Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/09/2017, n. 48303
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Sentenza 27 settembre 2017

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La mancata citazione del teste per l'udienza non comporta la decadenza della parte richiedente dalla prova, salvo che quest'ultima sia superflua o la nuova autorizzazione alla citazione per un'udienza successiva comporti il ritardo della decisione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/09/2017, n. 48303
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48303
    Data del deposito : 27 settembre 2017

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