Sentenza 10 novembre 2000
Massime • 1
Il provvedimento con il quale il giudice monocratico dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, ritenendo violato il termine di comparizione di sessanta giorni come fissato dall'art. 552, comma 3, cod. proc. pen., modificato dalla l. 16 dicembre 1999, n. 476, anche per il caso in cui il decreto predetto sia stato notificato nel vigore della precedente normativa che contemplava un termine di quarantacinque giorni, è illegittimo, perché adottato in violazione del principio "tempus regit actum", ed altresì abnorme - dunque immediatamente ricorribile per cassazione - perché determina un'inammissibile regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/2000, n. 3591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3591 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ACQUARONE RENATO Presidente del 10/11/2000
1. Dott. SAVIGNANO GIUSEPPE Consigliere SENTENZA
2. Dott. GRILLO CARLO Consigliere N. 3591
3. Dott. LOMBARDI ALFREDO MARIA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. FIALE ALDO Consigliere N. 23067/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia
avverso l'ordinanza del 3/2/2000 emessa dal Tribunale di Pistoia, in composizione monocratica, nel procedimento nei confronti di LO IA ET, nato a [...] il [...].
- Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Carlo M. Grillo;
- lette le conclusioni del P.G., con cui chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
la Corte rileva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Pistoia, in composizione monocratica, dichiarava la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, con conseguente restituzione degli atti al P.M., perché non notificato ai destinatari col rispetto dei termini (sessanta giorni anziché quarantacinque) fissati dal novellato art. 552, comma 3, c.p.p. (L. n. 479/1999, art. 44). Contro tale provvedimento ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica eccependone l'abnormità.
Rileva il ricorrente che la nuova disciplina è entrata in vigore il 2/1/2000, quando il decreto di citazione in questione era già stato ritualmente notificato ai sensi della normativa allora vigente (art.555, comma 3, c.p.p.), per cui, in carenza di una disciplina transitoria, doveva applicarsi il principio "tempus regit actum". Il ricorso è fondato.
Premesso che - per il principio di tassatività delle impugnazioni - solo in caso di abnormità è ricorribile per cassazione il provvedimento de quo, ritiene il Collegio che lo stesso debba considerarsi abnorme.
Atto abnorme - come questa Corte ha costantemente affermato (ex plurimis: SS.UU. 12 febbraio 1998, n. 17, Di Battista) - è, invero, non solo quello non rispondente ad alcuno schema processuale, ma altresì quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, aldilà di ogni ragionevole limite e non può essere rimosso dalla realtà giuridica senza la denuncia della sua abnormità.
Il Tribunale, ad avviso di questa Corte, ha erroneamente interpretato la legge processuale, avendo in sostanza riconosciuto efficacia retroattiva ad una norma di rito (il nuovo art. 552, comma 3, c.p.p., vigente dal 2/1/2000) non ancora entrata in vigore al momento del compimento dell'atto processuale in questione (decreto di citazione a giudizio).
Deve, infatti, ribadirsi innanzitutto - come hanno recentemente ricordato le SS.UU. di questa Corte (sentenza 25 febbraio 1998, n. 1, Gerina ed altro) in materia di efficacia della legge nel tempo (art. 11 Preleggi), a proposito del principio "tempus regit actum", con cui si intende significare che la sorte giuridica di un atto dipende dalla legge in vigore allorché esso fu compiuto - che il ius superveniens (non accompagnato da disposizioni transitorie), come non può sanare un atto ormai colpito da nullità, così non può caducare un atto gia validamente formatosi, che sia produttivo di effetti giuridici già esauritisi nell'ambito del regime anteriore. La fattispecie in esame va appunto risolta in applicazione di detto principio;
infatti la vocatio in jus, effettuata, nel rispetto del previgente art. 555, comma 3, c.p.p., almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il giudizio, e notificata - come nel caso di specie - anteriormente all'entrata in vigore della nuova legge (2/1/2000), aveva già raggiunto il suo scopo e quindi prodotto i suoi tipici effetti giuridici, per cui non può essere caducata ex tunc, in applicazione di una legge successiva. Del resto, proprio sulla base del ricordato principio "tempus regit actum", all'epoca in cui venne emesso e notificato il decreto di citazione a giudizio non poteva che applicarsi la norma vigente e non quella futura. Peraltro l'interpretazione della legge processuale adottata dal Tribunale, oltre che erronea, per le ragioni dianzi esposte, determinerebbe un indebito regresso del procedimento dalla fase dibattimentale a quella delle indagini preliminari. Il provvedimento impugnato, pertanto, deve considerarsi abnorme e come tale va annullato.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pistoia.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2000