Sentenza 7 maggio 2009
Massime • 1
Nel procedimento avanti al giudice di pace la mancata comparizione della persona offesa in udienza non rappresenta univoca manifestazione della volontà di non opporsi alla dichiarazione di non procedibilità dell'azione per la particolare tenuità del fatto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/05/2009, n. 33689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33689 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 07/05/2009
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 1001
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 006423/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di LANCIANO;
nei confronti di:
1) BAKIU GEZIM N. IL 15/05/1965;
avverso SENTENZA del 17/12/2008 GIUDICE DI PACE di LANCIANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BEVERE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio. FATTO E DIRITTO
Il procuratore presso il tribunale di Lanciano ha presentato ricorso per violazione di legge avverso la sentenza emessa il 17.12.2008, dal giudice di pace di Lanciano con cui ha dichiarato non doversi procedere, nei confronti di Bekiu Gezim ordine al reato di minaccia in danno di D'NN TO Mario, perché estinto per la particolare tenuità del fatto.
Il ricorso è fondato e la sentenza va annullata: è pienamente condivisibile l'argomento secondo cui il giudizio di particolare tenuità del fatto poteva essere pronunciato solo in mancanza di opposizione dell'imputato e della persona offesa.
Quest'ultima non era presente in udienza e la sua assenza non può essere interpretata come volontà di non opporsi alla declaratoria di proscioglimento. La mancata opposizione può essere verificata, oltre che a mezzo interpello o a mezzo di spontanee dichiarazioni, anche per fatti sintomatici, purché univoci e concludenti. Ne deriva che la mancata comparizione della persona offesa non può essere considerata univoca manifestazione della volontà di non opporsi, in quanto con tale condotta la persona offesa può rappresentare la scelta di non innestare l'azione civile nel processo penale, ma non la volontà di non opporsi a un esito del processo immediatamente favorevole per l'imputato (conf. Sez. 5^ n. 16689 del 3.3.2004). La sentenza va quindi annullata con rinvio al giudice di pace di Lanciano per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame all'ufficio del giudice di pace di Lanciano.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2009