Sentenza 8 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/10/2003, n. 15008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15008 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLIC150 08 /0 3 ESTATE DA REGISTRAZIONE E CE) REMA DI CASSAZIONE , N.374 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1- 2 99 I PA L. 39 D T IUDICE E Oggetto 46 Gindice di Pace G T SEZIONE PRIMA CIVILE L E A (IST.N Secteura Миридцаться Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LOSAVIODott. Giovanni R.G.N. 3099/01Presidente Cron. 30436 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Rel. Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep. Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Ud. 04/03/03 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere- ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: CISAR ITALIANA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA BORGHESE 3, presso l'avvocato ANTONINO RIZZO GALIMI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
SOITAAB SRL;
- intimata avverso la sentenza n. 402/00 del Tribunale di MILANO, 2003 depositata il 17/01/00; 539 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 04/03/2003 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato RIZZO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO sentenza del 7.7.1999-17.1.2000 il Con Tribunale di Milano, dopo aver dato atto delle gravi incongruenze della sentenza del giudice di che, pur avendo revocato il pace di Milano decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dalla SOITAAB s.r.l. nei confronti della CISAR ITALIANA s.r.l., aveva condannato la CISAR per 10 stesso importo di £ 1.475.220 dichiarava la inammissibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 113 comma 2 e 339 comma 3 C.P.C. in quanto, essendo il valore della controversia inferiore al limite dei duemilioni di lire, la sentenza doveva ritenersi pronunciata secondo equità, con la conseguenza che essa era ricorribile in cassazione e non già appellabile. Avverso tale sentenza del Tribunale nonché avversO la sentenza del giudice di pace propone ricorso per cassazione la CISAR ITALIANA s.r.l., proponendo nei confronti di ciascuna un unico separato motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE relazione alla sentenza del Tribunale, In violazione e falsa applicazione deglidenuncia artt. 113 comma 2 e 339 comma 3 C.P.C. deducendo 3 che erroneamente la controversia era stata ritenuta di valore inferiore a £ 2.000.0000 in quanto nel giudizio di opposizione, da considerarsi distinto da quello monitorio, aveva eccepito l'intervenuta transazione che aveva riguardato due fatture, di cui una di £ 2.266.700 e l'altra di £ 1.475.120, e che pertanto la relativa sentenza non poteva ritenersi pronunciata secondo equità. In relazione alla sentenza del giudice di pace, denuncia il vizio di omessa pronuncia (art. 112 C.P.C.), deducendo che nessuna statuizione era stata adottata in ordine all'eccezione relativa alla intervenuta transazione. Va in primo luogo rilevata in linea di principio la improponibilità, con il medesimo atto, del ricorso per cassazione avverso le due decisioni pronunciate nell'ambito della stessa di merito procedura. Ad ogni modo, anche ammessa la possibilità di enucleare dal contenuto del ricorso la censura proposta avversO la sentenza d'appello del Tribunale da quella avverso la sentenza del giudice di pace - palesemente inammissibile sia per la sua tardività (risalendo detta sentenza al 13.6.1996 ed essendo stato il presente ricorso notificato in 4 data 22.1.2001) e sia perché superata dalla sentenza di appello la relativa doglianza deve essere rigettata. Al riguardo si richiama il principio in base al quale per stabilire se una sentenza sia soggetta ad appello od a ricorso per cassazione è decisiva la qualificazione che, sia pure implicitamente, da essa si ricava. Ora, risultando dalla sentenza del giudice di pace che il valore della controversia era inferiore a lire duemilioni, doveva necessariamente ritenersi che la pronuncia fosse stata emessa secondo equità e fosse quindi direttamente ricorribile in cassazione e non già appellabile. Né può assumere rilievo la circostanza che in quella sede l'odierna ricorrente avesse eccepito l'intervenuta transazione in virtù di un maggior credito per un valore superiore a lire duemilioni, determinandosi il valore della causa in base alla domanda ai sensi dell'art. 10 C.P.C. e non incidendo a tal fine le eccezioni che si limitino, come nel caso in esame, a paralizzarla, ma solo quelle che vengano svolte come domande riconvenzionali forma di о proposte sotto incidentale ai sensi dell'art. 34 accertamento 5 C.P.C.. Correttamente pertanto i_ Tribunale, preso atto del valore della causa inferiore a lire duemilioni, ha dichiarato inammissibile l'appello per essere in tal caso la sentenza soggetta direttamente a ricorso per cassazione. Nulla va disposto in ordine alle spese, non essendosi la controparte costituita.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Roma, 4.3.2003 Il Presidente Il Consigliere est. Losaur Ricerist Calibrary ледо IL CANCELLIERE Druento Mazelup CORTE SUPREMA DI CAS ATIONS Prima Saring Chil Decockst *8 OTT. 2003 ii Fow ke Hazalayделай cife 6