Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/12/2002, n. 18283
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Sentenza 23 dicembre 2002

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Il diritto al trattamento economico di malattia spettante, ai sensi dell'art. 2110 cod. civ. e della disciplina introdotta dalla legge n. 526 del 1982 (art. 4) e dal D.L. n. 463 del 1983 (art. 13), convertito nella legge n. 638 del 1983, durante il periodo di assenza dal lavoro per fruire di cure termali, compete solo quando tali cure risultino motivatamente prescritte dal medico specialista per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative è in concreto incompatibili con le ferie, oppure, quando (pur essendo compatibili) non possano essere differite al periodo feriale prestabilito dal datore di lavoro senza pregiudicare, quantomeno, il più efficace conseguimento degli obiettivi terapeutici o riabilitativi di volta in volta perseguiti. Tale normativa trova applicazione anche in relazione a patologie dipendenti da cause di servizio che richiedono terapie termali, la cui esistenza non giustifica un diverso regime in tema di assenze dal lavoro per cure termali e relativo trattamento economico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/12/2002, n. 18283
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18283
    Data del deposito : 23 dicembre 2002

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