Cass. civ., sez. III, sentenza 10/08/2002, n. 12138
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Sentenza 10 agosto 2002

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In tema di espropriazione forzata immobiliare, la norma di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. civ., nello stabilire che l'istanza di vendita debba essere pubblicizzata, a cura del cancelliere, almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per pronunciare sull'istanza stessa, non fissa un termine di natura decadenziale (sicché l'ufficio non perde il potere di compiere l'atto sol perché il tempo è trascorso in mancanza dell'adempimento di legge), anche se, pubblicato l'avviso oltre quel termine (ovvero non pubblicato affatto l'avviso stesso), nella successiva udienza l'ordinanza di vendita non potrà legittimamente emanarsi (e, una volta emanata, essa sarà senz'altro viziata). Ne consegue che, rilevato, in sede di udienza (eventualmente anche a seguito delle osservazioni che il debitore ha interesse a svolgere, ex art. 569 cod. proc. civ.) il vizio "de quo", il giudice dell'esecuzione ha senz'altro il potere di eliminarlo differendo ad altra udienza l'emanazione dell'ordinanza di vendita, e disponendo, nel contempo, che la pubblicità mancata sia eseguita o rinnovata, in modo da consentire che, tra la data in cui questa sia eseguita e quella della successiva udienza, intercorra il lasso di tempo previsto della legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 10/08/2002, n. 12138
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12138
    Data del deposito : 10 agosto 2002

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