Sentenza 2 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/10/2003, n. 14713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14713 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro rati:47137 Composta dagli Ill.n Dott. Stefano CICIRETTI Pre idente R.G.N. 5733/01 28715 Dott. Bruno D'ANGELO Dott. Michele DE LUCA Rel. Consigliere Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere Ud. 27/03/03 ConsigliereDott. Natale CAPITANIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AUTOSTRADE CONCESSIONI COSTRUZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO MARAZZA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
VA OR, VI GI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANTONIO BENNICELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GIULIO CEVOLOTTO, che li 2003 rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABIO 1828 RUSCONI, giusta delega in atti;
-1- controricorrenti avverso la sentenza n. 79/00 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 23/02/00 R.G.N. 483/99; i udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/03 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato DE FEO per delega MARAZZA;
udito l'Avvocato CEVOLOTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Firenze confermava la sentenza del Pretore della stessa sede, che aveva accolto le domande proposte da NN LI e RG EL contro la datrice di lavoro, AUTOSTRADE - - concessioni e costruzioni autostrade - S.p.a., per ottenere che lo scatto biennale in corso da liquidare (in ragione di un ventiquattresimo per ogni mese di anzianità), ai fini dell'indennità di anzianità, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro non per giusta causa (siccome stabilito dall'articolo 22 del CCNL di categoria allora vigente) fosse incluso nella base di calcolo dell'indennità di - anzianità - che sarebbe spettata a ciascuno dei lavoratori in caso di cessazione del rapporto all'atto dell'entrata in vigore della legge istitutiva del trattamento di fine rapporto (ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della stessa legge 29 maggio negando che l'importo, conseguentemente dovuto, potesse 1982, n. 297) - 3 -ritenersi assorbito nella somma da ciascuno ricevuta ad integrazione del trattamento di fine rapporto - della quale era stata provata l'erogazione per incentivare gli esodi. Avverso la sentenza d'appello, la società soccombente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Gli intimati resistono con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria. Motivi della decisione.
1.Con il primo motivo di ricorso – denunciando violazione e falsa applicazione - di norme di diritto (art. 2099, 2697 c.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. : 3 e 5, c.p.c.) – la AUTOSTRADE - concessioni e costruzioni autostrade – S.p.a. - - censura la sentenza impugnata per avere negato che quanto preteso dai lavoratori fosse, comunque, assorbito nella somma da ciascuno ricevuta, all'atto della risoluzione del rapporto, al medesimo titolo di integrazione del trattamento di fine rapporto. Con il secondo motivo denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1193, 2° comma, c.c.) – la - società ricorrente censura la sentenza impugnata per avere omesso di considerare che la somma a ciascun lavoratore erogata, all'atto della - risoluzione del rapporto - andasse comunque imputata, in difetto di prova contraria, al pagamento del debito dedotto in giudizio. Con il terzo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1362 ss. c.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) — la società ricorrente censura la sentenza impugnata per avere incluso lo scatto biennale in corso (in ragione di un ventiquattresimo per ogni mese di anzianità) nella base di calcolo dell'indennità di anzianità - che sarebbe spettata a ciascuno dei lavoratori in caso di cessazione del rapporto all'atto dell'entrata in vigore della legge istitutiva del trattamento di fine rapporto (ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della stessa legge 29 maggio 1982, n. 297) - sebbene inducessero ad opposta conclusione le circostanze e le considerazioni seguenti: dall'interpretazione complessiva della disposizione contrattuale (articolo 22 del CCNL di categoria allora vigente) non si desume la maturazione progressiva dell'aumento periodico – maturando questo soltanto dal primo giorno successivo - al compimento di ciascun biennio - ma la liquidazione, ai fini dell'indennità di anzianità, nel solo caso di cessazione effettiva del rapporto non per giusta allo scopo di evitare la frustrazione delle aspettative dei lavoratori causa - dimissionari, che si potrebbe verificare solo in tal caso;
ne potrebbe risultare, peraltro, l'inclusione dello stesso scatto biennale in ->>> corso (in ragione di un ventiquattresimo per ogni mese di anzianità) sia nella base di calcolo dell'indennità di anzianità - che sarebbe spettata a ciascuno dei lavoratori in caso di cessazione del rapporto all'atto dell'entrata in vigore della legge istitutiva del trattamento di fine rapporto (ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della stessa legge 29 maggio 1982, n. 297) - sia nel trattamento di fine rapporto, che sarebbe successivamente spettato agli stessi lavoratori, alla data di maturazione dell'intero scatto, con il compimento del biennio di anzianità; - peraltro la disposizione di legge (art. 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297) allo scopo di regolare la transizione tra discipline diverse, succedutesi nella stessa materia - non ipotizza la risoluzione del rapporto di lavoro, alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, ma prevede soltanto il calcolo dell'indennità di anzianità sulla base della retribuzione e dell'anzianità in atto a quella data. Il ricorso non é fondato.
2.Invero la disposizione transitoria (di cui all'art. 5, 1° comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica, in Gazzetta ufficiale n. 147 del 31 maggio 1982) sancisce testualmente: "L'indennità di anzianità, che sarebbe spettata ai singoli prestatori di lavoro in caso di cessazione del rapporto all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, è calcolata secondo la disciplina vigente sino a tale momento e si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di cui all'art. 2120 del codice civile." Sembra prescindere, quindi, dal tipo di fattispecie estintiva - nel difetto di qualsiasi previsione in tal senso - la "cessazione del rapporto all'atto dell'entrata in vigore della presente legge" (1° giugno 1982, giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale: ultimo comma dello stesso articolo 5), che -in forza di una sorta di finzione giuridica (fictio iuris) - integra la fattispecie costitutiva del diritto all'indennità di anzianità per i rapporti di lavoro iniziati - prima dell'entrata in vigore della legge e proseguiti successivamente da - 3 "calcolare", secondo la disciplina vigente sino a tale momento, e da "cumulare" con il trattamento di fine rapporto maturando successivamente (secondo quello stesso criterio del pro rata, che sarebbe stato previsto anche per i lavoratori - soggetti sia al sistema retributivo, sia al sistema contributivo di calcolo della pensione - parimenti in dipendenza dell'inizio del proprio rapporto di lavoro, nel vigore del primo, e la prosecuzione nel vigore del secondo dei due sistemi di calcolo: arg. ex art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare). Rientra, quindi, nella previsione di legge (di cui all'art.5, 1° comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, cit.) anche la risoluzione del rapporto di lavoro, non per giusta causa", che in forza della disciplina collettiva (articolo 22 del - CCNL di categoria allora vigente) - dà diritto alla liquidazione dello scatto biennale in corso - in ragione di un ventiquattresimo per ogni mese di anzianità ai fini dell'indennità di anzianità. L Pertanto lo stesso scatto biennale in corso - limitatamente ai ventiquattresimi maturati all'atto dell'entrata in vigore della legge (1° giugno 1982) - concorre ad integrare come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (vedine le - sentenze n.7722, 9283/95, 2112/97, 1492/2003), con riferimento a fattispecie identiche a quelle dedotte nel presente giudizio la base di calcolo - dell'indennità di anzianità, che - per quanto si é detto – va "calcolata", secondo - la disciplina vigente sino a tale momento, e "cumulata" con il trattamento di fine rapporto maturando successivamente. paventato dalla ricorrente -Né si può correre i rischio che i medesimi - ventiquattresimi dello scatto biennale in corso possano essere computati – una volta compito il biennio – anche ai fini del trattamento di fine rapporto, ostandovi - il diverso criterio di calcolo di tale trattamento (di cui all'art. 2120 c.c., come novellato dalla stessa legge n. 297 del 1982). Tale trattamento, infatti, si calcola sommando - per ciascun anno di servizio - una quota pari (e, comunque, non superiore) all'importo della retribuzione dovuta per lo stesso anno diviso per 13,5 (in tal senso vedi, per tutte, Cass. n. 7488 del 2000), con la conseguenza che é da escludersi, in radice, qualsiasi possibilità di interferenza - sulla quota di retribuzione, accantonata annualmente – di emolumenti percepiti in anni precedenti o, comunque, diversi. - -3.Peraltro l'accertamento di fatto dei giudici di merito circa la funzione promozionale dell'esodo, assolta dalla erogazione a titolo di integrazione del trattamento di fine rapporto - esclude che l'erogazione stessa possa assorbire quanto preteso nel presente giudizio - al diverso titolo di indennità di anzianità, che sarebbe spettata alla data (1° giugno 1982) dell'entrata in vigore della legge istitutiva del t.f.r. (legge n. 297 del 1982) - oppure possa essere imputata al pagamento del debito relativo. D Nè l'accertamento di fatto prospettato - che si fonda su prove acquisite al e processo, selezionate e valutate dal giudice di merito - può essere censurato sotto l'unico profilo - deducibile in sede di legittimità - del vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.). Invero la denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell'art.360, n.5, c.p.c.), non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, le argomentazioni – svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via - : esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e - con la conseguenza che il valutazione della fonti del proprio convincimento vizio di motivazione deve emergere - secondo l'orientamento (ora) consolidato 5 della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n.13045/97 delle sezioni unite e n. 3161/2002, 4667/2001, 14858, 9716, 4916/2000, 8383/99 delle sezioni semplici) - dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti. In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto - consentito al giudice di legittimità (dall'art. 360 n. 5 c.p.c.) non equivale alla revisione del - "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità. Lungi dal denunciare un vizio siffatto, la ricorrente prospetta - inammissibilmente – una ricostruzione diversa dei medesimi fatti. - Peraltro l'asserita erogazione dell'importo, di cui si discute, a titolo di "integrazione del trattamento di fine rapporto" - ancorché risultante dai "cedolini paga" non sarebbe, comunque, incompatibile con l'accertata funzione promozionale dell'esodo, che quale causa specifica della stessa erogazione - - ne preclude, in ogni caso, l'attitudine ad assorbire quanto dovuto al diverso - 6 titolo di indennità di anzianità, che sarebbe spettata alla data (1° giugno 1982) dell'entrata in vigore della legge istitutiva del t.f.r. (legge n. 297 del 1982) - nonché l'imputazione a pagamento di quanto dovuto allo stesso titolo. La sentenza impugnata non merita, quindi, le censure che le vengono mosse dalla ricorrente.
4. Pertanto il ricorso dev'essere integralmente rigettato. Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
MENTE DA IMPOSTA La Corte rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del CA TO, E DA OGNI A, TASSA oltre euro 2.000 ITTO AI SENS DELL ART 10 presente giudizio di cassazione, che liquida in euro 38 (duemila) per onorario. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2003 BOLLO, DIesidente Il Consigliere estensore Muntele De Luy IL CANCELLERE Depositato in Cancelleria oggi, d2.0II 2003 CANCELLIERE тоне 7