazione del testo unico. Inoltre, se l'obiettivo è quello di ricondurre a sistema una disciplina stratificata negli anni, con la conseguenza che i principi sono quelli già posti dal legislatore, non è necessario che sia espressamente enunciato nella delega il principio già presente nell'ordinamento, essendo sufficiente il criterio del riordino di una materia delimitata. Entro questi limiti il testo unico poteva innovare per raggiungere la coerenza logica e sistematica" (Corte Cost. sent. nn. 52 e 53 del 2005) e, nel caso di specie, ha individuato nell'inclusione nell'elenco degli avvocati ammessi ad esercitare il patrocinio dei non abbienti una condizione ed un requisito per ottenere la liquidazione degli onorari, al fine di rendere la disciplina più coerente nel suo complesso e in sintonia con l'evolversi dell'ordinamento.
Pertanto, non è richiamabile, in alcuna ipotesi, un'interpretazione adeguatrice e non sono prospettabili vizi di legittimità costituzionale, ne' sussiste alcuna retroattività di disciplina.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed il provvedimento di liquidazione degli onorati emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sezione distaccata di Piedimonte Matese in data 15 dicembre 2004. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2007. Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2007