Sentenza 3 marzo 2005
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui l'ufficiale giudiziario, recatosi sul luogo del domicilio dichiarato dell'imputato, non abbia rinvenuto l'interessato, tale assenza non equivale alla impossibilità della notifica, a meno che l'ufficiale giudiziario non accerti l'avvenuto trasferimento di residenza o dia comunque atto nel verbale che si è verificata una causa che rende definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo. Ne consegue che, salvo il suddetto accertamento, la notificazione non può essere effettuata mediante consegna di copia al difensore, ma in una delle forme alternative previste dall'art. 157 cod. proc. pen. in caso di precaria assenza del destinatario della notifica. L'eventuale erronea utilizzazione della modalità prevista dall'art. 161, quarto comma cod. proc. pen. integra una invalidità a regime intermedio riconducibile all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/03/2005, n. 8757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8757 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro - Presidente - del 03/03/2005
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - N. 255
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 016379/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AG GE, N. IL 02/08/1957;
avverso SENTENZA del 12/02/2003 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMU GIACOMO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI V. S.P.G. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 12.2.2003 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava non doversi procedere per difetto di querela nei confronti di NA LO in ordine al delitto di appropriazione indebita di un'autovettura Mercedes da lui detenuta in locazione finanziaria e confermava l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine ai residui reati di falsificazione del certificato di proprietà del veicolo predetto e truffa in danno dell'ignaro acquirente al quale lo stesso veicolo era stato venduto. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione il NA, il quale deduce:
- violazione degli artt. 161, 171 e 178 C.p.p.; rileva il ricorrente come il decreto di citazione per il giudizio di primo grado sia stato notificato al difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p., senza che l'ufficiale giudiziario, avendo constatato la sua assenza dal domicilio dichiarato, avesse posto in essere le ulteriori formalità di notificazione previste dall'art. 157 c.p.p. ovvero accertato l'impossibilità di esecuzione dell'atto, unico presupposto legittimante la diversa modalità di consegna;
osserva, altresì, come nella relata di notifica a mani del difensore sia stato erroneamente indicato, con conseguente nullità, che quest'ultimo rivestisse la qualifica di domiciliatario.
La doglianza, pur fondata nella parte in cui censura la giustificazione, con la quale la Corte di appello ha rigettato l'eccezione di nullità, non può tuttavia essere accolta per le ragioni di seguito esposte. Rileva in proposito il collegio come erroneamente il giudice di secondo grado abbia ritenuto che nella specie, a seguito di due accessi negativi dell'ufficiale giudiziario presso il domicilio dichiarato dell'imputato, si fosse verificata l'ipotesi di impossibilità della notificazione che legittima la sua esecuzione presso il difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p.; ed invero ha da tempo chiarito la giurisprudenza di questa Corte che qualora sia stato dichiarato quale luogo delle notificazioni la propria residenza e l'ufficiale giudiziario, recatosi in loco, non abbia rinvenuto l'interessato, la constatazione dell'assenza non equivalga all'impossibilità della notifica, a meno che l'ufficiale giudiziario non accerti l'avvenuto trasferimento di residenza o dia comunque atto nel verbale che si è verificata una causa che rende definitivamente impossibile la consegna dell'atto in quel luogo;
di conseguenza, salvo il suddetto accertamento, la notificazione non può essere effettuata mediante consegna di copia al difensore, ma in una delle forme alternative previste dall'art. 157 c.p.p. in caso di precaria assenza del destinatario (sez. 1^, 19.3.1997, Sangiorgi, rv 207270; conf. mass. uff. nn. 220496, 220883, 225397, 226378). L'utilizzazione di una modalità di notificazione in luogo di quella prescritta, tuttavia, qualora non comporti l'inesistenza della procedura di consegna, dalla quale deriverebbe la nullità insanabile comminata dall'art. 179 c.p.p. per l'omessa citazione, integra tuttavia una invalidità di tipo generale a regime intermedio riconducibile all'art. 178, lett. c), c.p.p., come tale soggetta alle sanatorie ed ai limiti di deducibilità di cui agli artt. 182, 183 e 184.1 c.p.p. (sez. un. 27.10.2004, Palombo); ne deriva nel caso di specie che - non essendo posta in discussione l'esistenza della citazione ma solo l'utilizzazione di un modello di notificazione diverso da quello previsto dalla legge per il caso specifico - la nullità della notifica e quella, conseguente, degli atti del giudizio avrebbe dovuto essere eccepita in limine litis dal difensore presente nell'udienza in cui è stata dichiarata la contumacia, atteso che l'art. 182, commi 2 e 3, c.p.p. pone a carico della parte presente all'atto l'onere di dedurne immediatamente l'invalidità, a pena di decadenza.
Ciò non è avvenuto, in quanto risulta dall'esame del fascicolo che l'eccezione di nullità sia stata formulata esclusivamente con l'atto di appello;
ne deriva la sua tardività.
Del tutto irrilevante, alla luce di quanto appena esposto, è poi l'errore dell'ufficiale giudiziario che nella relazione di notificazione ha definito quale domiciliatario il difensore consegnatario dell'atto ai sensi dell'art. 161 c.p.p.. - vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, con particolare riferimento al delitto di falso, accertato in assenza di perizia sulla base del semplice cui prodest. Le censure attengono alla valutazione delle prove ed esulano da quelle proponibili in questa sede;
ne' può definirsi manifestamente illogica o mancante una motivazione sol perché ritenga la falsità di un documento sulla base della deposizione di testi qualificati e della comparazione dell'atto falso con l'originale e non invece di una perizia, sempre che, come nel caso di specie, la giustificazione delle conclusioni non sia palesemente contraria al senso comune ed alle massime di ordinaria esperienza.
Allo stesso modo del tutto congrua si palesa l'argomentazione con la quale i giudici hanno escluso la necessità di una perizia grafologica onde individuare l'autore materiale del falso;
e deve rilevarsi in proposito come, accertati insindacabilmente dai giudici di merito la falsità del documento ed il suo possesso da parte del ricorrente, l'alternativa all'attribuzione della contraffazione dell'atto al ricorrente medesimo sarebbe stata non l'irrilevanza penale della condotta bensì la sua più grave qualificazione sub specie di ricettazione - violazione dell'art. 62 n. 6 c.p.; rileva il ricorrente come erroneamente sia stata esclusa la circostanza attenuante del risarcimento del danno, atteso che, come risulti dalle dichiarazioni dibattimentali della persona offesa, a quest'ultima è stata fornita una nuova autovettura della quale ha corrisposto solo il maggior valore. La doglianza è infondata.
Ed invero la Corte di appello ha tenuto conto della invocata circostanza fattuale della risoluzione del contratto di compravendita dell'auto sequestrata e della stipulazione di uno nuovo relativo ad altro veicolo con la corresponsione di una differenza di prezzo, escludendo tuttavia la ricorrenza in concreto di un integrale risarcimento;
ne' tale apprezzamento può essere sindacato in questa sede. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2005