Sentenza 27 settembre 2017
Massime • 1
La mancata citazione del teste per l'udienza non comporta la decadenza della parte richiedente dalla prova, salvo che quest'ultima sia superflua o la nuova autorizzazione alla citazione per un'udienza successiva comporti il ritardo della decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/09/2017, n. 48303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48303 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2017 |
Testo completo
48303-17 . REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 27/09/2017 -Presidente Sent. n. sez. FRANCESCO MARIA CIAMPI 1647/2017 - Rel. Consigliere - PATRIZIA PICCIALLI REGISTRO GENERALE PASQUALE GIANNITI N.20000/2017 UGO BELLINI ANTONIO LEONARDO TANGA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OT JO AT CO nato il [...] a [...] ( PERU') avverso la sentenza del 11/01/2017 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PATRIZIA PICCIALLI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO MURA che ha concluso per Il Proc. Gen. ANTONIO MURA conclude per l'inammissibilita' del ricorso. Udito il difensore 1 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato quella di primo grado con la quale il Tribunale di Busto Arsizio ha condannato OT GA ON RZ alla pena ivi indicata per il reato di furto pluriaggravato, contestato in concorso con altri separatamente giudicati, in danno di un viaggiatore presente all'interno dell'aeroporto di Malpensa ( fatto del 28.3.2015). Il giudice di secondo grado ha rilevato che la penale responsabilità del OT GA risultava provata dalle dichiarazioni e dal positivo riconoscimento effettuato dagli operanti dell'imputato a seguito della visione del filmato registrato dall'impianto di videosorveglianza la mattina del fatto presso lo scalo aereo di Milano Malpensa, che trovava conferma attraverso l'esame diretto e la comparazione tra la stampa dei fotogrammi ed i cartellini foto segnaletici relativi all'imputato, effettuato dai giudici di merito. Il giudicante riteneva, inoltre, che la sicura individuazione del OT GA quale autore materiale della sottrazione della borsa non trovava idonea smentita nelle dichiarazioni rese dalla coimputata- che aveva svolto la funzione di distrarre la figlia della vittima- con l'evidente fine di aiutare il compartecipe nella commissione dello stesso reato. Con il ricorso, tramite il difensore, è stata eccepita la violazione degli artt. 187 e segg in relazione al giudizio di penale responsabilità dell'imputato in quanto fondato sulla empirica individuazione di un agente di polizia di Stato basata su di una semplice somiglianza. Si censura, inoltre, la motivazione nella parte in cui ha condiviso la valutazione del primo giudice il quale aveva escluso la necessità di una perizia antropometrica sostituendo agli esiti di una prova tecnica la propria percezione soggettiva in ordine alla corrispondenza della persona imputata con quella ritratta nelle immagini videoregistrate. Si lamenta, sotto altro profilo, la valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni rese dai coimputati. Si ripropone, infine, l'eccezione difensiva secondo cui la mancata citazione da parte del pubblico ministero dei testimoni dallo stesso indicati comporterebbe la decadenza della parte pubblica dalla prova testimoniale diretta, con conseguente necessità per il giudice di disporre la revoca dell'ammissione. N 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Quanto all'eccezione di carattere processuale,va rilevato che la sentenza è in linea con la recente giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Collegio e fatta propria dal giudice di merito, secondo la quale la mancata citazione del teste per l'udienza non comporta la decadenza della parte richiedente dalla prova, salvo che quest'ultima sia superflua o la nuova autorizzazione alla citazione per un'udienza successiva comporti il ritardo della decisione ( v.Sez. 5, n. 29562 del 01/04/2014, Cataldo, Rv. 262523). La mancata citazione del teste per l'udienza, infatti, sebbene non determina la decadenza dalla prova, può essere legittimamente valutata dal giudice come comportamento significativo della volontà della parte richiedente di rinunciare alla prova già ammessa, la cui acquisizione ad una udienza successiva comporterebbe una ingiustificata dilazione dei tempi della decisione incompatibile con il principio della ragionevole durata del processo ( v. Sez. 3, n. 20851 del 11/03/2015, Zambelli, Rv. 263774). Nel caso di specie, nessuna di queste ultime evenienze sono indicate nel provvedimento impugnato, nel quale il giudicante ha evidenziato che la mancata citazione dei testi indicati dalla parte pubblica non poteva assumere alcun significato di rinuncia all'esame dibattimentale degli stessi, trovando origine in disfunzioni di contenuto pratico e non sussisteva alcuna ragione per ritenere superflua la prova, invero decisiva quanto alla testimonianza degli operanti, che avevano riconosciuto nel filmato acquisito la figura dell'imputato quale autore materiale del trafugamento della borsa. Le altre censure sono manifestamente infondate, sostanziandosi nella prospettazione di una lettura alternativa delle emergenze dell'istruttoria dibattimentale, indeducibile nella sede di legittimità. Secondo il costante orientamento di questa Corte, è invero inammissibile il ricorso che si fondi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606 cod.proc.pen., comma 1, lett. E), riguardanti la motivazione del giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (v. Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, P.C., Basile e altri, Rv. 258153). D'altra parte, nessun rilievo di ordine logico giuridico può essere fondatamente mosso al percorso argomentativo seguito dai decidenti di merito 3 per confermare il giudizio di penale responsabilità del OT GA in ordine al contestato reato di furto aggravato. Con riguardo alla ricognizione informale operata dagli agenti della polizia di Stato, i quali hanno dato atto che il soggetto ripreso nelle immagini video delle telecamere dell'aeroporto era da individuarsi nell'odierno imputato, già noto agli stessi per un precedente arresto, va notato che - come anche evidenziato nella sentenza impugnata- i testi, non solo hanno immediatamente individuato in occasione della visione del filmato l'autore del furto nell'odierno ricorrente- già conosciuto per un precedente arresto- ma hanno confermato il riconoscimento nel corso dell'esame dibattimentale. A ciò si aggiunga che la valutazione operata dal giudicante nel condividere quella del primo giudice sulla corrispondenza somatica dell'imputato con la persona ritratta nel filmato acquisito non è null'altro che un apprezzamento motivato, per vero in modo affatto illogico, siccome basato su emergenze obiettivamente rappresentate e comparate ( la stampa dei fotogrammi ed i cartellini foto segnaletici dell'imputato). Nel ritenere pienamente utilizzabile il riconoscimento fotografico informale la Corte territoriale si è attenuta alla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui i riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini di polizia giudiziaria ed i riconoscimenti informali dell'imputato operati dai testi in dibattimento costituiscono accertamenti di fatto utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice (Sez. 2, n. 17336 del 29/03/2011, Bianconi, Rv. 250081). Ancora, questa Corte ha di recente ribadito che l'identificazione effettuata in sede dibattimentale non obbedisce alle formalità previste per la ricognizione in senso proprio, di cui all'art. 213 cod. proc.pen., e segg., siccome riferibile esclusivamente al contenuto di identificazioni orali del testimone, per cui vige la disciplina dell'art. 498 cod.proc.pen., e ss., sì che da esse come da ogni elemento indiziario o di prova il giudice può trarre il proprio libero convincimento (Sez. 5, n. 37497 del 13/05/2014, Romano, Rv. 260593). Ne discende che, contrariamente a quanto argomentato dal ricorrente, allorché come nel caso di specie il testimone abbia proceduto ad un - riconoscimento fotografico informale nel corso delle indagini preliminari e, nel corso dell'esame dibattimentale, abbia confermato di avere compiuto detta ricognizione informale e quindi reiterato il riconoscimento positivo, il convincimento del giudice può ben fondarsi su tale riconoscimento, seppure privo delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, trattandosi di accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudicante in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova. 4 In questo quadro probatorio, è insindacabile in questa sede è la valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla coimputata espressa dalla Corte territoriale, che le ha logicamente giustificate con l'evidente intento della donna, la quale aveva immediatamente ammesso la propria responsabilità, di aiutare l'imputato. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma a favore della Cassa della Ammende, che si ritiene congruo fissare nella misura di euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27/09/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente MapachaFrancesco Maria Champi Perizia Picial Panel Depositata in Cancelleria Oggi, 19 OTT. 2017 Il Funzionario Giudiziario Patrizia Corra 5