Sentenza 29 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/01/2004, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - rel. Consigliere -
Dott. CICALA Elisabetta - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero delle Finanze - in persona del Ministro in carica - rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
- ricorrente -
contro
TE TA S.p.A. - in persona del legale rappresentante Sig. EL EG - rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Toniolo di Vicenza in virtù di procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1616 del 14 ottobre/18 novembre 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 settembre 2003 dal Consigliere Dott. ODDO Massimo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La TE TA S.p.A. con atto notificato il 29 aprile 1995 conveniva l'Amministrazione finanziaria dello Stato davanti al Tribunale di Venezia e ne domandava la condanna al rimborso delle somme da questa riscosse, in violazione dell'art. 10 della direttiva C.e.e. n. 335/69, quale tassa di concessione governativa per l'iscrizione della società nel registro delle imprese negli anni dal 1985 al 1992, nonché al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalle date dei singoli pagamenti al saldo. Resisteva l'Amministrazione ed eccepiva, in via gradata: a) l'incompetenza territoriale del giudice adito, in quanto competente alla riscossione delle tasse sulle concessioni governative era l'Ufficio del registro di Roma;
b) l'improcedibilità della domanda per il mancato previo esperimento del sistema di ricorsi amministrativi previsto dall'art. 11, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 641;
c) la decadenza della contribuente dall'azione ai sensi dell'art. 13, d.p.r. 641/72, cit.. d) l'infondatezza della pretesa, rientrando la tassa nell'ambito dei diritti di carattere remunerativo, di cui all'art. 12 della direttiva C.e.e. n. 335/69 consentiva l'applicazione.
La domanda della società era accolta dal Tribunale, che con sentenza del 14 dicembre 1995/13 febbraio 1996 condannava la convenuta a restituire all'attrice la somma di L. 53.000.000 per il titolo vantato, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, e compensava interamente tra le parti le spese del giudizio. L'Amministrazione delle finanze appellava la decisione e ne chiedeva la riforma, riproponendo le eccezioni e la contestazione sollevate in primo grado e deducendo, altresì, l'inesistenza della procura alle liti dell'attrice fin dal giudizio di primo grado e l'erroneità dell'affermazione che era dovuta la restituzione anche di quella parte del tributo non eccedente il costo del servizio. La contribuente, a sua volta, formulava appello incidentale, dolendosi della ritenuta decorrenza degli interessi legali dalla domanda giudiziale, anziché dalla data del pagamento o da quella della presentazione delle istanze di rimborso, nonché della compensazione delle spese, e la Corte d'Appello di Venezia con sentenza del 14 ottobre/18 novembre 1999, in parziale accoglimento di entrambi gli appelli, riduceva a L. 48.000.000 l'importo dovuto alla società, e stabiliva la decorrenza degli interessi dalla data di presentazione delle istanze.
Premesso che non potevano essere condivise le eccezioni di originaria inesistenza della procura ad litem dell'attrice e d'incompetenza territoriale del giudice e che anche la disciplina prevista dall'art. 11, l. 23 dicembre 1998, n. 488, aveva espressamente riconosciuto il diritto della contribuente al rimborso dei versamenti effettuati per la tassa annuale di concessione e che non era ostativa alla restituzione la previsione di una tassa forfettaria retroattiva per l'iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese, osservava il giudice di secondo grado che dal credito riconosciuto dal tribunale in favore della società andavano detratte L. 5.000.000, avendo la creditrice presentato l'istanza di restituzione della tassa versata per l'anno 1985 dopo il decorso del termine di decadenza triennale previsto dall'art. 13, 2^ co., d.p.r. n. 641/72. Aggiungeva, quanto all'appello incidentale, che, vertendosi in tema di ripetizione d'indebito, gli interessi erano dovuti dalla costituzione in mora della debitrice con le istanze di rimborso e che la parziale riforma della decisione impugnata comportava l'assorbimento del gravame relativo alla regolamentazione delle spese, che andavano compensate per entrambi i gradi del giudizio. Il Ministero delle Finanze ricorreva con due motivi per la cassazione della sentenza e la società TE TA resisteva con controricorso notificato il 4 dicembre 2000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con entrambi i motivi di ricorso l'Amministrazione finanziaria lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 11, l. 23 dicembre 1998, n. 448, che aveva rideterminato nel corso del giudizio la misura della tassa per l'iscrizione dell'atto costitutivo delle società nel registro delle imprese e previsto una tassa forfetaria annuale per l'iscrizione degli altri atti sociali, in ragione del disconoscimento della detrazione dell'ammontare di quest'ultima dall'importo complessivo da rimborsare e dell'individuazione del tasso d'interesse di mora in misura diversa da quella del 2,50% stabilito dalla norma sopravvenuta.
I motivi sono infondati.
Dispone l'art. 11, 1^ e 2^ co., l. n. 448/98 che: "L'articolo 61, comma 1, del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, va interpretato nel senso che la tassa sulle concessioni governative per e iscrizioni nel registro delle imprese, di cui all'articolo 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641, nel testo modificato dallo stesso articolo 61, è dovuta per gli anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, ... nelle seguenti misure forfetarie annuali per l'iscrizione degli altri atti sociali, per ciascuno degli anni dal 1985 al 1992. Le società che negli anni indicati al comma 1 hanno corrisposto la tassa (annuale) sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese ..., ai sensi dell'art. 3 commi 18 e 19 del decreto legge 19 dicembre 1984 n. 853, convenite con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985 n. 17, possono ottenere il rimborso della differenza fra le somme versate e quelle dovute a norma del citato comma 1 ... ". È evidente dal testo della norma che la tassa annuale da questa introdotta per l'iscrizione degli atti diversi dall'iscrizione della società trova la sua ragione d'essere nel servizio di pubblicità degli "altri" atti, diversamente da quella anteriore, che trovava il suo fondamento nel mero mantenimento dell'iscrizione dell'atto costitutivo, e la diversità del presupposto dei due tributi non può essere negata in ragione della previsione di un conguaglio in sede di rimborso, perché l'imposizione della parziale compensazione non postula necessariamente un'identità qualitativa dei crediti (cfr.:
Cass. civ., Sez. 1^, sent. 30 marzo 1999, n. 3097). Tuttavia, anche così interpretato, l'art. 11, l. n. 448/98, assume un significato che lo pone pur sempre in una posizione di contrasto con gli artt. 10 e 12, della direttiva comunitaria n. 635/69. Infatti, ne' dalla relazione che accompagnava il disegno di legge (cfr.: Camera dei deputati, 13^ Legislatura, atto n. 5267 del 30 settembre 1998), ne' dagli atti parlamentari, risulta che l'ammontare del tributo sia stato determinato, sia pure forfettariamente, "in funzione dei costi dell'operazione" e ciò, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia con sent. 20 aprile 1993 (cause riunite C 71/91 e C 178/91) basterebbe ad escluderne l'assimilazione ai "diritti di carattere remunerativo", previsti e consentiti dall'art. 12 della direttiva cit. (cfr.: Cass. civ., Sez. 1^, sent. 9 luglio 1999, n. 7176). Inoltre, l'importo della tassa annuale, anche se ridotto rispetto a quello originariamente stabilito per il mero mantenimento dell'iscrizione, viene ad essere di ammontare pressoché identico, quando non superiore, a quello della tassa iniziale di iscrizione e continua ad essere cumulato con quello dovuto per l'iscrizione degli altri atti sociali e con i diritti di cancelleria richiesti per il compimento di tali operazioni e per ogni singola ispezione del registro.
Mantengono intatta, quindi, la loro validità le ragioni che hanno indotto questa Corte a ritenere un siffatto tipo di imposizione incompatibile con la normativa comunitaria (cfr.: Cass. civ., Sez. Un., sent. 12 aprile 1996, n. 3457). Quanto agli interessi, poi, la mancata impugnazione da parte dell'amministrazione finanziaria del tasso riconosciuto dalla decisione di primo grado non consente il riesame della relativa questione neppure alla luce della normativa sopravvenuta, essendosi sulla questione formato un giudicato interno.
All'infondatezza di motivi segue il rigetto del ricorso. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004