Sentenza 8 novembre 2017
Massime • 1
La domanda di riparazione per ingiusta detenzione, una volta conferita la procura speciale al difensore che ha sottoscritto l'istanza, può essere depositata presso l'ufficio competente anche da un soggetto diverso dal procuratore speciale e da questi delegato, in quanto la presentazione dell'atto costituisce mera attività materiale successiva alla formazione dell'atto da parte del soggetto legittimato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/11/2017, n. 51748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51748 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2017 |
Testo completo
5 1748 - 17 Ath REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 08/11/2017 Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Dott. Vincenzo ROMIS - Presidente - SENTENZA 1723/17 - Consigliere rel.- CAPPELLO Dott. Gabriella n. Dott. Antonio TANGA - Consigliere - Dott. Maria Rosaria BRUNO - Consigliere REGISTRO GENERALE n.36184/17 Dott. Francesca COSTANTINI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI IA 13/09/1948 avverso la ordinanza della CORTE d'APPELLO di MILANO in data 12/07/2017 visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona della dott.ssa Ma- riella DE MASELLIS, la quale ha chiesto l'annullamento del provvedimen- to impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Milano. St Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 12/07/2017, la Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile, in quanto depositata da soggetto non legittimato, l'istanza proposta dal difensore di TI IA, munito di procura speciale, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione, dalla stessa subita nell'ambito di un procedimento penale, conclusosi con provvedimento di archiviazione.
2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso la TI, a mezzo del difensore e procuratore speciale, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e illogicità della motivazione, per avere la Corte genovese ritenuto l'inammissibilità con riferimento alle modalità di presentazione della domanda (nel caso di specie affidata ad un legale, collaboratore del procuratore speciale). Il difensore, nel richiamare la giurisprudenza di questa Corte, ha rilevato che le formalità previste per la formulazione della domanda sono intese unicamente a garantirne l'autenticità e la sua diretta ed inequivocabile derivazione dalla volontà dell'interessato, laddove la presentazione della domanda riguarda unicamente il compimento di un'attività materiale, che - ove sottoposta alle rigidità formali ritenute nel provvedimento impugnato risulterebbe del tutto - irrazionale, discriminatrice e penalizzante per l'interessato, proprio alla luce dei principi fissati dal giudice di legittimità. Con memoria depositata il 21 ottobre 2017, l'Avvocatura Generale dello stato, per il Ministero resistente, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto.
2. Con l'ordinanza impugnata, la Corte d'appello di Milano, dopo aver puntualizzato che le disposizioni di cui agli artt. 643 e ss. cod. proc. pen., richiamate dall'art. 315 co. 3 stesso codice, prevedono che la domanda sia proposta personalmente o a mezzo di procuratore speciale, a pena d'inammissibilità della stessa, e aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il relativo deposito può anche essere curato da un soggetto diverso dal procuratore speciale e da questi delegato, ha rilevato che, nel caso di specie, l'istanza era stata depositata da soggetto diverso da colui che l'aveva sottoscritta in qualità di procuratore speciale della TI e che la procura speciale rilasciata non contemplava la facoltà di nomina o di deposito dell'istanza da parte di delegati. Da tale complesso di elementi, in fatto e in diritto, ha quindi concluso per la inammissibilità della domanda in quanto depositata da soggetto non legittimato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 315, co. 3 e 645 cod. proc. pen.
3. Il motivo è fondato. 2 Il ricorso sottopone all'attenzione del giudice di legittimità la questione se l'interessato sia tenuto, a pena di inammissibilità, a presentare personalmente o per mezzo di procuratore speciale nella cancelleria della Corte di appello la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, o possa provvedervi a mezzo del difensore (o di un suo sostituto). La stessa è stata in passato oggetto di un contrasto in seno a questa Corte di legittimità, che ha trovato espressione anche in due pronunce delle stesse Sezioni Unite del 1994 e del 1997. In particolare, secondo un orientamento [cfr. Sez. U. n. 27 del 14/12/1994 Cc. (dep. 09/01/1995), Min. tsoro in proc. Scacchia, Rv. 199496], la domanda di riparazione per ingiusta detenzione è atto personale della parte e non atto del difensore con procura, in quanto l'art. 645, comma primo, cod. proc. pen. prevede che essa sia presentata personalmente o per mezzo di procuratore speciale, e tale previsione, secondo quanto stabilito dall'art. 99, comma primo, stesso codice, comporta una deroga - che logicamente riguarda il compimento di atti processuali, non quello di atti materiali alla regola della rappresentanza da parte del difensore. Ne consegue che al procuratore alle liti non è consentito sottoscrivere la predetta domanda di riparazione, ma non è preclusa la facoltà di provvedere al deposito in cancelleria della domanda sottoscritta dal suo assistito. In quella sede, la S.C. ha rilevato che l'art. 645 cod. proc. pen., da un lato, adopera l'espressione "è presentata", la quale, se a prima vista può far pensare a una materiale attività di deposito in cancelleria, a un più attento esame rende evidente che in realtà è diretta a regolare non tale attività, bensì le varie modalità della domanda, in quanto indica la forma dell'atto, i documenti che devono accompagnarlo, i soggetti legittimati e l'ufficio presso il quale esso deve essere depositato;
dall'altro, non commina espressamente l'inammissibilità per l'inosservanza della prescrizione in questione, sicché non potrebbe ravvisarsi tale sanzione processuale, se si dovesse concludere che la prescrizione è diretta ad individuare, anziché il soggetto legittimato a formulare la domanda, quello che ne deve curare il deposito in cancelleria. Secondo il contrario orientamento, invece, la disposizione di cui al primo comma dell'art. 315 cod. proc. pen., che prevede la sanzione di inammissibilità della domanda soltanto con riferimento alla mancata osservanza del termine per la sua proposizione, deve essere integrata, in virtù del rinvio operato dal terzo comma del medesimo articolo ed in assenza di motivi idonei ad escludere il rapporto di compatibilità, con il precetto di cui al primo comma dell'art. 645 cod. proc. pen. in tema di riparazione dell'errore giudiziario, che prevede la sanzione di inammissibilità della domanda, oltre che per l'intempestività, anche per la mancata osservanza delle forme e delle modalità di proposizione e presentazione ivi disciplinate [cfr. Sez. U. n. 14 del 26/11/1997 Cc. (dep. 13/01/1998), Min. Tesoro c. Gallaro, Rv. 209185]. Le stesse Sezioni Unite, intervenute l'anno successivo per comporre il perdurante contrasto, hanno tuttavia ribadito il precedente indirizzo, distinguendo tra la proposizione della domanda di riparazione per ingiusta detenzione che in quanto atto personale della - parte che l'abbia indebitamente sofferta - è espressione della volontà della stessa di far 4 3 valere il diritto e può avvenire, oltre che personalmente, anche per mezzo di procuratore speciale nominato nelle forme previste dall'art. 122 cod. proc. pen., ma non per mezzo del difensore con procura, avendo la legge voluto garantire sia l'autenticità dell'iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell'interessato; dalla presentazione della istanza, alla quale può provvedere anche il difensore con procura che ha il potere di compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati (cfr. Sez. U. n. 8 del 12/03/1999, Min. Tesoro c. Sciamanna, Rv. 213508). In quella sede, il Supremo Collegio ha ritenuto condivisibile l'indirizzo che considera irrazionale la conclusione secondo cui le parole "personalmente o per mezzo di procuratore speciale", utilizzate dal legislatore nell'art. 645 cod. proc. pen., indicherebbero non la persona che deve formulare la domanda scritta (rilevante agli effetti giuridici), ma quella che deve materialmente depositare l'atto in cancelleria: conclusione vieppiù irrazionale, perché la natura materiale del deposito fa apparire incongrua la richiesta di una procura speciale, che invece ben si giustifica per la formulazione della domanda;
richiesta che, inoltre, graverebbe di un onere esorbitante la parte che dopo aver sottoscritto la domanda - - non fosse in grado di effettuarne personalmente il deposito in cancelleria. L'intento legislativo, infatti, è quello di favorire le istanze riparatorie e non già di porre ostacoli (sia pure solo formali) sul loro percorso, e ciò in ragione del fondamento solidaristico dell'istituto della riparazione, riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale (sent. n. 446 del 1997), [intervenuta con riferimento al diverso profilo del termine per porporre la domanda, n.d.r.], quando ha configurato l'esborso a cui lo Stato è tenuto per l'ingiusta detenzione come "misura riparatoria e riequilibratrice, e in parte compensatrice della ineliminabile componente di alea per la persona, propria della giurisdizione penale cautelare", ribadendo inoltre che tra due interpretazioni possibili deve essere evitata quella che "suona come odioso aggravio della situazione di ingiustizia che si è determinata e rende oscura e contraddittoria la complessiva ratio della disciplina>>, cosicchè non v'è ragione per escludere che il difensore con procura possa provvedere alla "presentazione" della domanda di riparazione sottoscritta dal proprio assistito, depositandola presso la cancelleria del giudice competente (anche a mezzo di sostituto), restando ciò nell'ambito tecnico- rappresentativo del potere conferitogli con la nomina (cfr. in motivazione Sez. U. n. 8 del 1999 citata). Tale indirizzo, a parte qualche isolata pronuncia, è stato anche in seguito ribadito da questa Corte e da questa stessa sezione, affermandosi espressamente che la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, una volta conferita la procura speciale al difensore che ha sottoscritto l'istanza, può essere depositata presso l'ufficio competente anche da un soggetto diverso dal procuratore speciale e da questi delegato, in quanto la presentazione dell'atto costituisce mera attività materiale successiva alla formazione dell'atto da parte del soggetto legittimato (sez. 4 n. 39085 del 09/05/2007, Rv. 237731; sez. 3 n. 16743 del 04/03/2009, Rv. 243619; sez. 4 n. 21737 del 20/04/2006, Rv. 234514).
4. Nel caso in esame, la Corte territoriale non ha ricollegato la sanzione processuale alla 4 se qualifica del soggetto che ha proposto la domanda o all'incertezza circa la provenienza dell'atto da un soggetto legittimato, ma alla sola qualità del soggetto che aveva curato l'attività materiale del deposito di essa. Una volta accertata la legittimazione del soggetto che ha presentato la domanda (secondo il già chiarito significato da attribuire alla formula utilizzata dal legislatore), deve ritenersi che siano state rispettate le formalità che la legge stabilisce a pena d'inammissibilità della stessa, non potendo ricollegarsi alcuna incertezza alla stregua del ravvisato difetto di procura per il suo deposito materiale, attività successiva alla formazione dell'atto, come tale del tutto estranea alle regole che ne garantiscono la provenienza da soggetto legittimato.
5. La decisione impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Milano che si atterrà ai principi enunciati.
P.Q.M.
Annulla la impugnata ordinanza e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Milano cui rimette il regolamento delle spese tra le parti anche per questo giudizio. Così deciso in Roma il giorno 08 novembre 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Romis Gabriella Cappello Ga zelelappello Depositata in Cancellerie Oggi. 14 NOV 2017 il Funzionario Giudiziarie Patricia Ciorra 1 05