Sentenza 24 giugno 2009
Massime • 1
Rientra nel potere discrezionale del giudice l'apprezzamento dell'accentuarsi della pericolosità sociale in presenza di trasgressioni degli obblighi imposti con la libertà vigilata, e quindi la decisione di aggravamento dell'indicata misura di sicurezza.
Commentario • 1
- 1. Art. 202 - Applicabilità delle misure di sicurezzahttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/2009, n. 29859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29859 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 24/06/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 2121
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 5143/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di ON DI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 10 dicembre 2008 dal Tribunale di sorveglianza di Roma;
- udita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva l'appello proposto, ai sensi dell'art. 680 c.p.p., da DI ON contro il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza della stessa città aveva, in data 6 ottobre 2008, applicato, a norma dell'art. 679 c.p.p., "in aggravamento della libertà vigilata" la misura di sicurezza della casa di lavoro per la durata di un anno.
Osservava il Tribunale che, durante l'esecuzione della libertà vigilata, il ON si era reso responsabile (era stato arrestato in flagranza) dell'illegale detenzione, all'interno dell'abitazione della madre, in concorso con BD AL NAFSI, di due chilogrammi di cocaina. Nell'occasione si era, altresì, constatato che il ON aveva trasgredito all'obbligo di non spostarsi (se non per motivi di lavoro) dal Comune di residenza (Ciampino) ed aveva, inoltre, tenuto comportamenti "incompatibili con la misura in atto" (in particolare "mantenuto contatti con il pregiudicato NAFSI").
2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato.
Deduce vizio di motivazione.
Sostiene che la presunzione di non colpevolezza doveva impedire al Tribunale di sorveglianza di trarre elementi negativi a carico del ON da fatti per i quali il medesimo era semplicemente indagato. Il provvedimento impugnato era, invece, fondato esclusivamente su un'indebita valutazione dei medesimi.
Non aveva, per contro, il Tribunale valutato la specifica doglianza con cui si era contestato al Magistrato di sorveglianza di non essersi limitato ad imporre, a norma dell'art. 231 c.p., comma 1 la cauzione di buona condotta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. L'art. 231 c.p. stabilisce, per quanto rileva nel caso in esame, che, quando la persona in stato di libertà vigilata trasgredisce agli obblighi imposti, il giudice può aggiungere a detta misura la cauzione di buona condotta (comma 1), ma, avuto riguardo alla particolare gravità della trasgressione, può anche sostituire alla stessa vigilata l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro (comma 2). Detta disposizione mira, in presenza di trasgressione degli obblighi, ad accertare l'accentuarsi della pericolosità sociale, già precedentemente ritenuta, e ad aggravare eventualmente la misura di sicurezza della libertà vigilata in corso, secondo un apprezzamento discrezionale (cfr. Cass. 1^ 29 luglio 1993, Febbo, RV 195670). L'uso, in entrambi i commi dell'art. 231 c.p., del verbo "può", riferito al contenuto degli atti di competenza del magistrato di sorveglianza, dimostra che il legislatore ha inteso lasciare al potere discrezionale del giudice la decisione in ordine ai provvedimenti da adottare in concreto, sulla base di un prudente apprezzamento della gravità della trasgressione e della personalità dell'interessato (v. Cass. 1^ 2 ottobre 1979, Mosconi, RV 144076). L'accentuarsi della pericolosità sociale, ai fini dell'applicazione di misure di sicurezza, può essere desunto anche da semplici indizi, sempre che questi siano costituiti da elementi di fatto certi (cfr. Cass. 1^ 25 maggio 1992, Polverino, RV 191036). E non può dubitarsi che, tra gli indizi anzidetti, possano legittimamente ricomprendersi anche le circostanze di fatto che hanno indotto ad addebitare ad un soggetto l'illegale detenzione di un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti ed a procedere all'arresto in flagranza del medesimo.
La sostituzione della libertà vigilata con la più grave misura dell'assegnazione ad una casa di lavoro, quale conseguenza della trasgressione degli obblighi imposti, ben può essere ancorata, invero, a fatti storici costituenti ipotesi di reato, riferibili al condannato, senza che sia necessario attendere la definizione del relativo procedimento penale.
Per l'inasprimento della misura si instaura, in altre parole, una procedura giurisdizionale in cui rileva la valutazione della condotta del condannato al fine di stabilire se la pericolosità dello stesso prescindendo dall'accertamento giudiziale della sua responsabilità (del tutto non pertinente si rivela, pertanto, il richiamo al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza: v. Cass. 1^ 15 dicembre 1995, D'Angelo, RV 204347) - si sia accentuata (affermazioni analoghe possono vedersi, in materia di misure alternative alla detenzione, in Cass. 1^ 31 marzo 1995, Satanassi, RV 201368; Cass. 1^ 21 febbraio 1984, Didona, RV 163358). Va detto, poi, che la censura mossa dal condannato per non essere stata applicata, prima della sostituzione della libertà vigilata con l'assegnazione ad una casa di lavoro, la cauzione di buona condotta (in aggiunta alla libertà vigilata), è destituita di fondamento poiché rientra nella discrezionalità del magistrato di sorveglianza la scelta della misura, che va rapportata alla gravità della violazione commessa, sicché egli può addivenire alla sostituzione suddetta direttamente, anche senza prima applicare la cauzione, ove ritenga, come nel caso di specie, che la trasgressione realizzata dal libero vigilato sia di tale entità da evidenziare una pericolosità sociale paralizzabile soltanto con la misura di sicurezza detentiva (cfr. Cass. 1^ 13 ottobre 1992, Undiemi, RV 192889; Cass. 1^ 9 giugno 2005, Tortora, RV 231668). Resta da rilevare, per concludere, che il provvedimento impugnato, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non è fondato esclusivamente sui fatti relativi all'avvenuto arresto in flagranza, ma anche sulla violazione delle prescrizioni della libertà vigilata (come si è detto il ON aveva trasgredito all'obbligo di non spostarsi, se non per motivi di lavoro, dal Comune di residenza ed aveva, inoltre, tenuto comportamenti "incompatibili con la misura in atto avendo mantenuto contatti con il pregiudicato NAFSI").
4. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare in Euro 1000,00 (mille/00).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2009