Sentenza 30 giugno 2015
Massime • 1
Il furto di oggetti che si trovano all'interno di un'autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via deve considerarsi aggravato per la esposizione alla pubblica fede, ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., quando si tratta di oggetti che, pur non costituendo parte essenziale del veicolo in sosta, ne formano, secondo l'uso corrente, la normale dotazione e non possono agevolmente essere portati con sé dal detentore nel momento in cui si allontana dall'autovettura. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'aggravante in relazione ad un furto avente ad oggetto supporti musicali custoditi nell'abitacolo di un automezzo parcheggiato sulla pubblica via).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/06/2015, n. 44580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44580 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2015 |
Testo completo
445 8 0 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 30/06/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Presidente - N. 2316 Dott. GERARDO SABEONE - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 48561/2014 - Consigliere - Dott. ALFREDO GUARDIANO - Consigliere - Dott. ANGELO CAPUTO - Rel. Consigliere - Dott. FERDINANDO LIGNOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AI AB RT N. IL 02/07/1985 ER AB N. IL 08/02/1989 avverso la sentenza n. 406/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI, del 26/06/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per 45 Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio, in relazione alla violazione dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen.. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 9 febbraio 2011, il Tribunale di Tempio Pausania proscioglieva US AB RO e ER AB dal reato di furto tentato di 7 CD musicali e di un pacchetto di sigarette, custoditi all'interno di un'autovettura temporaneamente parcheggiata sulla pubblica via e non chiusa a chiave, per intervenuta remissione di querela, previa esclusione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede.
2. In seguito all'appello del pubblico ministero, la Corte d'appello di Sassari, in riforma della decisione di primo grado, condannava gli imputati alla pena di giustizia, ritenendo che i CD musicali siano beni di "confort" dell'autovettura, in simbiosi con l'autoradio, atteso che il loro unico fine è quello di essere ascoltati con l'impianto stesso e che dunque la loro naturale definitiva collocazione non può che individuarsi all'interno dell'automezzo; di conseguenza affermava la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., con conseguente procedibilità d'ufficio del reato.
3. Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con atti redatti dai rispettivi difensori, affidati a tre motivi sostanzialmente sovrapponibili.
3.1 Col primo motivo, si deduce violazione dell'articolo 606, lettera c), in हि relazione all'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., per l'omesso avviso ai difensori della data di udienza in cui si è celebrato il processo d'appello, avviso reso necessario da un precedente differimento di altra udienza per ragioni dell'ufficio.
3.2 Col secondo motivo, si deduce violazione dell'articolo 606, lettera b), cod. proc. pen., in relazione all'attenuante di cui agli articoli 56, 624 e 625, n. 7, cod. pen., poiché erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede dei beni sottratti. Si richiamano in proposito gli orientamenti giurisprudenziali secondo i quali l'aggravante va esclusa quando il bene sottratto sia stato oggetto di sorveglianza esercitata da parte del proprietario o di altra persona, essendo la vettura controllata dalla moglie della persona offesa, affacciata alla finestra e quello secondo il quale in caso di furto d'auto, l'aggravante può essere affermata solamente rispetto ai beni che costituiscono la normale dotazione di un'autovettura. Tale non può essere considerato evidentemente il supporto musicale.
3.3 Col terzo motivo si deduce violazione dell'articolo 606, lettere b) ed e), 2 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen., per il diniego delle attenuanti generiche ed il giudizio di bilanciamento in riferimento all'attenuante del danno di particolare tenuità, che andava ritenuta prevalente anche in considerazione dell'integrale risarcimento intervenuto nel corso del giudizio di primo grado (con conseguente remissione di querela) e, più in generale, per l'episodicità, la marginalità della condotta e l'assenza di precedenti penali (per l'US). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.1 Diversamente da quanto affermato dai ricorrenti, l'udienza del 25 marzo 2013 si è svolta regolarmente, in presenza del difensore d'ufficio ed in quella data è stato disposto rinvio a data fissata al 26 giugno 2013, per cui nessun avviso doveva essere dato in favore dei difensori assenti. È assolutamente pacifico che, qualora il difensore di fiducia non sia comparso, non è dovuta alcuna comunicazione al medesimo della data di rinvio dell'udienza fissata dal giudice, essendo sufficiente l'avviso orale dato al difensore d'ufficio, nominato in sostituzione, che, in quanto sostituto processuale, esercita tutti i diritti e le facoltà della difesa anche quando sia il primo, sia il secondo abbiano dichiarato la propria volontà di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria (Sez. 6, n. 20398 del 09/05/2014, Russi, Rv. 261478; Sez. 3, n. 14291 del 28/02/2002, Treppiedi, Rv. 221781). R 2. Il secondo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del terzo.
2.1 La Corte d'appello ha affermato la sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, in relazione ai 7 cd musicali custoditi all'interno dell'automobile, ritenendo che i supporti musicali rientrassero nella dotazione dell'autoradio e dunque dell'autovettura stessa, poiché destinati ad essere ascoltati esclusivamente con l'impianto in dotazione dell'automezzo.
2.2 L'assunto non è condivisibile poiché, secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, agli effetti della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. devono considerarsi esposti alla pubblica fede quegli oggetti che, pur non costituendo parte essenziale del veicolo in sosta, ne costituiscono secondo l'uso corrente normale dotazione e non possono agevolmente essere portati con sé dal detentore, nel momento in cui si allontana dal veicolo (Sez. 5, n. 44035 del 01/10/2014, El Abid, Rv. 262117, resa rispetto a fattispecie in cui è stata esclusa l'aggravante in relazione ad un furto avente ad oggetto un borsello contenente carte di credito lasciato nell'abitacolo di un automezzo parcheggiato 3 sulla pubblica via;
Sez. 5, n. 12373 del 03/02/2003, Celletti, Rv. 224066, resa rispetto a fattispecie relativa al casco lasciato sopra il ciclomotore parcheggiato in un centro commerciale).
2.3 A giudizio del Collegio i supporti musicali custoditi nell'autovettura per mera comodità di ascolto non possono ritenersi normale dotazione del veicolo, nè è applicabile alla fattispecie la giurisprudenza relativa alle cose lasciate a bordo perché non agevolmente rimovibili, o perché destinate ad essere nuovamente usate dopo ogni sosta del mezzo.
3. Va quindi esclusa l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., ed essendo già stata pronunciata in primo grado sentenza di proscioglimento per intervenuta remissione di querela, la sentenza della Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, va annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per remissione di querela;
in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Esclusa l'aggravante di cui all'articolo 625 n. 7 c.p. annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela;
pone le spese del giudizio a carico dei querelati. Così deciso in Roma, il 30 giugno 2015 Il consigliere estensore Il Presidente ignolaFerdinando Wandia Paolo Bruno Ръ ркв DEPOSITATA IN CANCELLERIA add - 4 NOV 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Samuel Lanzuise мх