Sentenza 30 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/03/2001, n. 4769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4769 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
. E 4769 /01 , N 6 8 O 9 I 1 5. 1 Z / . A 4 R N / R - 6 A T 2 T S B . I U . R . G L B P L E . I A R D R . L T B A E A D D T I E S 1 A REPUBBLICA ITALIANA T I R. G. N. 19754/98 N 3 E 1 R N S E . E I S N T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A E CRON, 10186 A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M Rep. SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- Composta dai Sigg. Magistrati: Ud. 13/12/2000 Alfio FINOCCHIARO - Presidente - - Consigliere - Enrico ALTIERI Simonetta SOTGIU -> Salvatore DI PALMA -> Antonino DI BLASI rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto: IRPEF Accertamento - Motivazione sul ricorso n. 19754/98 R.G. proposto da Indicazione elementi astrattamente giustificativi. AV LO, residente in [...], rappresentato Sufficienza. Fase contenziosa e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'Avv. Marcello Russolo del Prova fondamento pretesa fiscale basata su presunzioni Foro di Trento, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di semplici gravi, precise e concordanti. Cassazione in Roma, Piazza Cavour Sufficienza.
- Ricorrente -
contro дви MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, per legge difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,
- Controricorrente -
per la cassazione della sentenza n. 1 41/96 resa dalla Commissione Tributaria di II° grado di Trento, Sez. n. 3 in data 18-11-1996, depositata il 10-09- 1 8 6 0 0 7 * 8 1997, non notificata. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 Dicembre 2000 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito per l'Amministrazione l'Avv. De Bellis dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con avviso di accertamento n. 211/87 dell'1-3-1988, notificato il 26-4-1988, l'Ufficio Imposte Dirette di Trento, accertava induttivamente, ex art. 39, comma I° let. d) D.P.R. n. 600/73, a carico di LL LO, esercente attività di consulenza tributaria e del lavoro, il maggiore reddito di lavoro autonomo ai fini IRPEF, per l'anno 1983, con relativa elevazione da L. , 4.214.000 a L. 41.496.000. L'impugnazione del contribuente, tempestivamente proposta, veniva accolta dalla Commissione Tributaria di primo grado di Trento, la quale rilevava che l'Ufficio non aveva contestato la regolare tenuta dei registri contabili e, de d'altronde, che nell'avviso di accertamento non erano rinvenibili dati certi su cui fondare la presunzione di maggior reddito. L'appello dell'Ufficio veniva accolto dalla sentenza impugnata ed in epigrafe indicata, nella considerazione: 1) che era a ritenersi legittimo il ricorso alle presunzioni semplici, ex art. 39 comma 1° lett. d) D.P.R. n. 600/73, per quantificare i compensi, dal momento che agli atti era la prova certa dell'inattendibilità della contabilità predisposta dal contribuente, avendo il contribuente dichiarato 2 di avere erogato le proprie prestazioni gratuitamente a due clienti, ricevendo in controprestazione cure dentarie, così ponendo in essere comportamenti elusivi di operazioni fiscalmente rilevanti;
2) che, nel merito, l'accertamento doveva considerarsi congruo avuto riguardo, per un verso, alla ragionevolezza della presunzione con cui è stato determinato in 53 unità il numero dei clienti ed in L:
1.000.000 il compenso medio pro capite percepito e, sotto altro profilo, tenuto conto degli utili elementi di valutazione e dell'evidente esiguità del compenso, dichiarato in L: 15.865.000. Il dr. LL, con ricorso notificato il 19-10-1998, ha chiesto la cassazione della decisione di appello con due mezzi. Il Ministero delle Finanze resiste con controricorso notificato l'1-12-1998, chiedendo il rigetto dell'impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo l'impugnata sentenza viene censurata per violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma I°, lett. d) del D.P.R. 29- da 9-1973 n. 600, in relazione all'art. 360 n. 3 C.p.C.. Il vizio viene ricollegato al fatto che il giudice di appello avrebbe fatto ricorso al metodo di accertamento induttivo previsto dalla richiamata disposizione di legge, in assenza dei relativi presupposti. La doglianza è priva di fondamento. La sentenza impugnata, in vero, ha considerato legittimo l'accertamento induttivo operato dall'Ufficio, in coerenza con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte che il contribuente 3 sia stato messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente "an" e "quantum". Il Collegio ritiene di dover condividere, sul punto, le conclusioni del giudice di merito giacchè, per pacifico indirizzo (Cass. n. 658 del 21-1-2000; " n. 260 del 12-1-2000; n. 2807 del 21-9-1999) che si condivide e dal quale non si ravvisano motivi per discostarsi, il requisito motivazionale dell'accertamento esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione di fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibile dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardante l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva. Ove, pertanto, l'accertamento specifichi detti estremi del rapporto sostanziale, lo stesso deve ritenersi correttamente effettuato, risultando esplicitato sia il presupposto del maggior reddito attribuito sia pure la fonte informativa sottostante alla rettifica operata dall'Ufficio Finanziario. Ciò, peraltro, in coerenza con il carattere di "provocatio ad opponendum" riconosciuto all'avviso di accertamento e, quindi, con l'esigenza ch'esso consenta al contribuente di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali onde poterla efficacemente contrastare (Cass. n. 1209 del 4-2-2000). Nel caso in esame la presenza nell'accertamento di tali elementi è stata accertata dalla Commissione di merito con valutazione incensurabile in sede di legittimità. 4 Dall'esame dell'impugnata sentenza, infatti, si evince che i decidenti sono pervenuti alle rassegnate conclusioni, dopo avere esaminato gli atti, dai quali, fra l'altro, si desumeva sia che la fonte dell'accertamento era identificabile nel Centro Informativo I.I.D.D. di Roma sia la circostanza che non risultava contabilizzato alcun compenso con riferimento a due clienti, dei quali il contribuente era depositario delle scritture contabili, sia pure che l'Ufficio aveva determinato il reddito imponibile, presupponendo che il LL avesse almeno 53 clienti e percepisse da ciascuno di essi, un compenso medio annuo di L. 1.000.000, ritenuto, peraltro, corrispondente a quello normalmente praticato sulla piazza per prestazioni similari. I riferimenti fattuali ed i dati desumibili dalla dichiarazione, infatti, costituivano elementi che facevano ragionevolmente ritenere incongrui l'esiguo numero di clienti (16) ed il modesto reddito (L. 15.865.000) evidenziati dal contribuente, irregolare ed inattendibile la documentazione da questi prodotta e, quindi, giustificato il ricorso al criterio induttivo di cui all'art. 39, comma I°, lett. d) del D.P.R. n. 600/73; e, per l'effetto, legittimo l'accertamento dell'Ufficio. Con il secondo motivo viene denunciata omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 C.p.C.. Si deduce, in proposito, che la sentenza non si sarebbe fatta carico di fornire appropriata motivazione del processo logico seguito per giungere a quantificare il reddito imponibile in L: 43.984.000. Anche tale censura è priva di pregio giuridico. In vero, questa Corte (S.S.U.U. n. 5802 dell'11-6-1998) ha avuto 5 modo di precisare che "il vizio di omessa ed insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 n. 5 C.p.C., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale, soltanto, spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle " ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Nel caso in esame, in effetti, l'iter argomentativo del giudice d'appello è logico, essendo pervenuto al convincimento sancito in sentenza, con una corretta valutazione delle circostanze desumibili dall'accertamento e, con ragionamento esauriente, privo di contraddizioni, condotto secondo i canoni delle corrette induzioni e deduzioni, senza salti logici e scevro da errori giuridici. La sentenza, infatti, esplicita, in modo inequivoco, che, nel caso, il ricorso al metodo induttivo, era a ritenersi pienamente legittimo, potendovisi ricorrere, non solo in presenza di contabilità irregolare ma, pure, ai sensi dell'art. 39 comma I^ lett. d) D.P.R. n. 600/73, allorquando, l'esistenza di attività non dichiarate sia desumibile da presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti. 6 Emblematiche al riguardo vengono considerate le gravi incongruenze riscontrate e che rendevano assolutamente inattendibile la dichiarazione. In particolare, i dati analizzati dall'Ufficio, concernenti la professione (Commercialista), il luogo di esercizio dell'attività (Milano), l'accertata ed omessa fatturazione delle prestazioni rese a due clienti, l'entità del compenso medio per cliente indicata dallo stesso contribuente nel giudizio di prime cure, costituivano elementi che manifestavano i caratteri della precisione, gravità e concordanza al fine di ritenere non solo l'incongruità del modesto reddito dichiarato dal contribuente e, quindi, l'inattendibilità della dichiarazione e la legittimità del ricorso al metodo induttivo, ma, pure, il fondamento della maggiore pretesa tributaria. In vero, al dato certo, valorizzato in sede di accertamento, della mancata fatturazione delle prestazioni rese ai due clienti, nella fase contenziosa, si sono aggiunti ulteriori elementi, quali l'ammissione da parte del ricorrente, di avere ricevuto dai due clienti delle controprestazioni professionali e di percepire un compenso medio da ciascun cliente pari a L. 1.000.000, che messi in correlazione logica con i dati desunti dalla dichiarazione, laddove era stato indicato un numero di clienti (16) ed un reddito ( L. 15.865.000) assolutamente inattendibili, inducevano ragionevolmente a ritenere, in applicazione dell'ultima parte della lett. d) comma 1° art. 389 D.P.R. n. 600/73, congruo il reddito accertato di L. 41.496.000, tenuto anche conto dell'incidenza dei costi. Ciò stante, è evidente che la Commissione Regionale, è pervenuta al convincimento sancito, procedendo alla valutazione della realtà fattuale in applicazione dei criteri di legge, con ragionamento logico e scevro da errori 7 giuridici. Ne consegue, per pacifico orientamento giurisprudenziale oltre che l'infondatezza, anche l'inammissibilità della doglianza che, a diversamente ragionare, consentirebbe un riesame del merito della controversia, per il tramite strumentale del n. 5 dell'art. 360 C.p.C. che, invece, nei suoi limiti obiettivi e nella finalità sua propria, è volto unicamente al corretto controllo di legalità. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese Così deciso in Roma il 13 dicembre 2000. Il Presidente Dott Alfio Finocchiaro - Restore Il Consigliere - Relatore - Estensore Dott Antonino Di Blasi IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio Oggi 30 MAR 2001 IL CANCELLIERE C1 CAR Osvaldo Ascanio CI T I ON E N 6 O I 8 9 Z 1 5 A / . 4 R / N T 6 S - 2 I . B A G I .R . E .P L R R L D A A A L T . E D B U D A B E I T I S T A 1 N R N I E 3 E T S 1 R S I . E E A T N A M