Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/10/1999, n. 12280
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Sentenza 13 ottobre 1999

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L'art. 358, comma secondo, cod. pen., secondo la formulazione conseguente all'entrata in vigore dell'art. 18 della legge 26 aprile 1990, n. 86, esclude che possa essere assunta la qualità di incaricato di pubblico servizio quando si sia in presenza di "semplici mansioni d'ordine e della prestazione d'opera meramente materiale", con la conseguenza che non è più possibile avvalersi di una concezione "residuale" della persona incaricata di un pubblico servizio, attribuendo tale qualifica a chiunque svolga una "qualsiasi" attività della pubblica amministrazione diversa da una pubblica funzione: non può, invero, escludersi l'eventualità che al pubblico impiegato siano attribuite mere mansioni di esecuzione di ordini, con prevalente impegno di energia fisica. (Nella specie la Corte ha ritenuto, sulla base del principio esposto, che non potesse ritenersi sussistente il reato di abuso di ufficio a carico dell' "extraneus", non essendo stato identificato il pubblico impiegato che aveva commesso l'abuso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/10/1999, n. 12280
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12280
    Data del deposito : 13 ottobre 1999

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