Sentenza 16 maggio 2003
Massime • 1
Nell'arbitrato irrituale, il lodo può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame (c.d. errore di fatto), e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti (c.d. errore di giudizio); con la conseguenza che il lodo irrituale non è impugnabile per "errores in iudicando" (come è invece consentito, dall'ultimo comma dell'art. 829 cod. proc. civ., quanto al lodo rituale), neppure ove questi consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti, che ha dato origine al mandato agli arbitri; ne', più in generale, il lodo irrituale è annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale o, a maggior ragione, per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e non conforme alle aspettative della parte impugnante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/05/2003, n. 7654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7654 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.D.A.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI, in persona del Presidente pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA GRAMSCI 36, presso l'Avvocato ANTONINO CATAUDELLA, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato LUCIANO DI PASQUALE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
EFIMDATA SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 13705/00 proposto da:
EFIMDATA SPA ORA EFIMPIANTI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del liquidatore pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 28, presso l'avvocato GIUSEPPE BERNARDI, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine (nuovo atto di costituzione del 3/7/01);
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
INPDAI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1938/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 17/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2003 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
uditi per i ricorrenti gli Avvocati Cataudella e Di Pasquale che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Bernardi che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
assorbito il ricorso incidentale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma con sentenza dell'11 febbraio 1993,respingeva l'opposizione proposta dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (I.N.P.D.A.I.) contro il decreto del 2 dicembre 1991,con cui il Presidente dello stesso Tribunale aveva ingiunto il pagamento in favore della s.p.a. EF della complessiva somma di L. 15.640.443.000, oltre interessi legali in forza di un lodo irrituale sottoscritto il 9 luglio 1991 che a detta società aveva riconosciuto l'ulteriore compenso di L. 12.776.400.000 per l'incarico espletato di predisporre un sistema informatico per la gestione delle funzioni e dei servizi dell'ente, come tra le parti stabilito con contratto del settembre 1985. L'impugnazione dell'I.N.P.D.A.I. è stata respinta dalla Corte di appello di Roma, che con sentenza del 17 giugno 1999 ha osservato:
a)che in ordine al primo errore dedotto in merito alla determinazione del valore attribuito dalle parti a ciascun statement in linguaggio Cobol, il lodo non lo aveva commesso avendo tenuto presente la percentuale di istruzioni scaturita dall'opera dell'EF e quella proveniente dall'apporto del Consorzio elaborazione dati dello stesso I.N.P.D.A.I. e perciò diviso il compenso complessivamente pattuito per il solo numero di statement fornito dalla società; b)che il secondo errore inerente ai dati considerati per fissare il prezzo di mercato degli statement aggiuntivi non era sostenibile in base alla stessa prospettazione dell'ente che aveva addebitato agli arbitri non di aver assunto l'inesistenza di situazioni realità di aver utilizzato un giudizio di analogia, omettendo di considerare e valutare elementi importanti;
c) che anche l'errore circa l'offerta EF del 10.4.1985 non era ricavabile dall'erronea interpretazione del contratto intercorso tra le parti, neppure sotto il profilo che la stessa comporterebbe comunque una falsa rappresentazione del contenuto del negozio;
d) che la denunciata disparità di trattamento per la mancata rivalutazione dell'apporto della Consed alla realizzazione del sistema, rispetto a quanto effettuato con altri importi appariva al più frutto di dimenticanza ed atteneva al processo logico seguito dagli arbitri, perciò non censurabile in sede giurisdizionale.
Per la cassazione della sentenza, l'I.N.P.D.A.I. ha proposto ricorso per 4 motivi;
cui resiste con controricorso la soc. EF che ha a sua volta formulato ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi vanno, anzitutto, riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. perché proposti contro la medesima sentenza.
Con il primo motivo di quello principale, l'I.N.P.D.A.I.,denunciando violazione degli art. 1427 e 1430 cod. civ., 360 n. 3 cod. proc. civ., deduce che gli Arbitri avevano rilevato che l'intero progetto avrebbe dovuto eseguirsi su circa 700.000 istruzioni Cobol;
che quello effettivamente realizzato aveva subito un notevole ampliamento, essendo risultato pari a 619.400 istruzioni Ideal, oltre a 196.000 Cobol;
che, per il numero di istruzioni corrispondenti al pattuito più un sesto dovesse applicarsi il prezzo desumibile dal contratto e per l'eccedenza quello risultante dai valori medi di mercato;
che l'importo contrattuale risultava di L.
3.141.876.000 e quello degli statments desumibile dal contratto di L. 6.000,con il risultato di 523.646 statments da valutare, appunto a L.
6.000 ciascuno. Laddove le parti avevano previsto la realizzazione di un sistema di 700.000 statments ed un importo contrattuale di L.
2.948.790.500 con la conseguenza che il corrispettivo per singolo statment non poteva determinarsi che eseguendo la divisione tra i due dati e risultare pari a L. 4213 per istruzione, rendendo evidente l'illogicità del risultato cui era pervenuto il lodo, sicuramente frutto di un errore di calcolo che lo rendeva annullabile ai sensi dell'art.1430 cod. civ. E, tuttavia, la Corte di appello aveva legittimato siffatto errore attraverso una propria interpretazione della volontà dei contraenti che muoveva dalla lettera 5 settembre 1985 di accettazione dell'EF in cui si stabiliva la percentuale del concorso dell'I.N.P.D.A.I. nel programma attraverso la Consed, fissandola nella misura del 30% e procedendo con propri conteggi del tutto estranei sia all'iter argomentativo degli arbitri, sia alla comune volontà delle parti contraenti circa il criterio con cui valutare l'apporto di ciascuna nella realizzazione de sistema.
Con il secondo motivo, deducendo violazione delle stesse norme, si duole che la Corte di appello non abbia rilevato neppure gli errori in cui era incorso il lodo nella determinazione del prezzo con cui compensare gli statements extracontrattuali, applicando per analogia due contratti di enti pubblici che pur si riferivano a sistemi informatici di dimensioni diverse e trascurando dati emergenti dallo stesso contratto tra i quali una precedente richiesta di pagamento dell'EF che ad essi aveva attribuito un prezzo inferiore;
e che non abbia motivato neppure in ordine alla conoscenza da parte del collegio arbitrale di detta richiesta ed alle diversità esistenti tra il presente contratto e quelli ritenuti analoghi. Con il terzo motivo, deducendo altra violazione dell'art. 1427 cod. civ. lamenta che la Corte territoriale non abbia rilevato altro errore di fatto commesso dal lodo nel ritenere che le parti nel prevedere la realizzazione di 700.000 istruzioni avessero avuto riguardo a statments Cobol e non a statements Ideal: a tal fine limitando l'esame degli atti al solo allegato 1 alla lettera del 10 aprile 1985 EF e non considerando anche la lettera di incarico dell'I.N.P.D.A.I., con conseguente disapplicazione della disposizione dell'art. 1363 cod. civ. che impone l'interpretazione congiunta di tutte le clausole contrattuali.
Con il quarto motivo, denunciando ulteriore violazione dell'art. 1427 cod. civ., nonché difetto di motivazione, censura la sentenza impugnata perché dopo avere dato atto che gli arbitri avevano rivalutato alla data del lodo tutte le poste tranne l'apporto CONSED quantificato in L.
1.740.593.000 e riconosciuto che si era trattato di una dimenticanza fonte di disparità di trattamento, ha dichiarato la doglianza inammissibile perché inerente al procedimento logico di determinazione del compenso, senza considerare che anche le dimenticanze, traducendosi in carente rappresentazione della realtà sono atte a provocare errori di giudizio.
I suesposti motivi, da esaminare congiuntamente per la loro intima connessione, sono infondati.
Entrambi i giudici di merito hanno rilevato senza alcuna contestazione delle parti al riguardo: 1) che il dibattito tra di esse attiene ad un arbitrato irrituale, conseguente ad un compromesso concluso tra le parti in data 6 dicembre 1990 con il quale avevano dato mandato agli arbitri di definire l'ulteriore compenso dovuto alla soc. EF per l'avvenuta realizzazione del sistema informatico per la gestione delle funzioni e dei servizi dell'I.N.P.D.A.I. come da contatto stipulato nel 1985; 2) che essendo il lodo libero un atto di volontà nell'ambito di siffatto contratto ed avendo, quindi, valore negoziale, non è impugnabile a norma dell'art. 827 cod. proc. civ., bensì per i soli motivi previsti dalla legge come causa di nullità o annullabilità del negozio, ed in special modo del contratto di mandato: ossia per incapacità delle parti che lo hanno conferito, o per vizi del consenso (errore sostanziale o di fatto, violenza e dolo) delle parti medesime e degli arbitri loro mandatari, nonché eccesso dai limiti dell'incarico; 3) che con particolare riguardo ai vizi del consenso, l'errore deducibile come causa di annullamento della determinazione degli arbitri deve presentare, a norma dell'art. 1428 c.c. i requisiti della essenzialità e della riconoscibilità e vertere su taluno degli elementi indicati nell'art. 1429 c.c., che le parti abbiano debitamente prospettato agli arbitri stessi;
per cui la formazione della loro volontà risulta deviata da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà, per non avere gli arbitri preso visione degli elementi (o di taluni elementi) della controversia o per averne supposti altri inesistenti ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici e viceversa. Da questi principi consegue che, dovendo l'errore riguardare la percezione, da parte degli arbitri, degli elementi e dei dati di fatto sottoposti al loro esame dai soggetti che stipularono il compromesso e non, invece, le loro determinazioni, posto che costoro non esprimono una propria volontà negoziale, ma danno contenuto a quella delle parti, non assume rilievo la deviazione inerente alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati da essi esattamente percepitile cioè il cd. errore di valutazione o di giudizio, attinente al convincimento reso dagli arbitri in esito alla valutazione degli elementi acquisiti, ovvero gli errori di diritto concernenti la stessa disciplina applicabile al caso concreto per la risoluzione della controversia.
Per cui, il lodo irrituale non è impugnabile per "errores in iudicando", come è invece è consentito dall'ultimo comma dell'art. 829 cod. proc. civ. per l'arbitrato rituale, neppure ove consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti che ha dato origine al loro mandato;
e non è più in generale annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale, ne' a maggior ragione per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e comunque non conforme alle aspettative della parte impugnante (Cass. 11678/2001; 2802/1995; 8046/1994; 12725/1992). Alla stregua di queste considerazioni risulta palese l'inconsistenza degli ultimi due motivi del ricorso in base alla stessa prospettazione dell'I.N.P.D.A.I. che nel terzo ha espressamente addebitato alla Corte di appello di non aver rilevato la violazione del canone di interpretazione complessiva delle clausole contrattuali di cui all'art. 1363 cod. civ. in cui erano incorsi gli arbitri isolando una specifica clausola della lettera 10 aprile 1985 dell'EF, contenente il riferimento a statments Cobol;
ed interpretandola separatamente dalle altre, nonché dalla lettera di incarico della controparte del 5 settembre 1985, nelle quali, invece, le parti dimostravano di scegliere il linguaggio Ideal. Mentre con il quarto motivo lamenta che la sentenza impugnata abbia dato atto della dimenticanza degli arbitri in ordine alla mancata - e non motivata - rivalutazione dell'apporto Consed pur quantificato nella misura di L.
1.740.593.000 a fronte della compiuta rivalutazione di tutte le altre poste alla data del lodo;
e che tuttavia non abbia rilevato l'errore che la stessa aveva provocato. Pertanto, a nulla rileva che in entrambi i casi l'ente abbia ricollegato l'errore dedotto ad una carente o falsa rappresentazione della realtà da parte degli Arbitri, una volta che non ha posto in discussione che costoro abbiano giudicato in base alle risultanze documentali offerte dalle parti;
e che nella prima ipotesi ha ad essi addebitato ignoranza del precetto fondamentale contenuto nell'art. 1363 cod. civ. e nel secondo una colposa omissione derivante da dimenticanza o disattenzione circa il criterio di calcolo applicato per tutte le altre poste. Tanto nell'una quanto nell'altra fattispecie, infatti, l'errore, come correttamente osservato dalla Corte territoriale, attiene al procedimento logico di interpretazione e ricostruzione di detti elementi istruttori pacificamente acquisiti nella considerazione del collegio arbitrale, di cui non è consentito il riesame;
e non muta la sua natura in funzione della tipologia di colpa che lo ha provocato, dalla quale, anzi, prescinde del tutto, posto che l'errore di giudizio non consente l'annullamento del lodo neppure nell'ipotesi in cui la violazione del canone di ermeneutica e la disapplicazione della rivalutazione siano state volontarie: a meno che esso non dia luogo a manifesta iniquità, che sia ricollegabile a dolo degli arbitri, dato che tale fattispecie, nel caso neppure prospettata dalle parti, viziandone il processo formativo della determinazione volitiva rientra, per altro verso nella categoria dei vizi del consenso di cui all'art. 1427 cod. civ. Le medesime considerazioni valgono per la censura relativa ai dati posti dal lodo a fondamento dell'accertato prezzo di mercato da applicare agli statements aggiuntivi (2 motivo): in ordine alla quale la sentenza impugnata ha affermato che l'ente aveva addebitato agli Arbitri non già di averne compiuto la determinazione in base ad elementi inesistenti nè, per converso, di aver considerato inesistenti situazioni che erano invece, reali, ma di aver trascurato elementi fattuali rilevanti, e cioè una stessa richiesta di pagamento da parte dell'EF del 20 novembre 1989, nonché la qualità dell'attività prestata dalla società; ed averne privilegiato altri di per sè irrilevanti, quali due contratti di enti pubblici aventi ad oggetto sistemi informatici, in tal modo compiendo una cattiva scelta degli elementi istruttori da utilizzare fra quelli a loro disposizione.
Siffatta affermazione non è contestabile in sede di legittimità in quanto è il risultato dall'apprezzamento delle circostanze di fatto rilevanti per il giudizio, ossia di un compito istituzionalmente riservato al collegio arbitrale. Sicché rimane in forza di essa accertato in modo intangibile che il criterio di valutazione applicato costituisce il punto d'arrivo di un'indagine ermeneutica degli arbitri, e non la conseguenza di fatti o di circostanze in realtà insussistenti: rimane accertato, cioè, che gli arbitri non hanno percepito dati materiali diversi da quelli esistenti e li hanno interpretati in un modo che l'istituto ricorrente ritiene erroneo.
Ne deriva che anche questo errore denunciato dall'ente rientra nella categoria di quelli di giudizio (e non in quella degli errori di fatto) in quanto sarebbe stato determinato, per un verso, da un vizio di valutazione della corrispondenza intercorsa tra le parti, e, per altro verso dal ricorso per determinare il prezzo degli statements in esame ad indici parametrici erroneamente ritenuti "analoghi" pur in mancanza dei presupposti necessari per configurare l'analogia onde avvalersene nella fattispecie;
e ne deriva altresì che tale risultato non muterebbe neppure se si rivelassero fondati i rilievi dell'I.N.P.D.A.I. alla sentenza impugnata di non aver accertato se il collegio arbitrale avesse compreso le differenze fra il contratto in oggetto e quelli applicati per analogia;
ne' se avesse opportunamente considerato la valenza della richiesta di pagamento EF fra tutti i dati (pacificamente: cfr. pag.
4-7 del ricorso) in suo possesso: posto che l'errore di giudizio abbraccia qualsiasi deviazione attinente alla valutazione degli elementi di fatto comunicati agli arbitri e da questi acquisiti e, quindi (per quel che interessa), non soltanto l'ipotesi in cui detti elementi siano stati erroneamente interpretati ed utilizzati, ma anche quella in cui non siano stati sufficientemente considerati o addirittura trascurati del tutto, quale che sia la ragione dell'omissione; che nella specie, dunque, seppure accertata dalla Corte di appello, non avrebbe consentito l'annullamento del lodo. A maggior ragione risulta infondata - ed in parte inammissibile - la doglianza relativa all'eccessivo valore attribuito dal collegio arbitrale a ciascuno statement in linguaggio Cobol che l'I.N.P.D.A.I.
ha ritenuto di dimostrare trascrivendo, da un lato il complesso procedimento seguito dagli arbitri per determinarlo e rilevandone le numerose illogicità culminate nell'utilizzazione di un numero di statements diverso da quello previsto dagli stessi contraenti;
e concludendo, dall'altro, che siffatto risultato denotava un errore di calcolo del lodo, non rilevato dalla sentenza impugnata, che non aveva, invece, provveduto per ottenere il compenso dovuto per ciascuna istruzione, alla semplice divisione dei due dati certi esistenti nel contratto (corrispettivo e numero di statements stabilito dalle parti).
La Corte territoriale, infatti, dopo aver richiamato al riguardo la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto che anche tale errore "se sussistente non era consistito in una falsa rappresentazione della realtà, ma ha natura interpretativa" (pag. 5), e la censura dell'INPDAI che insisteva nel qualificarlo errore di fatto, ha respinto l'impugnazione dell'ente considerandola "del tutto infondata" (pag. 9) e perciò riaffermando la correttezza della valutazione compiuta dai primi giudici che lo avevano incluso, al pari degli altri errori denunciati dall'Istituto, fra gli errori di giudizio;
per i quali il lodo irrituale non è impugnabile. E tuttavia, in merito a detto errore ha ritenuto di dimostrare che non sussisteva neppure in base ad una propria valutazione delle risultanze istruttorie, del tutto autonoma da quella seguita dal collegio arbitrale, in conseguenza della quale è pervenuta ad attribuire a ciascuno statement il valore di L. 6.018, assolutamente prossimo a quello "desunto" dal collegio arbitrale, per tale ragione considerato del tutto corretto.
Ora, l'istituto ricorrente ha censurato la legittimità di siffatta valutazione sia perché in contrasto con le stesse considerazioni premesse dalla Corte di appello in ordine all'inoppugnabilità del lodo irrituale per errori concernenti l'interpretazione della volontà contrattuale, sia per la sua intrinseca illogicità attestata dal diverso criterio non concernente la determinazione degli statements con cui gli arbitri avevano quantificato l'apporto dell'INPDAI attraverso l'opera del proprio Consorzio elaborazione dati (CONSED) alla realizzazione del sistema informatico, determinandolo nella misura di L. 1.740.593.000 (impugnato dall'ente soltanto per la sua mancata rivalutazione alla data del lodo). Ma non ha censurato la premessa che trattavasi di errore di valutazione, così come aveva affermato il Tribunale, se non sotto il profilo che la determinazione arbitrale del corrispettivo in questione fosse "frutto di un errore di calcolo" (pag. 8 del ricorso); che nel caso non ha alcun pregio ricorrendo lo stesso secondo la giurisprudenza di questa Corte quando siano chiari e sicuri i presupposti numerici di un'operazione aritmetica eseguita in modo sbagliato per inesperienza o disattenzione, e non quando se ne contesti l'esatta determinazione o addirittura il procedimento seguito dagli arbitri che a questa ha condotto, come ha fatto l'INPDAI, come si è già detto, riportandolo (pag. 4-6) e rilevandone le incongruenze logico-giuridiche (pag. 6 - 8): in quanto anche in tal caso l'errore si risolve in un vizio logico della valutazione da costoro operata nonché della motivazione del lodo, non impugnabile allorché lo stesso ha natura libera (Cass. 8946/2000; 9689/1999; 3228/1995).
Pertanto, dichiarato assorbito il ricorso incidentale, quello principale deve essere interamente respinto.
Ritiene il collegio che sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta quello principale ed assorbito il ricorso incidentale, dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2003