Sentenza 9 maggio 2007
Massime • 1
La domanda di riparazione per ingiusta detenzione, una volta conferita la procura speciale al difensore che ha sottoscritto l'istanza, può essere depositata presso l'ufficio competente anche da un soggetto diverso dal procuratore speciale e da questi delegato, in quanto la presentazione dell'atto costituisce mera attività materiale successiva alla formazione dell'atto da parte del soggetto legittimato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/05/2007, n. 39085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39085 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 09/05/2007
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 00851
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 021983/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BR NT, N. IL 02/10/1972;
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 19/01/2006 CORTE APPELLO di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI GIACOMO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
MA TO propone ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma, del 19 gennaio 2006, che ha respinto l'istanza, dallo stesso proposta, di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta dal 14.2.00 al 15.6.01, nell'ambito di procedimento penale che lo ha visto destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere, in quanto imputato ex art. 56 c.p., art. 61 c.p., n. 5, artt. 110, 575 c.p. ed altro;
reati dai quali è stato successivamente assolto per non avere commesso il fatto. La predetta corte è pervenuta al rigetto dell'istanza avendo ravvisato, nel ricorrente, una condotta gravemente colposa che avrebbe dato causa all'adozione del provvedimento restrittivo. La medesima corte ha altresì ravvisato un motivo d'inammissibilità della stessa istanza, in quanto depositata in cancelleria da tale IR IO, privo di qualsiasi legittimazione.
Deduce, in particolare, il ricorrente: a) violazione di legge con riguardo all'affermata inammissibilità della domanda riparatoria per supposta presentazione r della relativa istanza da persona non legittimata, laddove il presentatore della stessa era stato l'avv. IO IR, collaboratore dello studio legale Condoleo R. B. e da questo all'uopo delegato;
b) vizio di motivazione, in relazione all'art. 314 c.p.p., per avere la corte territoriale attribuito valenza ostativa all'accoglimento dell'istanza a comportamenti genericamente individuati e comunque di nessun rilievo ai fini del giudizio di riparazione.
Il ricorso è fondato.
Quanto al primo dei motivi proposti, rileva la Corte che risulta dagli atti che l'istanza di riparazione è stata proposta dall'interessato, la cui firma è stata autenticata dall'avv. Condoleo Rocco Bruno, difensore e procuratore speciale. Risulta, ancora, che detta istanza è stata, in effetti, depositata presso la cancelleria della corte d'appello da "IR IO". Costui, tuttavia, non è persona estranea al procedimento, essendo avvocato dello studio Condoleo R. B., delegato alla presentazione dell'istanza. La specifica qualità dell'avv. IR, del resto, emerge dai verbali del giudizio di riparazione, laddove è stata registrata la partecipazione di detto professionista alle relative udienze camerali, quale sostituto dell'avv. Condoleo R. B.. In tale situazione, sembra alla Corte che l'autenticità dell'iniziativa riparatoria, la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà del MA, nonché la persistenza di tale intendimento non possano ragionevolmente esser messe in dubbio, avendo l'avv. IR agito non di propria iniziativa, bensì su delega espressa conferitagli dal procuratore speciale dell'interessato. Il giudizio d'inammissibilità espresso dalla corte territoriale non può, dunque, essere condiviso, anche alla stregua di quanto affermato da questa Corte con sentenza n. 23137/03, e cioè che: "La domanda di riparazione per ingiusta detenzione, una volta conferita la procura speciale al difensore che ha sottoscritto l'istanza, può essere depositata presso l'ufficio competente anche da un soggetto diverso dal procuratore speciale e da questi delegato, in quanto la presentazione dell'atto costituisce mera attività materiale successiva alla formazione dell'atto da parte del soggetto legittimato".
Quanto al merito, occorre rilevare che, secondo l'insegnamento di questa Corte, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento al diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato, o concorso a darvi, causa, per dolo o colpa grave, deve manifestarsi in comportamenti concreti, precisamente individuati, che il giudice di merito è tenuto ad apprezzare, in modo autonomo e completo, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante", non se essi abbiano rilevanza penale, bensì solo se si siano posti come fattore condizionante rispetto all'emissione del provvedimento di custodia cautelare. Condotte rilevanti in tal senso possono essere di tipo extra processuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione. Orbene, nel caso di specie la corte distrettuale non si è attenuta a tali principi, avendo, con motivazione inadeguata e generica, posto a base del proprio provvedimento comportamenti solo supposti, ovvero irrilevanti nel giudizio di riparazione. In particolare, l'addebito di colpa attribuito al ricorrente, individuato nell'essersi costui "allontanato dalla propria abitazione senza apparente motivo, fino alla data del fermo, avvenuto a distanza di diversi mesi dal fatto", si presenta del tutto privo di significato ove si consideri che le ragioni di quell'allontanamento non sono state accertate, di guisa che esse possono ben essere state originate da motivazioni del tutto estranee alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto il ricorrente, ovvero ispirate all'esigenza di sottrarsi ad un arresto ingiusto. A tale ultimo proposito questa Corte ha affermato che: "La fuga dell'innocente dal luogo del delitto non può costituire comportamento che ha dato causa alla custodia cautelare subita sotto il profilo della colpa grave quando tale condotta si inquadri nella prospettiva di una strategia difensiva funzionale proprio ad evitare ingiuste incriminazioni e restrizioni della libertà personale. Infatti, allorché tale comportamento non si configuri quale contrario all'ordinamento, ma espressione del diritto di difesa e di libertà, non è possibile qualificarlo illegittimo nella particolare prospettiva della riparazione per ingiusta detenzione" (Cass. n. 1745/98). D'altra parte, la corte territoriale non specifica perché ed in che senso quella condotta si sia posta quale fattore condizionante rispetto all'emissione del provvedimento di custodia cautelare;
specificazione ancor più necessaria alla luce di quanto si sostiene nella stessa ordinanza impugnata circa "il quadro indiziario a carico dell'esponente" che, si afferma, "è costituito essenzialmente dalle dichiarazioni della parte lesa del tentato omicidio". Il provvedimento impugnato, dunque, si presenta affetto dai vizi denunciati dal ricorrente, di guisa che esso deve essere annullato con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d'Appello di Roma.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2007