Sentenza 13 ottobre 1999
Massime • 1
L'art. 358, comma secondo, cod. pen., secondo la formulazione conseguente all'entrata in vigore dell'art. 18 della legge 26 aprile 1990, n. 86, esclude che possa essere assunta la qualità di incaricato di pubblico servizio quando si sia in presenza di "semplici mansioni d'ordine e della prestazione d'opera meramente materiale", con la conseguenza che non è più possibile avvalersi di una concezione "residuale" della persona incaricata di un pubblico servizio, attribuendo tale qualifica a chiunque svolga una "qualsiasi" attività della pubblica amministrazione diversa da una pubblica funzione: non può, invero, escludersi l'eventualità che al pubblico impiegato siano attribuite mere mansioni di esecuzione di ordini, con prevalente impegno di energia fisica. (Nella specie la Corte ha ritenuto, sulla base del principio esposto, che non potesse ritenersi sussistente il reato di abuso di ufficio a carico dell' "extraneus", non essendo stato identificato il pubblico impiegato che aveva commesso l'abuso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/10/1999, n. 12280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12280 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1) Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 13.10.1999
2) Dott. Luigi Sansone Consigliere SENTENZA
3) Dott. Renato Fulgenzi Consigliere N.1475
4) Dott. Giovanni Caso Consigliere REGISTRO GENERALE
5) Dott. Oreste Ciampa Consigliere N.15251/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
1) RE RT, nato a [...] il [...]
2) AY OB, amministratore della TO-TIRABOSCHI S.n.c., parte civile nel procedimento penale contro
3) TO NZ IO, nato a [...] il [...] Avverso la sentenza 30.10.98 della corte d'appello di RO;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita la relazione del Cons. Dott. Renato Fulgenzi,
Udito il PM nella persona del sost. Procuratore generale Vincenzo Geraci, che ha concluso per l'annullamento con rinvio nei confronti di NT RT e per l'inammissibilità del ricorso della parte civile;
Uditi i difensori, avv. Massimo Mellano in sostituzione dell'avv. Mario Occhipinti per la parte civile e avv. Paola Severino di Benedetto per FA EL IO, che hanno concluso rispettivamente per l'accoglimento e per il rigetto del ricorso della parte civile S.n.c. FA-TI.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza di primo grado, la corte d'appello ha ridotto a mesi sei di reclusione la pena inflitta a NT RT per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 117 e 323 CP (come modificato dall'art. 1 L. n. 234/97) ed ha assolto FA-EL IO dal delitto di cui agli artt. 81 cpv., 117 e 480 CP per insussistenza del fatto, revocando la declaratoria di falsità dei certificati, redatti da Montaperto TO in qualità di dirigente della cancelleria commerciale del tribunale di RO, che attestavano la qualità del FA-EL di amministratore della FA-TI S.n.c..
Premesso che secondo la tesi del PM, condivisa dai giudici di merito, egli si sarebbe fatto consegnare, da un impiegato della prefettura di RO rimasto sconosciuto, certificati antimafia per conto di agenzie amministrative senza disporre della procura speciale richiesta dal comma 6 dell'art. 10 sexies della L. 31.5.1965 n. 575, il NT deduce erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione, posto che, avendo il PM qualificato il c.d. intraneus come un "impiegato" di prefettura, senza nulla aggiungere in ordine ai compiti attribuitì a quest'ultimo, il giudice di primo grado e quello di appello avrebbero dovuto chiarire nelle loro sentenze come egli avrebbe potuto essere ritenuto responsabile di concorso in reato proprio senza stabilire se l'ignoto concorrente rivestiva la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio o non si trattava, invece, di persona incaricata di semplici mansioni d'ordine o materiali.
La FA-TI S.n.c., parte civile, a sua volta deduce che:
1) erroneamente la corte aveva ritenuto tempestivo l'appello di FA IO sulla base di una controversa interpretazione dell'art. 585/1, lett. a) CPP adottata in una decisione delle Sezioni unite di questa Corte;
2) i giudici erano incorsi in errore nell'interpretare una norma dello statuto sociale con cui era stata prevista, a favore degli eredi del socio defunto, una "clausola di continuazione facoltativa" ed un termine di sei mesi dal decesso entro il quale i soci superstiti avrebbero dovuto liquidare la quota del defunto, mentre gli eredi di quest'ultimo avrebbero dovuto manifestare la volontà di aderire alla società e nominare un rappresentante comune;
3) contrariamente a quanto affermato dalla corte di appello, gli eredi FA non avevano rispettato le condizioni previste dallo statuto ed erano quindi decaduti dal diritto di subentrare come soci;
4) da ciò conseguiva una responsabilità per i danni a lei derivati dalla non veritiera attestazione, nei certificati rilasciati dal dirigente della cancelleria commerciale del tribunale di RO, che OF IO era amministratore della società, con poteri disgiunti da quelli degli altri amministratori.
Il ricorso di RT NT va accolto.
Quanto da lui dichiarato al PM ("ho conoscenze in Prefettura su cui non intendo dare chiarimenti") non era sufficiente per affermarne la responsabilità, posto che, dovendo egli rispondere di concorso nel reato di abuso di ufficio, in cui la condotta tipica può essere realizzata soltanto da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, l'accertamento dell'identità personale del soggetto che gli aveva consegnato i certificati antimafia era determinante al fine di accertare se egli rivestiva l'una o l'altra delle due qualifiche.
Dopo la riforma del 1990 non è infatti più possibile avvalersi di una concezione residuale dell'incaricato di pubblico servizio per attribuire tale qualifica a chiunque svolga una qualsiasi attività della pubblica amministrazione diversa da una pubblica funzione. L'ultima parte dell'art. 358, comma secondo C.P. esclude, infatti, il pubblico servizio quando si è in presenza di "semplici mansioni d'ordine e della prestazione d'opera meramente materiale", e non può certo negarsi ogni consistenza all'eventualità che nella fattispecie i compiti affidati all'ignoto impiegato di prefettura si esaurissero nell'esecuzione di ordini o istruzioni altrui, con prevalente impegno di energia fisica.
Va rigettato, invece, il ricorso della società FA-TI. Per quanto concerne la pretesa inammissibilità dell'appello dell'imputato FA EL IO, questo collegio non ritiene di dover rimettere in discussione quanto affermato da SS.UU. 15.12.92, Cicero, e cioè che i termini per le impugnazioni, con riguardo alle sentenze emesse all'esito di giudizi abbreviati, debbono considerarsi decorrenti dai diversi momenti specificati nelle lettere b), c) e d) del comma 2 dell'art. 585 CPP e che la loro durata deve essere quella stabilita nel precedente comma 1, secondo le diversificazioni ivi contenute, in relazione al tempo impiegato dal giudice per la redazione della sentenza.
Ma anche il motivo di merito, con il quale si sostiene che gli eredi FA avrebbero dovuto considerarsi decaduti dal diritto di subentrare nella qualità di soci (per non aver rispettato il termine di sei mesi decorrente dal 2.1.91, data della morte del padre, termine fissato dall'art. 8 dello statuto) è privo di fondamento. Devono infatti ritenersi corrette, dal punto di vista logico e giuridico, le argomentazioni con le quali la corte d'appello è giunta alla conclusione che l'attestazione contenuta nei certificati della cancelleria commerciale del tribunale di RO ("l'amministrazione della società... spetta in via disgiuntiva ai signori AY OB, GE NT, TI AT e FA EL IO") lungi dal costituire una falsità ideologica, era conforme ai poteri riconosciuti all'imputato dalla normativa civilistica in materia di società in nome collettivo. È poi appena il caso di aggiungere che non ritiene questa Corte di doversi occupare funditus delle questioni dedotte dalla ricorrente, stabilire cioè se il termine di cui all'art. 8 dello statuto sociale debba essere rispettato anche dagli eredi del socio defunto, oltre che dai soci superstiti (e se debba ritenersi stabilito anche per i primi a pena di decadenza) nonché accertare eventuali limiti della procura rilasciata da IO, IA e CL FA alla madre EO EL, e infine valutare se l'avere i FA accettato l'eredità con beneficio d'inventario fosse compatibile con la responsabilità illimitata cui gli stessi erano soggetti in qualità di soci.
Tali questioni sono state trattate e risolte in sede civile dal tribunale di RO nella sentenza 25.10.95 n. 14465 con valutazioni di merito, e quindi incensurabili in questa sede, nonché con argomentazioni giuridiche che a questo collegio appaiono ineccepibili.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di NT RT perché il fatto non sussiste. Rigetta il ricorso della parte civile, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in RO, il 13 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 1999