Sentenza 23 dicembre 2002
Massime • 1
Il diritto al trattamento economico di malattia spettante, ai sensi dell'art. 2110 cod. civ. e della disciplina introdotta dalla legge n. 526 del 1982 (art. 4) e dal D.L. n. 463 del 1983 (art. 13), convertito nella legge n. 638 del 1983, durante il periodo di assenza dal lavoro per fruire di cure termali, compete solo quando tali cure risultino motivatamente prescritte dal medico specialista per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative è in concreto incompatibili con le ferie, oppure, quando (pur essendo compatibili) non possano essere differite al periodo feriale prestabilito dal datore di lavoro senza pregiudicare, quantomeno, il più efficace conseguimento degli obiettivi terapeutici o riabilitativi di volta in volta perseguiti. Tale normativa trova applicazione anche in relazione a patologie dipendenti da cause di servizio che richiedono terapie termali, la cui esistenza non giustifica un diverso regime in tema di assenze dal lavoro per cure termali e relativo trattamento economico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/12/2002, n. 18283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18283 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STEFANO CICIRETTI - Presidente -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR FA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARSALA 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO V. PAPADIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato EDOARDO DI BERARDINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato LUCIO V MOSCARINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1155/99 del Tribunale di BARI, depositata il 09/07/99 - R.G.N. 134/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/021 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato MOSCARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6 febbraio 1998, RA LL appellava la sentenza del 24 febbraio 1997 con la quale il PR di Bari gli aveva rigettato la domanda proposta in data 29 maggio 1992, diretta ad ottenere il pagamento da parte delle F.S. s.p.a. di somme a titolo di media delle competenze per i giorni impiegati per cure termali, oltre alla rifusione delle spese sostenute, sino al massimo della misura di indennità giornaliera di missione.
L'appellante deduceva che il Giudice di primo grado non aveva correttamente valutato la circolare n. 886/83 delle F.S. e chiedeva la riforma della predetta sentenza.
L'appellata si costituiva, chiedendo il rigetto del gravame. Con sentenza del 13 aprile - 9 luglio 1999, l'adito Tribunale di Bari rigettava il gravame, osservando che il prodotto certificato medico non riportava i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del richiesto beneficio e che mancava l'autorizzazione preventiva dell'organo sanitario.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il LL con un unico motivo.
Resiste la S.p.A. Ferrovie dello Stato con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso RA LL, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. nonché dell'art.68 d.P.R. 10 gennaio 1953 (recte: 1957) n. 3 ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), deduce che il PR prima ed il Tribunale poi si sarebbero occupati della vicenda di causa "come se il ricorrente avesse richiesto la autorizzazione a fruire di un periodo di assenza extraferiale per cure termali". Al contrario - prosegue il LL, - essendo egli portatore di una patologia già riconosciuta dalla stessa Società F.S. come dipendente da cause di servizio, aveva chiesto al datore di lavoro, ed ottenuto, di potere usufruire di un periodo di assenza dal servizio per curare la detta malattia. La domanda giudiziale era quindi rivolta non già ad ottenere una autorizzazione a fruire di congedo extraferiale per cure termali, bensì ad ottenere il rimborso delle spese sostenute dal lavoratore, per l'espletamento delle cure medesime (spese di soggiorno, ecc.). Peraltro, la Società. in ossequio al disposto di cui all'art.68 del d.P.R. 10 gennaio 1953 n.3) ("Per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio sono altresì a carico dell'Amministrazione le spese di cura...") aveva emanato una circolare con la quale si stabiliva appunto che al dipendente assente dal servizio per terapie termali finalizzate alla cura di patologie già riconosciute dipendenti da cause (o concause) di servizio, a titolo di rimborso spese andava corrisposta la c.d. indennità di trasferta giornaliera.
Il motivo è infondato.
Va premesso che, come risulta dalla sentenza impugnata, con il ricorso introduttivo il LL ha chiesto il pagamento, da parte delle F.S., di somme a titolo di media delle competenze per i giorni impiegati per cure termali, oltre alla rifusione delle spese sostenute.
Tenuto conto della "causale" (cure termali) posta a base delle richieste, il Tribunale di Bari ha ritenuto di inquadrare la fattispecie, nell'ambito della normativa, generale, osservando che la materia risultava attualmente regolata dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 e, quando la cura è a scopo preventivo, dall'art. 1 comma 8 del d.l. n.382/89, conv. in legge n.8/90, nonché dalla legge finanziaria 412/91, applicabile ratione temporis al caso concreto perché afferente ad assenze dal 14 al 26 settembre 1992. L'art. 13 co. 3 D.L. 12.9.1983 n. 463, convertito con modifiche nella L. 11 novembre 1983, n. 638, in particolare, dispone: "Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati le prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative su motivata prescrizione di un medico specialista dell'Unità sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'Inps e dall'Inail, su motivata prescrizione dei medici dei predetti istituti".
Trattasi di una normativa, come già puntualizzato da questa Corte (Cass. 14 maggio 1991 n. 5364) di ordine pubblico economico, in quanto finalizzata al ridimensionamento della spesa sanitaria, alla riduzione del costo del lavoro ed al contenimento del fenomeno dello assenteismo, causato dal precedente indiscriminato ricorso al c.d. termalismo sociale. In precedenza, allo stesso scopo, il legislatore era intervenuto vietando, con l'art. 1, primo comma, lett. a) ultimo alinea del D.L. 25 gennaio 1982 n. 16 (testo sostituito con l'articolo unico della legge 25 marzo 1982 n. 98) la concessione di congedi straordinari ai dipendenti del settore pubblico e del settore privato per le cure idrotermali, elioterapiche e climatiche, con disposizione drastica della quale la Corte Costituzionale non aveva mancato di sancire la illegittimità costituzionale (Corte Cost. sent. 10/18 dicembre 1987 n. 559). Viceversa, l'art. 13 in esame conserva l'impostazione tradizionale che riconduce l'assenza dal lavoro del dipendente privato per fruire, fuori delle ferie annuali, di cure idrotermali, alla tutela dell'art. 2110 cod.civ., alle condizioni e nei limiti che lo stesso art. 13
circoscrive in maniera più restrittiva;
essa si configura quindi come una fattispecie legale di impossibilità temporanea della prestazione lavorativa, riferibile alla persona del dipendente, ma a lui non imputabile, legata, mediante un nesso di causalità mediato e indiretto, a uno stato patologico che richiede, per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, la sottoposizione a cure idrotermali del lavoratore, con il conseguente diritto, negli stessi limiti, dello stesso prestatore al relativo trattamento economico (Cass. Sez. Un. 17 ottobre 1988 n. 5634 e 18 novembre 1988 n. 6248;
Cass. 15 ottobre 1998 n. 10206). E tale ricostruzione dommatica è stata condivisa dalla giurisprudenza costituzionale, la quale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni,
nella legge 11 novembre 183 n. 638, poiché la norma impugnata, nella prevalente interpretazione della Corte di cassazione, attribuisce ai lavoratori pubblici e privati il diritto alla retribuzione nei periodi extraferiali di cura idrotermale in quanto consente di ricomprendere nel concetto di malattia tutelabile ex art. 2110 c.c. anche le affezioni per le quali sia accertata l'esigenza effettiva di cure idrotermali (Corte Cost. sent. 559/1987 cit.). Da ciò deriva che, come questa Corte ha pure avuto nodo di puntualizzare, il diritto al trattamento economico di malattia spettante, ai sensi dell'art. 2110 cod. civ. e della disciplina introdotta dalla legge n. 526 del 1982 (art. 4) e dal D.L. n. 463 del 1983 (art. 13), convertito nella legge n. 638 del 1983, durante il periodo di assenza dal lavoro per fruire di cure termali, compete solo quando quelle cure risultino: a) motivatamente prescritte dal medico specialista per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative;
b) in concreto incompatibili con le ferie oppure quando (pur essendo compatibili) non possano essere differite al periodo feriale prestabilito dal datore di lavoro senza pregiudicare, quantomeno, il più efficace conseguimento degli obiettivi terapeutici o riabilitativi di volta in volta perseguiti. L'onere della prova relativo a tali ultimi profili sostanziali è a carico del lavoratore (Cass. 4 giugno 1999 n. 5898). Ai principi di diritto sopra esposti, relativi, in particolare, ai requisiti formali dell'attestazione medica, si è correttamente attenuto il Tribunale di Bari, motivatamente escludendo che, nella specie, ricorresse una adeguata prescrizione del medico specialista. Nè il relativo iter argomentativo, unitamente alla conseguente decisione, può essere fondatamente censurato sotto il profilo di una violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 68 d.P.R. n. 3/57. Secondo il ricorrente, infatti, nella specie, essendo le terapie termali finalizzate alla cura di patologie già riconosciute dipendenti da cause di servizio, tale normativa non troverebbe applicazione, in quanto le avanzate richieste economiche, e, segnatamente, quella relativa al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle cure medesime (spese di soggiorno, ecc.), spetterebbero indipendentemente dalla ricorrenza dei suddetti presupposti.
A sostegno di tale assunto, il ricorrente richiama - come sopra riportato - l'art. 68 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n.3), che, con riguardo alla "aspettativa per infermità" ove l'infermità stessa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, dispone che "sono altresì a carico dell'Amministrazione le spese di cura..."; richiama altresì una circolare della Società che riconoscerebbe al dipendente, assente dal servizio per terapie termali finalizzate alla cura di patologie già riconosciute dipendenti da cause di servizio, il diritto alla corresponsione della c.d. indennità di trasferta giornaliera a titolo di rimborso spese.
Sennonché, mentre, per un verso, difetta nel ricorso la trascrizione del testo di detta circolare, indispensabile alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti di causa, di delibare in ordine alla sua decisività (cfr. Cass. sez. un. 13 gennaio 1997 n. 265), e ciò prescindendo dal valore, sul piano giuridico, ad essa attribuibile;
per altro verso, la esistenza di patologie dipendenti da cause di servizio che richiedono terapie termali, non giustificano l'inapplicabilità della normativa generale in tema di assenze dal lavoro per cure termali e relativo trattamento economico.
Nella specie - come chiarito dal Giudice a quo - l'Ufficio Sanitario di Bari aveva espresso al LL il proprio parere negativo in ordine alla sussistenza dello specifico e motivato giudizio sulla maggiore utilità ed efficacia delle cure se effettuate in periodo extraferiale, avendo ritenuto in tal senso insufficiente la certificazione specialistica prodotta dallo stesso lavoratore;
in ogni caso - ha soggiunto il Tribunale, - proprio perché trattavasi di patologia dipendente da causa di servizio, "era presupposto essenziale l'autorizzazione preventiva della commissione sanitaria, autorizzazione non concessa".
Così argomentando, il Tribunale ha proceduto nel pieno rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c. Invero, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il vizio di "ultra" ed "extra" petizione ricorre solo quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili di ufficio, attribuendo un bene delle vita non richiesto o diverso da quello domandato, mentre al di fuori di tali specifiche previsioni il giudice, nell'esercizio della sua potestas decidendi, resta libero non solo di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all'uopo prospettate, ma di rilevare, altresì, indipendentemente dall'iniziativa della controparte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva o estintiva di una data pretesa della parte, in quanto ciò attiene all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge (explurimis, Cass. 20 maggio 1986 n. 3350). Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa, tra le parti, le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2002