Sentenza 10 ottobre 2005
Massime • 1
È atto pubblico la proposta di delibera formulata dal sindaco, posto che proviene, pur come atto interno, da un organo che opera sulla base della specifica competenza funzionale e concorre a realizzare l'atto conclusivo, costituente la manifestazione del potere pubblicistico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/10/2005, n. 44020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44020 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 10/10/2005
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1962
Dott. DI TOMMASI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 035153/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI TO, N. IL 09/08/1956;
avverso SENTENZA del 06/11/2000 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V. Geraci che ha concluso per l'ann.to s.r. capo d)(fatto non cost. reato);
Rigetto nel resto.
Udito il difensore Avv. D'OTTAVIO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ZO LV è stato condannato dal Tribunale di Vibo Valentia per abuso d'ufficio, falso ideologico continuato in atto pubblico e truffa, per avere, quale sindaco del Comune di Nicotera, in concorso con ZZ AS, titolari della Pulivibo s.n.c., proposto l'adozione della delibera di Giunta n. 193 del 16/07/1992, con la quale veniva affidato alla ditta citata il servizio di pulizia straordinaria del territorio comunale, per la durata di gg. 40. La proposta era falsa, poiché attestava, contrariamente al vero, che il sindaco aveva contattato come ditte specializzate la Pulivibo e la ditta Pulizie Generali di Vibo Marina.
La Corte d'Appello di Catanzaro dichiarava ndp in ordine alla truffa, siccome estinta per prescrizione, e riduceva la pena. Ricorre il difensore, deducendo con articolati motivi violazione di legge e vizio di motivazione:
a) violazione dell'art. 521 c.p.p. in ordine alla truffa (definizione diversa del danno ritenuto in sentenza, rispetto alla contestazione), che non sussiste poiché il danno fa difetto.;
b) nella proposta non risulta attestato quanto riferito dai giudici di merito, essendo solo menzionata la Pulivibo, senza l'indicazione di offerte. Si tratta, in ogni caso, di atto interno, non rilevante ai fini della tutela della fede pubblica. Il sindaco ha recepito i pareri ed i suggerimenti dell'amministrazione comunale, onde appare evidente che manda il dolo del reato addebitato.
c) la delibera della Giunta è atto dispositivo e su di essa non incide la falsa attestazione relativa alla società Pulizie Generali, poiché la scelta della Pulivibo fu dettata da motivi di economicità.
d) Non è provato che il ZO sapesse che la ditta Pulizie Generali era cessata.
Sono pervenuti motivi nuovi, coi quali vengono approfondite le problematiche esposte.
Si assume pure che la proposta costituisce, se mai, certificato, con la configurabilità del reato di cui all'art. 478 c.p. o di quello ex art. 480 c.p. e la conseguente prescrizione. Le censure non possono essere condivise.
È pacifico che l'obbligo dell'immediata declaratoria delle cause estintive del reato e inconciliabile con il potere di annullamento con rinvio per vizi di motivazione. Siffatto annullamento, invero, determinerebbe la prosecuzione del giudizio, laddove l'unico potere riconoscibile alla S.C., in tal caso, è quello di esaminare se ricorrano i presupposti per l'applicazione piena ai fini dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. E tale indagine va compiuta sulla base della stessa.
Tale evenienza esula dal caso in esame, poiché la Corte di merito ha avuto cura di enunciare il danno patrimoniale recato dall'imputato alla p.a. con la condotta truffaldina.
Va pure chiarito che la declaratoria estintiva prevale anche quando siano dedotte nullità relative o a regime intermedio (come nella specie) giacché solo l'esame di quelle assolute è pregiudiziale all'applicazione della causa estintiva.
Non sussistono dubbi sulle natura della proposta di delibera redatta dal massimo esponente dell'amministrazione comunale: si tratta di atto pubblico, in quanto proviene, pur come atto interno, da un organo che opera sulla base della specifica competenza funzionale e concorre a realizzare l'atto conclusivo, costituente la manifestazione del potere pubblicistico della p.a. (Cass. Sez. 2, 09/01/2001, n. 9887, ZO;
Sez. 5, 27/04/1984, n. 7977, Nicolò). Iterativa è pure la doglianza concernente la delibera di Giunta, adottata sulla scorta della falsa attestazione del ZO, circa il contatto avuto con due ditte.
Pur trattandosi di atto dispositivo, essa è ben suscettibile di falsità ideologico, poiché i presupposti fattuali che ne condizionano l'adozione sono difformi dal vero.
Pleonastica e comunque infondata è ogni argomentazione difensiva riguardante l'incidenza avuta dalla proposta sul conferimento dell'appalto del servizio alla Pulivibo, poiché il falso sussisterebbe anche nell'ipotesi (qui smentita dai giudici di merito) che tale incidenza non vi sia stata.
Il ricorso va accolto, invece, in ordine al capo d) dell'imputazione (falso per attestazione implicita, riguardante la lettera 30/07/1992 inviata dal ZO alla ditta Pulizie Generali). Si applica, infatti, il principio di consunzione, attesa la strumentalità di tale addebito con quelli gravati ai capi b) e c), ove si consideri che l'imputato mirava con la missiva a coonestare ed accreditare come veritiera la sua proposta. Vanno, dunque, ravvisati gli estremi del post-factum non punibile.
Ne deriva l'annullamento parziale della sentenza, (capo d), poiché il fatto non costituisce reato) con l'eliminazione della pena di gg. 15 di reclusione. Il ricorso va, come detto innanzi, rigettato nel resto.
P.T.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo d) di rubrica, poiché il fatto non costituisce reato ed elimina la relativa pena di gg. 15 di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2005