Sentenza 22 gennaio 2010
Massime • 1
Non integra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, per difetto del dolo specifico richiesto, il funzionario pubblico che realizza la condotta tipica nell'adempimento del proprio dovere d'ufficio, ancorchè presunto, al fine di tutelare un diritto della P.A. e non per farne valere uno proprio.
Commentario • 1
- 1. La responsabilità dell’incaricato alla riscossione del credito mediante violenza e minacciaAvv. Roberto Tedesco · https://www.iusinitinere.it/
Tra le tematiche maggiormente dibattute nella giurisprudenza della Corte di Cassazione vi è sicuramente la differente qualificazione giuridica del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ex artt. 392 – 393 c.p., e del reato di estorsione, ex art 629 c.p., nell'ambito dell'attività di riscossione del credito. Prima di addentrarsi nell'analisi dei diversi orientamenti giurisprudenziali si ritiene utile inquadrare, in breve, entrambe le fattispecie di reato. Il reato relativo all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni è disciplinato dagli artt. 392 e 393 del codice penale a seconda che lo stesso sia commesso con violenza sulle cose oppure nei confronti delle persone. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2010, n. 10030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10030 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2010 |
Testo completo
10 0 30/10 M 30 Sentenza n. 133 Registro Generale n. 38575-09 camera di consiglio del 22-1-10 (n. 2 del ruolo)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sezione sesta penale composta dai signori:
Presidente dott. Giovanni de Roberto
Consigliere 1. dott. Saverio Mannino
2. dott. Antonio Agrò Consigliere
Consigliere 3. dott. Anna Maria Fazio
Consigliere 4. dott. Vincenzo Rotundo ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri avverso la sentenza resa in data 10-12-09 dal GIP di Velletri nei confronti di:
1. La AD TT, nato a [...] il [...];
2. SE IO, nato a [...] il [...].
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo. Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Francesco Iacoviello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.-. Con sentenza in data 10-12-09 il GIP di Velletri ha assolto, ai sensi dell'art. 425 c.p.p., La AD TT perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e SE IO per non avere commesso il fatto in riferimento al delitto di cui agli artt. 110, 392 e 61 n.9 c.p., loro ascritto perché, in concorso tra loro (il La AD quale dirigente dell'Area Economica Finanziaria del Comune di Nettuno ed il SE quale Comandante della Polizia Locale di
Nettuno), al fine di esercitare il preteso diritto della Amministrazione Comunale di rientrare in possesso dell'area oggetto di concessione in favore della associazione "La Locanda", si erano fatti arbitrariamente ragione da sé medesimi con violenza sulle cose (consistita, dopo la comunicazione di decadenza dalla concessione con contestuale invito a liberare l'area entro otto giorni dalla notifica dell'atto, nel procedere da parte della Polizia Locale alla chiusura dei cancelli di accesso dell'area ed alla apposizione dei sigilli), privando di fatto la Associazione dell'uso dell'area in questione, sebbene fossero già pervenute contestazioni scritte da parte della medesima Associazione e potendo ricorrere al Giudice come sancito dall'art. 10, ultima parte, della convenzione (in Nettuno l'1-6-2006). In particolare, il GIP ha rilevato: che il La AD si era limitato a impartire istruzioni perché l'Amministrazione Comunale rientrasse in possesso di un'area concessa in uso alla Associazione "La
Locanda" a seguito della scadenza della relativa convenzione;
che il La AD certamente non aveva agito per fare valere un proprio diritto, ma solo
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nell'esercizio di una pubblica funzione amministrativa;
che la Associazione era priva della autorizzazione sanitaria alla somministrazione di
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alimenti e bevande e della autorizzazione per attività di chiosco-bar (entrambe scadute);
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Ad avviso del GIP, pertanto, il La AD aveva chiaramente operato in assenza di dolo e nell'adempimento -quanto meno presuntivo- dei doveri del suo ufficio e non certo per fare valere un proprio diritto, sicché doveva concludersi che il fatto a lui ascritto non era previsto dalla Legge come reato.
Quanto al SE, l'imputato andava assolto per non avere commesso il fatto, in quanto non risultava avere svolto alcun ruolo nella vicenda, essendo stata curata l'esecuzione del provvedimento della Amministrazione da parte di altri appartenenti alla Polizia Municipale.
."2 Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, chiedendone l'annullamento.
Ad avviso del ricorrente, il GIP avrebbe esorbitato dai poteri valutativi dalla Legge a lui attribuiti in sede di declaratoria ai sensi dell'art. 129 c.p.p., spingendosi in un vaglio critico dei provvedimenti adottati dall'imputato riservato ad altre fasi processuali. A parte il fatto che l'azione dell'imputato La AD non era stata posta in essere nell'esercizio di una attività pubblicistica per conto della Amministrazione Comunale, ma nell'esercizio di una attività privatistica, come dimostrato dal testo della ordinanza possessoria emessa dal Tribunale Civile di Velletri, sezione distaccata di Anzio, in data 6-7-06.
In ogni caso Il Procuratore della Repubblica di Velletri denuncia la carenza dell'apparato motivazionale della sentenza impugnata.
Alle medesime conclusioni dovrebbe pervenirsi in riferimento alla posizione del SE, imputato nella sua qualità di Comandante della Polizia Locale, organo destinatario, ai fini di notifica ed esecuzione, dei provvedimenti amministrativi.
3 Il ricorso è infondato.
Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 cod. pen.) richiede, oltre il dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà di farsi ragione da sè pur potendo ricorrere al giudice, anche quello specifico, rappresentato dal fine particolare di esercitare un proprio diritto, nel ragionevole convincimento della sua legittimità (Sez. 6, Sentenza n. 13115 del 06/02/2001,
Rv. 218202, Scalise;
Sez. 5, Sentenza n. 8586 del 29-4-1982).
Tanto premesso, correttamente il GIP di Velletri ha ritenuto che nel caso di specie il Dirigente del Comune di Nettuno La AD TT -oltre ad avere certamente agito non per fare valere un proprio diritto, ma solo nell'esercizio di una pubblica funzione amministrativa, esercitando forme di autotutela della Pubblica Amministrazione- aveva chiaramente operato in assenza di dolo e nell'adempimento -quanto meno presuntivo- dei doveri del suo ufficio e non certo per fare valere un proprio diritto, sicché doveva concludersi per la sua assoluzione per evidente difetto dell'elemento psicologico del resto.
Pur ammettendo che l'azione dell'imputato La AD non sia stata posta in essere nell'esercizio di una attività pubblicistica per conto della Amministrazione Comunale, ma nell'esercizio di una attività privatistica (come, secondo il ricorrente, sarebbe dimostrato dal testo della ordinanza possessoria emessa dal Tribunale Civile di Velletri, sezione distaccata di Anzio, in data 6-7-06), sta di fatto che il Dirigente, in base alle argomentazioni svolte nella sentenza censurata, sicuramente non agì con il dolo indispensabile per la configurazione del resto contestato.
Quanto al Comandante della Polizia Locale di Nettuno, SE IO, il GIP di Velletri ha concluso che, in mancanza di risultanze indicative della sua effettiva partecipazione alla esecuzione del provvedimento della Pubblica Amministrazione (curata in realtà da altri appartenenti al Polizia Municipale, nominativamente indicati), si imponeva la sua assoluzione per non avere commesso il fatto. R *
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Si tratta di argomentazioni ineccepibili in punto di fatto, che sono state contrastate dal P.M. ricorrente con controdeduzioni di segno contrario meramente assertive ed apodittiche. Né può dirsi che il GIP abbia nel caso in esame travalicato i suoi poteri. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il GIP può, qualora lo ritenga, prosciogliere la persona nei cui confronti il Pubblico Ministero abbia richiesto l'emissione di decreto penale di condanna solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell'art. 129 cod. proc. pen., e non anche per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell'art. 530, comma secondo, stesso codice, alle quali, prima del dibattimento - non essendo stata la prova ancora assunta l'art. 129 non consente si attribuisca valore processuale (Sez. U, Sentenza n. 18 del 09/06/1995, Rv. 202375, Cardoni;
Sez. 5, Sentenza n. 18059 del 25/03/2003, Rv. 224849,
Bortolotti; Sez. 4, Sentenza n. 4186 del 21/11/2007, Rv. 238431, Tricolore;
Sez. 1, Sentenza n.
38599 del 07/10/2005, Rv. 232950, Morelli).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 22-1-2010.
Presidente Il Consigliere estensore ollнёи Vincento DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 11 MAR 2010
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
Деле
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