Sentenza 7 marzo 2002
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- 1. Indennità di posizione dei dirigenti ai fini della buonuscitaAccesso limitatoGesuele Bellini · https://www.altalex.com/ · 5 marzo 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2002, n. 3329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3329 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA E DE POPOL IT JANO LA CORTE S REMADICASSAZIO Oggetto hituse tn follow SEZIONE SECONDA CIVILE coste regime naturale nello se neque Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G.N. 14807/99 Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere Cron.7709 Rep. 858. Dott. Rosario DE JULIO Rel. Consigliere - Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere Ud.10/07/01 Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere ha pronunciato la seguente порививать est. SE N TE NZA sul ricorso proposto da: LL SRL, in persona del legale rappresentante CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE pro tempore Sig. MA LL, elettivamente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio domiciliato in ROMA VIA VOLTERRA 23, presso lo studio dal Sig. IL-SOLE 24 ORE per diritti € 10 dell'avvocato ANGELO FIUMARA, difeso dall'avvocato 7 MAR. 2002 il OBERTO DI FRANCESCO, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE ricorrente €1,55 L.3000
contro
NC E DO UC;
- intimata DG708913 a verso la sentenza n. 1993/98 della Corte d'Appello 2001 d ROMA, depositata il 10/06/98; DG708314 1165 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 10/07/01 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato Adriano ANDRENELLI, per delega dell'Avv.R. DI FRANCESCO, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 18.1.1991 AR UC, proprietaria del fondo sito in Albano Laziale, località Cancelleria, fg. 21, part. 230, con sovrastante fabbricato, conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Velletri Soc. AL S.r.l., al fine di sentirla condannare all'eliminazione di parte del fabbricato realizzato dalla stessa in un fondo limitrofo in contrasto con la normativa relativa ai limiti di distacco tra fabbricati;
nonché per accertare che la AL aveva alterato il regime naturale di scolo delle acque a danno del suo fondo e ottenerne la condanna а realizzare le opere necessarie per violazioni e risarcirle eliminare le suddette della domanda la AR danni. A fondamento AL, proprietaria di deduceva che la S.r.l. un terreno limitrofo al suo, stava realizzando uno ormai completato nelle stabilimento industriale, strutture essenziali con distanze dal confine in misura inferiore rispetto ai limiti di legge, essendo l'altezza dell'edificio di circa mt. 7,80 mentre la normativa prevedeva la distanza dal confine di mt. 6 e comunque non inferiore Deduceva, altresì, all'altezza dell'edificio. 3 l'attrice che lo stesso era stato posto a livello sopraelevato rispetto al terreno per cui l'altezza di riferimento doveva tener conto delle variazioni della suddetta quota;
B si doleva, altresì, che tale variazione provocava l'alterazione del regime di il proprioscolo delle acque, che invadevano terreno. Si costituiva la AL S.r.l. chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto;
deduceva che il fabbricato era stato realizzato in conformità al progetto e che l'altezza del fabbricato era regolarmente pari a ml. 6 e doveva comunque essere calcolata al limite non potendo prendersi in della gronda, il tetto 0 le pannellature poste considerazione sopra la gronda per scopi estetici. Nel corso dell'istruttoria venivano depositati documenti e disposta consulenza tecnica. Il Tribunale di Velletri, con sentenza del 30.12.94 / 11.2.95, condannava la AL S.r.l. ad arretrare il fabbricato realizzato nel terreno di sua proprietà sino a raggiungere m. 7,20 rispetto al confine del terreno di proprietà della AR;
condannava la AL ad eseguire le opere indicate dal C.T.U. per ovviare all'accertato 4 aggravamento del deflusso delle acque dal proprio fondo a quello della AR (prosecuzione per oltre 10 metri dal muro di cinta in cemento verso valle di m. 0,80 di altezza e spessore cm. 25). La AL S.r.l. con atto di citazione notificato il 27.1.96 appello, chiedendo di proponeva l'illegittimità accertare della sentenza del rigettando laTribunale di Velletri e riformala, domanda avanzata dalla AR. Sosteneva а fondamento dell'appello, che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che l'altezza dell'edificio era pari а ml. 7,20 calcolata fino all'apice del tetto e senza tener conto della linea gronda, e dunque aveva ritenuto mancato rispetto alla distanza tra i fabbricati prevista dalla normativa urbanistica senza considerare che corrispondeva a quello di cui al progetto autorizzato dal Comune che prevedeva l'altezza dell'edificio di m. 6, da calcolare senza tener gronda,conto del pannello posto oltre la relativa nonché tenendo conto del piano definitivo, mentre all'epoca della C.T.U. l'opera era ancora in corso di realizzazione;
deduceva, altresì, 1'appellante la inesistenza di illegittime modifiche del deflusso delle acque tali da poter provocare danni 5 al fondo dell'attrice, atteso che le opere indicate dallo stesso consulente erano previste in progetto ed erano state regolarmente eseguite, mentre la temporanea mancata realizzazione, all'epoca della C.T.U., era stata causata esclusivamente dall'essere stato l'edificio sottoposto a sequestro giudiziario. Denunziava ancora la società il mancato accoglimento dell'istanza di rinnovo C.T.U. e la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in quanto la decisione del Tribunale andava ultra petitum rispetto alla domanda attrice, con la condanna ad arretrare il fabbricato realizzato sul terreno di sua proprietà e senza consentirle la riduzione dell'altezza. Si costituiva in giudizio la AR UC deducendo infondatezza dei motivi di appello perché la sentenza appellata aveva esattamente rilevato la violazione delle norme relative alle distanze, poste a tutela del suo fondo, e affermando, altresì, che non vi era stata alcuna divergenza tra la pronunzia e la domanda, il cui contenuto doveva valutarsi alla stregua di tutte le deduzioni dell'atto introduttivo. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 14.4 - 10.6.98, accoglieva per quanto di ragione 6 l'appello ed in parziale riforma della sentenza, condannava la AL S.r.l., in alternativa sul di 1° grado, а ridurrepunto alla pronuncia l'altezza del fabbricato de quo di mt. 1,20, compensando per un terzo le spese e condannando l'appellante a rifondere i due terzi delle spese del doppio grado. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la AL s.r.l. con quattro motivi di gravame. AR UC non ha preso parte al giudizio di legittimità. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE primo motivo la ricorrente denuncia Col violazione dell'art. 360 n. 5 per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettata dalle parti ° rilevabile di ufficio, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che il calcolo dell'altezza doveva essere effettuato fino alla copertura dell'edificio, che era piana, e non fino alla linea di gronda, la quale, secondo il giudice di appello, può essere presa in considerazione solo quando si tratti di edifici con 7 copertura in pendenza, "perché solamente in tal caso si porrebbe il dubbio se calcolare l'altezza al colmo о alla base del tetto (cfr. art. 21 del regolamento edilizio del Comune di Albano Laziale)". Deduce la ricorrente che la corte di merito non ha adeguatamente e sufficientemente motivato la propria decisione, omettendo altresì di prendere in considerazione le prove documentali prodotte da le quali avrebbero certamenteessa in giudizio, portato ad una diversa soluzione della nonché tutte le contestazionicontroversia, avanzate avverso la consulenza tecnica di ufficio. Secondo la ricorrente la copertura dell'edificio non è affatto piana, come ritenuto dal c.t.u. e della corte d'appello, ma è "composta da tegole a y ontoportanti con arco centrale e freccia di cm. 0,85, rispetto al piano di appoggio"; "lo stesso piano di appoggio è rappresentato da travature di contorno in cemento armato precompresso, sagomate in modo da creare un canale di gronda per lo scolo delle acque meteoriche, provenienti dalla stessa copertura"; sussistono, inoltre, tamponature in calcestruzzo prefabbricati conpannelli di bugnature esterne a creste di spessore complessivo 8 da cm. 27 a cm. 13, che sono posti oltre l'appoggio delle tegole di copertura e del piano di gronda per un'altezza verticale di m. 1,05, oltre ad una protezione in lamiera verniciata posta ad incasso sulla sottostante parete di cm. 25; dalle stesse fotografie n. 1, 2 e 3 allegate alla C.T.U. emerge non piana della copertura dell'edificio. la natura Col secondo motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sopra un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la sentenza impugnata disatteso il secondo motivo dell'appello, ritenendo erroneamente, sempre sulla base delle risultanze peritali, che il mutamento di quote del terreno incidono sullo scolo delle acque a danno del fondo della AR, sebbene la Corte di merito in precedenza avesse ritenuto più che legittima la sopraelevazione del terreno sotto l'aspetto urbanistico, perché rientrante in un livellamento del terreno a definizione del piano di campagna. I due motivi sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente;
essi sono infondati. Essi costituiscono censure di merito prospettano una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata e motivata dai giudici di merito, 9 i quali sulla base della C.T.U. hanno riconosciuto che la copertura era piana e non in pendenza, esponendo in modo sufficiente e non contraddittorio le ragioni di tale convincimento. Trattandosi di censure di merito, esse sono inammissibili in sede di legittimità. A differenza quanto afferma la ricorrente la motivazionedi della sentenza impugnata è congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto per cui i primi due motivi di ricorso, come sopra riassunti, vanno rigettati. Col terzo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) ed omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), per essere incorsa la sentenza impugnata nella violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in un'omessa ed insufficiente motivazione, avendo disatteso la richiesta di rinnovo della C.T.U., in contrasto con l'art. 196 c.p.c.. Il motivo è inammissibile, perché censura un potere discrezionale del giudice di merito di disporre la rinnovazione della C.T.U. sulla prospettazione di fatti diversi da quelli accertati 10 dal consulente di ufficio. है infatti, inammissibile il ricorso per Cassazione quando l'esame del motivo di impugnazione richiede una ricostruzione dei fatti diversa da quella fissata nella sentenza di merito (cfr., ex multis, Cass. sent. n. 5235/1986). Dal complesso delle ragioni svolte nella impugnata si argomenta la superfluità, sentenza l'inconcludenza e l'irrilevanza della richiesta di rinnovazione della C.T.U.. Anche il terzo motivo di ricorso va pertanto disatteso. Col quarto motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per averla la corte di merito condannata alla rifusione delle spese del doppio grado del giudizio senza tener conto delle cause di forza maggiore (sequestro del cantiere) che avevano impedito la completa realizzazione dell'opera. Il motivo, prima che infondato, inammissibile, perché diretto a contestare un potere discrezionale del giudice di merito nello stabilire la condanna alle spese, incensurabile in sede di legittimità Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio. 11
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 10.7.2001. Il Coungliere enteume пеRefren Chraman г лут IL CANCELLIERE C1 Paolo Tatarico DEPOSITATO IN NC Roma 7 MAR. 2002 IL CANCELLIERE C1CANCELLIE 3099 TOT. 160, 10 160.10...... . AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 PR. 2003. ve::ale € Serie 4.© 018 Registrato inepta 2 al CENTOSESSANTA/10 (euro p. Il Digento Arca RV (Dott.ssa Maria Crazia DIFLI C Il Responsabile Ber za 2 14 (Dr. M. RACCI 003 12