Cass. pen., sez. II, sentenza 03/03/2005, n. 8757
CASS
Sentenza 3 marzo 2005

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Nell'ipotesi in cui l'ufficiale giudiziario, recatosi sul luogo del domicilio dichiarato dell'imputato, non abbia rinvenuto l'interessato, tale assenza non equivale alla impossibilità della notifica, a meno che l'ufficiale giudiziario non accerti l'avvenuto trasferimento di residenza o dia comunque atto nel verbale che si è verificata una causa che rende definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo. Ne consegue che, salvo il suddetto accertamento, la notificazione non può essere effettuata mediante consegna di copia al difensore, ma in una delle forme alternative previste dall'art. 157 cod. proc. pen. in caso di precaria assenza del destinatario della notifica. L'eventuale erronea utilizzazione della modalità prevista dall'art. 161, quarto comma cod. proc. pen. integra una invalidità a regime intermedio riconducibile all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/03/2005, n. 8757
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8757
    Data del deposito : 3 marzo 2005

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