Sentenza 28 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/2003, n. 11595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11595 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2003 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Dott. Vincenzo1-1595/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi igg. - Presidente R.G.N. 15192/00 Consigliere Cron. 25470 Dott. Michele DE LUCA Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Ud.13/02/03· Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: DI CO FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLO EMILIO 71, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO MARCHETTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta2003 925 delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 113/00 del Tribunale di L'AQUILA, depositata il 04/05/00 R.G.N. 227/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/03 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato RASPANTI RITA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Cor. ricorso depositato il 2.4.97 Di SC CO, assumendo di essere affetto da silicosi, contratta in occasione ed a causa di lavorazioni protette, che limitava la sua capacità lavorativa in misura dei 100% o in misura minore comunque, superiore al 34%ma, attualmente indennizzata 1 conveniva in giudizio l'INAIL per sentirlo condannare alla costituzione della relativa maggior rendita negatagli in sede amministrativa. Il Pretore, uniformandosi al parere espresso dal consulente tecnico di ufficio, con sentenza in data 29.3.1999, dichiarava il diritto del ricorrente alla rendita commisurata ad un'incapacità lavorativa del 38% e condannava l'INAIL a corrispondere i ratei maturati;
dichiarava compensate per metà tra le parti le spese di lite. Con sentenza 12 aprile/4 maggio 2000 n. 113 il Tribunale di L'Aquila ha respinto l'appello del Di SC, sulla base della ctu rinnovata in quel grado, che ha confermato la valutazione del ctu di primo grado. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Di SC, con tre motivi. I' intimato Istituto si è costituito con controricorso, resistendo. 3 Motivi della decisione Cor. il primo motivo di ricorso il ricorrente, deducendo falsa applicazione dell'art. 118 d.ac.p.c.; violazione e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) si duole che il ctu non abbia svolto un completo esame dell'intera documentazione clinica. Il motivo è inammissibile, perché introduce valutazioni di fatto che andavano prospettate al giudice del merito alla prima udienza dopo il deposito della ctu. deducendoCon il secondo motivo di ricorso il ricorrente, AxM violazione e falsa applicazione degli artt. 137 D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, 55 comma 5 Legge 9 marzo 1989, n. 88, 8 D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 8, censura la sentenza impugnata perché, essendo la silicosi una malattia irreversibile, la riduzione del grado di invalidità dall'80% al 34%, operata dall' istituto assicuratore nel 1991, nasconde una revisione per errore, in contrasto con l'art. 9 D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38. Anche tale motivo è infondato, perché il ricorrente deduce un antefatto risalente al 1991, mentre la presente causa iniziata su sua domanda di aggravamento. E' infine infondato il terzo motivo di ricorso, con cui il violazione e falsa applicazionericorrente, deducendo 4 ......... . dell'art. 51 c.p.c., si duole del mancato accoglimento dell'istanza di ricusazione del ctu. La disciplina della astensione e della ricusazione del consulente tecnico è modellata su quella della astensione e della ricusazione del giudice di cui agli artt. 51 e segg. c.p.c.; le cause di astensione e di ricusazione del ctu, non espressamente menzionate dil'art. 192 c.p.c., sono state ricondotte dalla giurisprudenza di questa Corte alla disciplina della astensione e ricusazione del giudice (Cass.
8.3.2001 n. 3364); l'art. 192 u.c. c.p.c. espressamente dispone, come l'art. 53 u.C., che la ordinanza con cui il Ази non è giudice provvede sull'istanza di ricusazione del ctu impugnabile. Tale disciplina della inimpugnabilità rimane ferma anche dopo 111 della Costituzione apportate le modifiche all'art. costituzionale 23 novembre 1999 n.2, in dalla legge quanto, sebbene debba ritenersi che la stessa, a seguito delle menzionate modifiche, abbia assunto natura decisoria in quanto decide sul diritto soggettivo, pieno ed assoluto, di far decidere la controversia da un giudice (e da un consulente) imparziale, essa non ha tuttavia carattere di definitività, in quanto non è idonea in giudicato, maa passare autonomamente confluisce nell'atto finale che definisce il procedimento 5 in cui la ricusazione è stata proposta (Cass. 27.7.2002 n. 11131; Cass. 26.3.2002 n. 4297). Tuttavia, la qualificazione della ordinanza come inimpugnabile non significa incensurabilità della stessa, preteso dall'Istituto resistente. Infatti la tutelacome contro il suddetto provvedimento, confluendo esso nella sentenza che definisce il relativo giudizio e convertendosi l'eventuale vizio derivante dal mancato riconoscimento del difetto di imparzialità del ctu in motivo di nullità della sentenza stessa, è garantita dall'impugnazione di quest'ultima (Cass. 28.3.2002 n. 4486; Cass. 27.6.2000 n. Agey 8729; Cass. 10.1.2000 n. 155). Nel caso in esame il ricorrente deduce come motivo di ricusazione la circostanza che il ctu abbia prestato il suo ufficio in precedenti giudizi tra le stesse parti, e l'inimicia derivante dalla circostanza che il Di SC aveva in passato proposto esposti contro il ctu. La doglianza è infondata sotto entrambi i profili. Come avvertito da questa Corte, la grave inimicizia, ai sensi dell'art. 51, numero 3, cod. proc. civ., non può, in linea di principio, originare dall'attività giurisdizionale del magistrato (o professionale del ctu), ma si riferisce а rapporti estranei al processo, in particolare alla presenza di ragioni di rancore o di 6 avversione pregiudicanti l'imparzialità del giudice (e del ctu); ne consegue che non è configurabile il detto motivo - fatto che, inricusazione per il semplice di astensione cause similari riguardanti la stessa parte, il giudice (0 il ctu) abbia concorso ad emettere decisioni ad essa sfavorevoli (Cass.
8.10.2001 n. 12345). Quanto agli esposti, essi, come già motivato dal Tribunale, afferiscono a ragioni professionali e non personali, che pertanto non hanno inciso sulle valutazioni del ctu, identiche a quelle del ctu di primo grado, verso il quale il ricorrente non deduce alcuna ragione di ricusazione. Il ricorso deve essere pertanto respinto. Nulla per le spese, a norma dell'art. 152 d.a.c.p.c. he corde:
p.q.m.
rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro, il 13 febbraio 2003. Vincenzo M es Il Presidente Il Consigliere Relatore Aldo De Maven маши ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA Qp 192 ricusazione ctu RG 15192/2000 ANCELLIERE O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 28 LUG. 2003 A M E oggi, R IL CANCELLIERE P U CANCE S