Cass. civ., sez. I, sentenza 16/05/2003, n. 7654
CASS
Sentenza 16 maggio 2003

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Nell'arbitrato irrituale, il lodo può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame (c.d. errore di fatto), e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti (c.d. errore di giudizio); con la conseguenza che il lodo irrituale non è impugnabile per "errores in iudicando" (come è invece consentito, dall'ultimo comma dell'art. 829 cod. proc. civ., quanto al lodo rituale), neppure ove questi consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti, che ha dato origine al mandato agli arbitri; ne', più in generale, il lodo irrituale è annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale o, a maggior ragione, per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e non conforme alle aspettative della parte impugnante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 16/05/2003, n. 7654
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7654
    Data del deposito : 16 maggio 2003

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