Sentenza 10 agosto 2002
Massime • 1
In tema di espropriazione forzata immobiliare, la norma di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. civ., nello stabilire che l'istanza di vendita debba essere pubblicizzata, a cura del cancelliere, almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per pronunciare sull'istanza stessa, non fissa un termine di natura decadenziale (sicché l'ufficio non perde il potere di compiere l'atto sol perché il tempo è trascorso in mancanza dell'adempimento di legge), anche se, pubblicato l'avviso oltre quel termine (ovvero non pubblicato affatto l'avviso stesso), nella successiva udienza l'ordinanza di vendita non potrà legittimamente emanarsi (e, una volta emanata, essa sarà senz'altro viziata). Ne consegue che, rilevato, in sede di udienza (eventualmente anche a seguito delle osservazioni che il debitore ha interesse a svolgere, ex art. 569 cod. proc. civ.) il vizio "de quo", il giudice dell'esecuzione ha senz'altro il potere di eliminarlo differendo ad altra udienza l'emanazione dell'ordinanza di vendita, e disponendo, nel contempo, che la pubblicità mancata sia eseguita o rinnovata, in modo da consentire che, tra la data in cui questa sia eseguita e quella della successiva udienza, intercorra il lasso di tempo previsto della legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/08/2002, n. 12138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12138 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
OL NZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. MANCINELLI 60, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DEL VECCHIO, difeso dall'avvocato GIOVANNI FUMAROLA, giusta delega in atti;
- resistente -
contro
CASSA DI RISPARMIO SALERNITANA SPA, corrente in Salerno, in persona dei legali rappresentati pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DELLA LIBERTÀ 20, presso lo studio dell'avvocato PIER LUIGI MANFREDONIA, difesa dall'avvocato MARIO DE GUIDO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 16/98 del Tribunale di BRINDISI, emessa l'11/02/98 e depositata il 12/02/98 (R.G. 1257/96 + 187/97);
dita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Pierluigi MANFREDONIA (per delega Avv. Mario DE GUIDO);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1. - OR OL, con ricorso al tribunale di Brindisi, depositato il 28.6.1996, chiedeva fosse dichiarata l'estinzione del processo di espropriazione forzata immobiliare iniziato in suo confronto dalla Cassa di risparmio di Puglia.
Il ricorso faceva seguito ad analoghe contestazioni fatte dalla parte nella precedente udienza del 26.6.1996, che era stata fissata per autorizzare la vendita.
Gli argomenti svolti nel ricorso erano i seguenti.
L'atto di pignoramento non conteneva una esatta indicazione del credito a garanzia del quale i beni venivano assoggettati ad esecuzione - perciò era nullo per violazione dell'art. 492 cod. proc. civ. Il titolo esecutivo ed il precetto non erano stati depositati nel termine di cinque giorni dal pignoramento - contrariamente a quanto prescritto dal secondo comma dell'art. 557.
Il deposito dell'istanza di vendita non era stato accompagnato dal deposito dei certificati catastali ed ipotecari - diversamente da quanto stabilito dall'art. 567.
Era stata fissata l'udienza per la vendita, per la data del 26.6.1996, ma della istanza di vendita non era stata data pubblica notizia nei modi stabiliti dagli artt. 173 disp. att. e 490 del codice.
Questa nullità non poteva essere sanata dall'ordine, dato dal giudice dell'esecuzione nell'udienza del 26.6.1996, di eseguire la pubblicità omessa.
2. - Il tribunale ha rigettato l'opposizione.
Nella sentenza 12.2.1998 ha svolto le seguenti considerazioni. Si trattava di una opposizione agli atti esecutivi, che era tardiva.
L'opposizione era anche infondata.
Il precetto conteneva l'indicazione della somma capitale, del tasso degli interessi e della loro decorrenza, erano stati rispettati i termini per la notifica del pignoramento ed il deposito dell'istanza di vendita.
Il termine previsto dall'art. 557, secondo comma, cod. proc. civ. non è perentorio, ma ordinatorio;
nessun termine è previsto per il deposito dei documenti che debbono corredare l'istanza di vendita ne' il mancato deposito è sanzionato a pena di nullità. Il debitore non ha interesse a che sia data pubblica notizia della istanza di vendita, ma il vizio era stato anche sanato. L'opponente nella comparsa conclusionale aveva dedotto che gli interessi applicatigli erano usurari, ma la questione avrebbe dovuto essere proposta nella sede dell'impugnazione del titolo e perciò con opposizione al decreto d'ingiunzione che era stato fatto valere come titolo esecutivo.
3. - OR OL ha chiesto la cassazione della sentenza. Il ricorso è stato notificato alla Cassa di risparmio della Puglia, che non ha svolto attività difensiva.
Al ricorso ha resistito la Cassa di risparmio salernitana, che ha dichiarato d'essere succeduta nella titolarità del diritto di credito.
Motivi della decisione
1. Il ricorso contiene sei motivi.
2. Il primo denuncia un vizio di violazione di norma sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 569, quarto comma, dello stesso codice).
Il ricorrente lamenta che il giudice dell'esecuzione, con ordinanza pronunciata il 24.1.1997, ha disposto la vendita, prima che fosse stata decisa l'opposizione, ciò che è avvenuto con sentenza del 12.2.1998. Il motivo non può essere esaminato.
Con esso il ricorrente chiede che la Corte, anziché verificare la legittimità della sentenza pronunziata sulla opposizione proposta prima che l'ordinanza di autorizzazione della vendita fosse emessa, giudichi direttamente di una questione non dedotta con l'opposizione e riguardante un successivo atto di esecuzione.
3. - Il secondo motivo denunzia anch'esso un vizio di violazione di norma sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 150, terzo comma, e 490, secondo comma, dello stesso codice, ed all'art. 173 disp. att.).
Il ricorrente, il quale aveva rilevato che non era stata data pubblica notizia dell'istanza di vendita, lamenta che sul punto l'opposizione sia stata considerata tardiva e che gli sia stato negato l'interesse a dolersi di quella omissione.
Osserva, ancora, che quando è scaduto il termine, pure ordinatorio, entro il quale un atto processuale va compiuto, non lo si può più compiere, sicché la nullità dovuta alla mancata pubblicazione dell'istanza di vendita non si prestava ad essere sanata.
Il motivo non è fondato, ma la motivazione della sentenza va in parte corretta (art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.). L'art. 173 disp. att. stabilisce che dell'istanza di vendita deve essere data pubblica notizia a cura del cancelliere a norma dell'art. 490 del codice almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per pronunciare sull'istanza stessa.
Si tratta di un termine non previsto a pena di decadenza, che riguarda un atto dell'ufficio esecutivo e non dalle parti, sicché l'ufficio non perde il potere di compiere l'atto perché il tempo entro il quale avrebbe dovuto farlo è trascorso.
Ne risulta che la pubblica notizia deve essere data prima, almeno dieci giorni prima, dell'udienza fissata per pronunciare sull'istanza di vendita - con la conseguenza che, se l'avviso è pubblicato oltre quel termine o non lo è affatto, nell'udienza non si potrà emettere l'ordinanza di vendita e se lo è l'ordinanza sarà viziata.
Ma se nell'udienza, anche in seguito alle osservazioni che il debitore ha interesse a fare al riguardo (art. 569 cod. proc. civ.), ci si accorga che la pubblica notizia dell'istanza di vendita non è stata data affatto o non è stata data in tempo, il giudice dell'esecuzione ha il potere di eliminare il vizio (art. 162, primo comma, cod. proc. civ.), differendo ad altra udienza l'emanazione della ordinanza di vendita e disponendo che la pubblicità mancata sia eseguita o rinnovata, in modo da consentire che tra la data in cui la pubblicità è eseguita e la data dell'udienza in cui sarà disposta la vendita intercorra lo spazio minimo di tempo voluto dalla legge (Cass. 3 dicembre 1994 n. 10417). In conclusione, il debitore aveva interesse a sollevare la questione, ma sollevandola non ha proposto una opposizione, bensì ha cooperato ad evitare la nullità della ordinanza di vendita, che fosse stata pronunziata, e non ha interesse a dolersi che tale nullità sia stata evitata eliminando il vizio che era venuto ad inficiare lo svolgimento del processo.
4. - Il terzo motivo denunzia un vizio di violazione di norma di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione all'art. 567 dello stesso codice).
Il motivo non è fondato.
L'art. 1 della L. 3 agosto 1998, n. 302 ha modificato l'art. 567 del codice ed ha disposto che, avvenuto il deposito dell'istanza di vendita, i documenti, che debbono corredarla perché si possa ordinare la vendita, vanno depositati nei successivi sessanta giorni e, se non lo siano, il processo è dichiarato estinto anche di ufficio.
Nel caso, peraltro, il deposito dell'istanza di vendita e dei documenti, come la pronuncia della ordinanza di vendita, sono avvenuti prima ancora che fossero emanate la legge e le disposizioni che vi sono seguite per regolare l'applicazione del nuovo termine. Prima di tale modifica, il secondo comma dell'art. 567 stabiliva si che i documenti andassero depositati con l'istanza di vendita, ma non disponeva circa le conseguenze di tale inosservanza e la giurisprudenza della Corte s'era attestata sulla soluzione per cui l'inattività del creditore procedente o degli intervenuti muniti di titolo esecutivo quanto al deposito dei documenti non costituiva per sè causa di estinzione del processo esecutivo (Cass. 28 novembre 1992 n. 12711) e perciò non impediva che, depositati i documenti, l'istanza di vendita fosse presa in esame (Cass. 10 marzo 1990 n. 1984). 5. - Il quarto motivo denunzia altro vizio di violazione di norma di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione all'art. 557, secondo comma, dello stesso codice).
Il ricorrente sostiene che titolo esecutivo e precetto non erano stati depositati nel termine stabilito dal secondo comma dell'art. 557 cod. proc. civ. e che perciò il tribunale avrebbe dovuto accogliere l'opposizione dichiarando che il processo era estinto o che l'istanza di vendita non poteva essere accolta.
Il motivo non è fondato.
La Corte, in sue precedenti decisioni sull'argomento, ha affermato che l'ordinanza di vendita non è nulla, se quando è stata emessa il giudice dell'esecuzione è stato in condizioni di esaminare titolo esecutivo e precetto, nel frattempo depositati, anche se oltre il termine stabilito dall'art. 557, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. 16 dicembre 1997 n. 12722; 24 agosto 1964 n. 2370). Questa conclusione è stata desunta dal fatto che l'art. 557 non dichiara perentorio il termine stabilito nel secondo comma per il deposito del titolo esecutivo e del precetto.
A questa soluzione non si può obiettare che se la parte lascia scadere un termine anche ordinatorio, compiere l'attività omessa gli è poi precluso.
Questa affermazione non è valida neppure nel caso in cui il termine sia perentorio, quando il suo decorso non sia rilevabile di ufficio (com'è nel caso in cui la sanzione è rappresentata dalla estinzione del processo: art. 307, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.). L'atto compiuto dopo il decorso del termine, in questi casi, non è viziato da nullità rilevabile di ufficio ne' è inammissibile, ma solo può essere reso inefficace - e però la parte interessata, nella sua prima difesa successiva al tardivo compimento dell'atto, deve proporre l'eccezione di estinzione del processo. E questo è il regime proprio del processo esecutivo, in cui l'estinzione per mancata osservanza di termine perentorio non è rilevabile di ufficio (art. 630 cod. proc. civ.). Quando, poi, il termine non è perentorio, il fatto che sia stato lasciato inutilmente decorrere giustifica che il processo prosegua senza attendere che l'atto sia compiuto - ciò consentirà che il giudice dell'esecuzione rigetti l'istanza di vendita, se, nell'udienza fissata per provvedere su tale istanza, titolo esecutivo e precetto non siano stati depositati, ma non consente che l'istanza sia rigettata se il deposito è nel frattempo avvenuto. 6. - Il ricorrente, con il quinto motivo, muove alla sentenza due diverse critiche.
6.1. - Una ripropone il motivo di opposizione agli atti esecutivi con cui la parte aveva sostenuto che il pignoramento era nullo, perché non avrebbe contenuto l'esatta indicazione del credito per cui il pignoramento era stato eseguito.
Questa critica non è fondata.
Il tribunale - se pure abbia equivocato riferendo il motivo di opposizione al precetto, anziché al pignoramento - lo ha dichiarato inammissibile, dopo aver considerato che si trattava di un motivo di opposizione agli atti esecutivi, che il pignoramento era stato notificato il 19.2.1988 e che il termine di cinque giorni stabilito dall'art. 617, secondo comma, cod. proc. civ. era decorso. Orbene, posto che il ricorrente non ha contestato che il pignoramento gli sia stato notificato il 19.2.1988, il motivo di opposizione volto a contestare la sua validità, quando è stato proposto, il 26 e 28.6.1996, era certo inammissibile per tardività. 6.2. - La seconda critica consta della denunzia di- un vizio di violazione di norme di diritto e di nullità per violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 3 e 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 633 e 634 dello stesso codice, agli artt. 1284, terzo comma, e 1350 n. 13 cod. civ., alla legge 7 marzo 1996, n. 108). 6.2.1. - Il tribunale, esaurito l'esame dei motivi svolti con il ricorso 28.6.1996, qualificato come opposizione agli atti esecutivi, si è soffermato su una diversa questione, dopo avere detto che era stata sollevata nella comparsa conclusionale.
L'opponente aveva sostenuto che la Cassa di risparmio veniva pretendendo il pagamento di interessi usurari.
Il tribunale ha obiettato che il credito per cui la banca procedeva risultava da un decreto d'ingiunzione passato in giudicato, sicché la questione posta dall'opponente non poteva essere esaminata nè quindi poteva essere ammessa una indagine tecnica per stabilire se gli interessi domandati erano usurari.
6.2.2. - Il ricorrente sostiene che il decreto d'ingiunzione, in quanto obbliga al pagamento di interessi superiori a quelli consentiti dalla legge è illegittimo e non può essere fatto valere come titolo esecutivo;
aggiunge che interessi superiori al saggio legale avrebbero dovuto risultare da un patto concluso per iscritto, che mancava, come manca in tutti i contratti bancari. 6.2.3. - Questi argomenti non possono essere presi in esame. Il tribunale, come si è visto, ha detto che la misura degli interessi richiesti al debitore era stata stabilita nel decreto di ingiunzione fatto valere come titolo esecutivo e che ogni contestazione sulla liceità della misura degli interessi avrebbe potuto essere fatta solo nel giudizio di impugnazione del titolo, cioè nel giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione. Orbene, sostenere, come è stato fatto nel motivo, che potrebbe continuare a discutersi della misura del saggio degli interessi significa mettere per questa parte in discussione il diritto della banca a procedere ad esecuzione forzata.
Ma ciò integra una ragione di opposizione all'esecuzione. E siccome su questa ragione di opposizione nella sentenza non c'è una diversa qualificazione, la tesi avrebbe dovuto essere sostenuta impugnando questa parte della sentenza con l'appello. Invero, quando una sentenza è pronunciata sia su una domanda che è stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi sia su una domanda che costituisce opposizione all'esecuzione e non è stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi, essa per la prima parte non è altrimenti impugnabile (art. 618 cod. proc. civ.) e perciò può essere immediatamente sottoposta a ricorso per cassazione (art. 111 Cost.), ma per l'altra parte è impugnabile con l'appello e quindi il ricorso per cassazione è inammissibile. 7. - Il sesto ed ultimo motivo denunzia vizi di difetto di motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 233 e 237 dello stesso codice).
Il ricorrente lamenta che non sia stato ammessa la prova per giuramento decisorio.
Il motivo è assorbito dal rigetto dei precedenti.
Il giuramento decisorio era stato dedotto per provare che titolo esecutivo e precetto erano stati depositati il 14.4.1988 in uno alla istanza di vendita dell'8.4.1988 e che all'istanza di vendita non erano stati uniti i documenti richiesti dall'art. 567. Ma si è visto che ne' l'una ne' l'altra circostanza valevano ad impedire che, nel momento in cui la contestazione è stata sollevata, l'istanza di vendita potesse essere esaminata.
Il giuramento era stato ancora dedotto per dimostrare che il pignoramento non conteneva l'esatta indicazione del credito, ma si è visto che il relativo motivo di opposizione era tardivo. Infine, l'opponente aveva chiesto di provare con il giuramento che la Cassa di risparmio non si era mai accertata del fatto se la società debitrice, il Futuro Agricolo Ostunese, non fosse in condizioni di far fronte all'obbligazione di restituire il prestito ricevuto.
Si trattava, perciò, di questione che si atteggiava come motivo di una possibile opposizione all'esecuzione, sicché a suo riguardo vale quanto si è detto nell'esame del quinto motivo.
8. Il ricorso è rigettato.
9. Il ricorrente è condannato a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi 1316,77 Euro, dei quali 1.200,00 per onorari di difesa. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di cassazione, il 17 maggio 2002. Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2002