Sentenza 23 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di sequestro di beni nella disponibilità di indiziati dell'appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, così come in tema di proroga del termine di efficacia del sequestro in caso di indagini complesse, ai sensi dell'art. 2-ter, comma terzo, della L. n. 575 del 1965, non è consentita l'autonoma e immediata impugnazione del relativo decreto, in considerazione del principio generale di tassatività delle impugnazioni, della natura meramente strumentale del provvedimento e delle caratteristiche sommarie della fase procedimentale, connotata da incisive decadenze.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/10/2008, n. 42707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42707 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 23/10/2008
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 2340
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 13648/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE IT RI, nato il [...], LL RI nata il [...], RZ NA nata il [...], IT OS nata il [...];
avverso il provvedimento 3 dicembre 2007 del Tribunale di Vibo Valentia, che ha prorogato di un anno il termine entro cui disporre la confisca dei beni in sequestro L. n. 575 del 1965, ex art. 2 ter, comma 3.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza. Esaminate le richieste del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Bua che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso trattandosi di provvedimento non impugnabile perché di natura istruttoria, ne' aggredibile ex art. 111 Cost., versandosi in tema di provvedimento privo delle richieste connotazioni definitività. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Nel procedimento conseguito alla proposta del Questore e del Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia di applicazione a De RI RI, nato il [...], della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, nonché di confisca di beni ai sensi della L. n. 575 del 1965, artt. 2 bis e 2 ter, il Tribunale di Vibo Valentia, a scioglimento della riserva, formulata all'udienza del 10 ottobre 2007, con ordinanza in data 3 dicembre 2007, ha prorogato di un anno il termine entro cui disporre la confisca dei beni in sequestro rinviando all'udienza del 12 marzo 2008. Tale decisione è stata giustificata con la complessità del procedimento il quale esige una compiuta istruttoria ed ulteriori indagini, di particolare complessità in quanto collegate al raffronto delle dichiarazioni di collaboratori e persone offese dal reato, di cui alla ordinanza di custodia cautelare, che nello stesso provvedimento veniva fatta acquisire, unitamente ad altra documentazione, ivi comprese le allegazioni della difesa a seguito delle esperite indagini difensive.
Con un primo motivo di impugnazione la difesa dell'imputato deduce violazione dei disposti dell'art. 111 Cost. "per abnormità dell'atto, non autonomamente impugnabile, e per violazione del principio del giusto processo. Secondo il ricorrente il provvedimento del Tribunale eccede palesemente i limiti della forma con la quale è stato adottato, in violazione del citato art. 111 Cost., perché contiene una decisione di chiusura dell'iter processuale applicativo della misura patrimoniale, manifestandone di contro una natura interlocutoria per cui si sottrae ai mezzi di gravame ordinari". In buona sostanza il Tribunale con la decisione di proroga e il rinvio dell'udienza ha evitato "l'inesorabile inefficacia del provvedimento di confisca".
Quanto alla motivazione, si lamenta la legittimità della proroga a fronte di una sostanziale invarianza del materiale cognitivo, e la mera acquisizione di copie di atti o di ordinanze si risolveva in un nulla aggiungere alla piattaforma valutativa del Tribunale, trattandosi di provvedimenti e dati, già analiticamente indicati nella proposta applicativa e pertanto "già valutati o valutabili" dal Tribunale stesso. A parere del ricorrente quindi: una superfetazione del disposto normativo concepito nel solo caso in cui le "sopravvenienze investigative e non le originari attività di indagine" imponessero approfondimenti tali da richiedere una proroga del termine normativamente previsto.
Con un secondo motivo si prospetta la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per apparente motivazione e violazione di legge con riferimento all'art. 125 c.p.p., tenuto conto che la documentazione che si è acquisita era in atti già allegata per estratto e nel tempo intercorrente tra l'esecuzione del sequestro (26 febbraio 2007) e quello di decisione della procedura (10 ottobre 2007) vi era tutto il tempo per acquisirli tempestivamente, e la motivazione sul punto si risolve in un mero neutro richiamo al disposto di legge.
Il ricorso concerne una decisione di proroga della confisca dei beni sequestrati - ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 3, del Tribunale di Vibo Valentia in un procedimento di prevenzione - per la quale non è previsto dalla legge processuale alcun mezzo di gravame, pertanto l'impugnazione dell'ordinanza in esame in tanto può essere dichiarata ammissibile in quanto la si ritenga viziata per abnormità, ed il ricorso per Cassazione rappresenta l'unico rimedio esperibile per espungerla immediatamente dall'ordinamento. La quasi decennale elaborazione giurisprudenziale delle Sezioni Unite è stata puntualmente ripresa dalla sentenza Battistella, 5307/2007 delle SS.UU. (Cass., Sez. Un., 26/4/1989, Goria;
Sez. Un., 9/7/1997, P.M. in proc. Quarantelli;
Sez. Un., 10/12/1997, Di Battista;
Sez. Un., 24/11/1999, Magnani;
Sez. Un., 22/11/2000, P.M. in proc. Boniotti;
Sez. Un., 22/11/2000, P.M. in proc. Istituto Buonarroti;
Sez. Un., 31/1/2001, P.M. in proc. Romano;
Sez. Un., 31/5/2005 n. 22909, P.M. in proc. Minervini) la quale ha indicato analiticamente quelle che sono le caratteristiche singolari della categoria della "abnormità", precisando:
a) che è affetto da tale vizio il provvedimento il quale, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite;
b) che l'abnormità dell'atto può riguardare sia il profilo strutturale, allorché l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, sia il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, potendosene ravvisare un sintomo nel fenomeno della cd. regressione anomala del procedimento ad una fase anteriore;
c) che alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento, in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica (Cass. Pen. SS.UU. 5307//07, Rv. 238240, Battistella).
Su tali premesse, ritiene il Collegio di aderire all'orientamento (Cass. Penale sez. Sez. 1, 3814/1999, Di Lernia) il quale afferma che, in tema di sequestro di beni nella disponibilità di indiziati dell'appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, così come in tema di proroga del termine di efficacia del sequestro in caso di indagini complesse, ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 3, non è consentita l'autonoma e immediata impugnazione del relativo decreto, in considerazione:
a) del principio generale di tassatività delle impugnazioni;
b) della natura meramente strumentale del provvedimento;
c) delle caratteristiche sommarie della fase procedimentale, connotata da incisive decadenze.
All'inammissibilità dei ricorsi, per l'assenza palese dei dedotti profili di abnormità, consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille) ciascuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2008