Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2010, n. 10030
CASS
Sentenza 22 gennaio 2010

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Massime1

Non integra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, per difetto del dolo specifico richiesto, il funzionario pubblico che realizza la condotta tipica nell'adempimento del proprio dovere d'ufficio, ancorchè presunto, al fine di tutelare un diritto della P.A. e non per farne valere uno proprio.

Commentario1

  • 1La responsabilità dell’incaricato alla riscossione del credito mediante violenza e minaccia
    Avv. Roberto Tedesco · https://www.iusinitinere.it/

    Tra le tematiche maggiormente dibattute nella giurisprudenza della Corte di Cassazione vi è sicuramente la differente qualificazione giuridica del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ex artt. 392 – 393 c.p., e del reato di estorsione, ex art 629 c.p., nell'ambito dell'attività di riscossione del credito. Prima di addentrarsi nell'analisi dei diversi orientamenti giurisprudenziali si ritiene utile inquadrare, in breve, entrambe le fattispecie di reato. Il reato relativo all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni è disciplinato dagli artt. 392 e 393 del codice penale a seconda che lo stesso sia commesso con violenza sulle cose oppure nei confronti delle persone. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2010, n. 10030
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10030
Data del deposito : 22 gennaio 2010

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