Sentenza 11 gennaio 2001
Massime • 1
Il provvedimento con il quale il giudice dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per non essere stato notificato all'imputato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari previsto dall'art. 415 bis c.p.p., anche per il caso in cui il predetto decreto sia stato notificato nel vigore della precedente normativa va ritenuto abnorme, ed in quanto tale direttamente impugnabile in sede di legittimità, atteso che in tal modo si determina un indebito regresso del procedimento dal dibattimento alla fase delle indagini preliminari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2001, n. 5466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5466 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCESCO TURIELLO Presidente del 11/01/2001
Dott. ALDO RIZZO Consigliere SENTENZA
Dott. NICOLA QUITADAMO Consigliere N. 24
Dott. LUIGI PICCIALLI rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ALDO FIALE Consigliere N. 27126/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, nei confronti di: LICATA ANTONINO, n. il 27.1.1945 a Palermo, ivi res.
Avverso l'ordinanza in data 11.5.2000 del Tribunale suddetto, sez. dist. Di Cefalù, in composizione monocratica.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli Letta la requisitoria in data 29.9.2000 del Pubblico Ministero nella persona del sot. P. G. Dott. A. M. De Sandro che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe il giudice di merito, davanti al quale l'imputato era stato tratto a giudizio a seguito di decreto del P.M. emesso in data 13/9/99 e regolarmente modificato, dichiarava, in via preliminare, la nullità del suddetto atto, di ravvisati sensi degli artt. 416 co. 1 e 552 co. 2 c.p.p., per ritenuta violazione dell'art. 415 bis cit. cid., non essendo stato notificato all'imputato medesimo anche l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, da quest'ultima disposizione prevista.
Avverso data ordinanza il P.M., al quale gli atti erano stati restituiti, proponeva ricorso per cassazione, denunziandone l'abnormità ed erroneità, per violazione di norme processuali (art. 606 lett. e) in rel. all'art. 415 bis, 416, 177 e 552 c.p.p.), evidenziando, in particolare, l'erronea applicazione o omessa osservanza del principio "tempus regit actum".
L'impugnazione, per il cui accoglimento si è espresso il requirente P.G. di legittimità, è fondata, attesa la palese erroneità del provvedimento gravato, che non ha tenuto conto della posteriorità cronologica, rispetto all'atto oggetto della dichiarazione di nullità (emesso il 13/9/99) dell'autorità in vigore dell'art. 415 bis, introdotto con la "novella" L. 16/12/1999 n. 479 (art. 17). Non contenendo tale ultima legge alcuna particolare disposizione transitoria circa l'eventuale retroattività della specifica nuova disposizione, in base al fondamentale e generale principio (nella specie non derogato) di diritto processuale "tempus regit acta"" il decreto di citazione a giudizio, nella vicenda in esame adottato dal P.M. quando l'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p. (e le correlative sanzioni di nullità di cui agli artt. 416
co. 1 e 552 co. 2, come rispettivamente modificati dagli artt. 17 e 44 cit. L. 479/99) non era prescritto, deve ritenersi validamente emesso.
Conseguentemente, l'erroneo provvedimento del giudice, che ha determinato l'indebito regresso del procedimento penale del dibattimento alla fase delle indagini preliminari (o quanto meno, della relativa conclusione), situazione di stallo processuale, avverso la quale non vi sarebbe altra possibilità di rimedio, va ritenuto abnorme ed, in quanto tale, impugnabile in sede di legittimità.
Consegue l'annullamento dell'ordinanza in questione senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al giudice "a quo" per il prosieguo di competenza.
P.Q.M.
La Corte annulla, senza rinvio, l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Termini Imerese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2001