Sentenza 15 febbraio 2011
Massime • 1
Non integra il delitto di concussione, per difetto dell'induzione a dare o promettere una qualche "utilità", il pubblico ufficiale che costringa la persona offesa a tenere nei suoi confronti atteggiamenti "più garbati" sotto la minaccia di far effettuare accertamenti ispettivi presso l'ente di cui è presidente.
Commentario • 1
- 1. Concussione: si perfeziona con un atto proprio del p.u., strumentalizzato per fini personaliAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 agosto 2023
La massima È configurabile il reato di concussione quando la costrizione (ossia la minaccia) del pubblico ufficiale si concretizzi nel compimento di un atto o di un comportamento del proprio ufficio, strumentalizzato per perseguire illegittimi fini personali; mentre sussiste il delitto di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 9, c.p. quando l'agente ponga in essere, nei confronti di un privato, minacce diverse da quelle consistenti nel compimento di un atto o di un comportamento del proprio ufficio, sicché la qualifica di pubblico ufficiale si pone in un rapporto di pura occasionalità, avente la funzione di rafforzare la condotta intimidatoria nei confronti del soggetto passivo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/02/2011, n. 10792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10792 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 15/02/2011
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 225
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere - N. 48194/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo;
avverso la sentenza del 01/07/2010 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rovigo;
nel procedimento nei confronti di:
AS IG, nato a [...] il [...];
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. CALVANESE Ersilia;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GALATI Giovanni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. M. Paniz, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Rovigo dichiarava non luogo a procedere nei confronti di IG AS per il reato di tentata concussione, perché il fatto non sussiste. All'imputato era contestato di aver, in qualità di Capo di Stato maggiore della Regione Carabinieri del Friuli Venezia Giulia, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere ET ZZ, presidente dell'A.C.I. di Rovigo, nel corso di una comunicazione telefonica, a trattare in maniera garbata la direttrice dell'A.C.I. DI IN, rammentandogli che, in caso contrario, Carabinieri e Guardia Finanza avrebbero potuto fare interventi presso l'Ente ed insistendo nell'affermare, alla richiesta del ZZ se lo stava minacciando, che i Carabinieri avrebbero potuto intervenire alle riunioni consiliari e che, anzi, per non fare trasparire un interesse personale, avrebbe potuto interpellare la Guardia di Finanza per un accesso ispettivo.
Il Giudice dell'udienza preliminare riteneva che il comportamento dell'imputato, motivato dall'indurre il ZZ ad un atteggiamento più garbato nei confronti della signora IN, non fosse sfociato in un abuso di potere, visto che neppure la parte offesa aveva percepito l'intervento di costui come minaccioso.
2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, denunciando il vizio della motivazione, in quanto il giudice avrebbe omesso di considerare le dichiarazioni rese dalla parte offesa al P.M. in data 12 marzo 2009, nelle quali quest'ultima ha dichiarato di aver percepito le affermazioni del AS come una minaccia, anche se non espressa. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Questo Collegio deve rilevare in via assorbente che, nella fattispecie concreta sottoposta al suo esame, difetta la sussistenza della "utilità", elemento tipizzante la figura della concussione. Questa deve identificarsi in tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, consistente tanto in un dare quanto in un tacere e ritenuto rilevante dalla consuetudine o dal convincimento comune (tra le tante, Sez. U, n. 7 del 11/05/1993, dep. 23/06/1993, Romano, Rv. 193747). E tale non può all'evidenza considerarsi l'altrui comportamento "più garbato".
2. Le considerazioni che precedono esimono questa Corte dall'esaminare i motivi esposti nel ricorso, che deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2011