Sentenza 27 gennaio 1999
Massime • 1
L'attività dell'INPS nell'accertamento dei presupposti per la liquidazione delle prestazioni previdenziali non è attività negoziale, nella quale possa rilevare l'affidamento nelle dichiarazioni di un altro soggetto, ma attività di accertamento della sussistenza dei presupposti di legge; ne consegue che, se l'accertamento dell'ente sia stato inficiato da erronee comunicazioni di altri soggetti, l'attività compiuta è illegittima, perché oggettivamente non conforme a legge, e l'ente deve porre in essere gli atti necessari per il ripristino della legittimità. (Nella specie l'INPS, sulla base di equivoca comunicazione delle Ferrovie dello Stato, aveva computato ai fini della liquidazione della pensione di vecchiaia anche contributi relativi a lavoro avventizio a favore dell'azienda statale, di cui l'assicurato aveva richiesto il riscatto ai fini del trattamento di quiescenza statale, e di conseguenza il medesimo istituto previdenziale aveva negato, ex art. 41 d.P.R. n. 1092 del 1973, il trasferimento dei medesimi contributi alle Ferrovie dello Stato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/1999, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - rel. Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere -
Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VA ER, elettivamente domiciliata in ROMA VIA P. ALBERTELLI N. 15, presso lo studio dell'avvocato GIULIO DE CESARE, rappresentata e difesa dall'avvocato ARMANDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA BARBUTO, CARLO DE ANGELIS, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
FERROVIE DELLO STATO S.p.A.
- intimato -
avverso la sentenza n. 105/95 del Tribunale di ALBA, depositata il 25/03/95 R.G.N. 975/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/98 dal Consigliere relatore Dott. Fernando LUPI;
udito l'Avvocato Carlo DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CC IL, già titolare di una posizione contributiva presso l'A.G.O. dell'INPS, prestò dal 20.6.1963 al 30.6.1968 servizio non di ruolo con la qualifica di incaricato di passaggio a livello e successivamente servizio di ruolo dal 1.7.68 al marzo 1978 con la qualifica di guardiano di 1a classe presso l'allora Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato. La contribuzione previdenziale fu versata all'INPS per il periodo non di ruolo e successivamente per quello di ruolo al Fondo pensioni delle FF.SS. Nel dicembre 1973 entrava in vigore il D.P.R. n. 1092, il quale all'art. 41 escluse la possibilità, prevista dalla precedente normativa, che i salariati dello Stato potessero cumulare per lo stesso periodo la contribuzione relativa alla pensione dell'AGO presso l'INPS ed quella relativa alla pensione dello Stato, ponendo pertanto il divieto di cumulare la pensione statale e quella INPS per lo stesso periodo. La CC comunicò il 15.10.1974 alla Azienda Autonoma FF.SS. che intendeva riscattare nella pensione statale la contribuzione relativa al servizio non di ruolo versata all'INPS.
Nell'aprile del 1975, avendo compiuto i 55 anni, di età la CC chiedeva all'INPS la pensione di vecchiaia, l'INPS richiese alle FF.SS. se la loro dipendente avesse servizi da riscattare ed otteneva il 28.4.1978 una risposta non chiara, di contenuto erroneo come rilevato dal Tribunale, che l'Istituto interpretò come negativa, ed in conseguenza computò nella pensione di vecchiaia la contribuzione versata relativamente al servizio non di ruolo. Nel marzo del 1978 la CC fu collocata a riposo dalle FF.SS. che computarono nel periodo utile ai fini pensionistici anche il servizio non di ruolo e liquidarono la pensione che venne corrisposta fino al 1.2.1985, data in cui la Amministrazione cessa di erogare la pensione e chiese alla CC la restituzione dei ratei riscossi, avendo l'INPS rifiutato di trasferire alle FF.SS. (fondo pensioni) i contributi del periodo non di ruolo, motivando il rifiuto con la disposizione del citato art. 41 per avere già computato il servizio utile nella propria pensione. La CC propose ricorso al Pretore di Alba nei confronti dell'INPS perché l'Istituto fosse condannato a trasferire alle Ferrovie i contributi previdenziali ricevuti relativamente al periodo di servizio non di ruolo: nel giudizio era disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti delle FF.SS.; e la domanda fu accolta con sentenza del 23.2/13.3.1994. Propose appello 1fINPS nei confronti della CC e delle Ferrovie dello Stato e con sentenza del 25.3.1995 il Tribunale di Alba accoglieva l'appello rigettando la domanda della CC. osservava in motivazione che la comunicazione delle FF.SS. del 28.4.1975 non era idonea a mettere a conoscenza l'INPS dell'esistenza di un periodo riscattabile ed anzi legittimava l'opinione opposta, onde era corretto il comportamento dell'INPS di computare i contributi del periodo non di ruolo nella base contributiva della pensione di vecchiaia erogata dall'Istituto, computo che impediva, a sensi dell'art. 41 del D.P.R. n. 1092 del 1973, di conteggiare i medesimi contributi nel trattamento di quiescenza statale. Propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo la CC, resiste con controricorso l'INPS, le FERROVIE DELLO STATO non si sono costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 41 del D.P.R. 29.1.1973 n. 1092, la CC lamenta che il Tribunale abbia erroneamente applicato detta norma alla fattispecie, ritenendo che legittimamente l'INPS abbia computato, a seguito della citata comunicazione delle FF.SS. i contributi relativi al periodo non di ruolo ai fini della concessione della pensione di vecchiaia nell'aprile del 1975, malgrado che sin dal 15 ottobre 1974 la assicurata avesse inoltrato richiesta alle Ferrovie dello Stato per ottenere il riscatto proprio di tale contribuzione al fine specifico del trattamento di quiescenza del fondo pensioni delle FF.SS..
La censura è fondata.
L'INPS non può invocare la disposizione dell'art. 41 del D.P.R. N. 1092 del 29.12.1973 perché è evidente che la disposizione - che prevede la non computabilità e non riscattabilità ai fini del trattamento di quiescenza statale dei contributi versati all'AGO che abbiano determinato o concorso a determinare il trattamento pensionistico di vecchiaia concesso dall'INPS e, conseguentemente, esclude per implicito che l'Istituto abbia l'obbligo di trasferirli allo Stato - presuppone non solo il fatto del computo ma anche che esso sia stato legittimamente operato. Circostanza che va esclusa nel caso in esame avendo l'assicurata, in relazione ad un computo effettuato nel 1975, richiesto alla amministrazione competente, le FF.SS., nell'anno 1974 il riscatto della contribuzione presso l'INPS al fine del trattamento pensionistico gravante sul fondo pensioni delle FF.SS..
La circostanza che l'INPS possa essere stato indotto da erronea, come espressamente riconosciuto dal Tribunale, dichiarazione dell'altro ente pubblico al convincimento che si dovesse computare la contribuzione del servizio non di ruolo nella propria pensione, non rende legittima questa operazione posto che in precedenza la CC aveva chiesto (come è pacifico in punto di fatto) all'ente competente il riscatto della medesima contribuzione ai fini dell'utilizzo nel trattamento di quiescenza statale. L'attività dell'INPS nell'accertamento dei presupposti per la liquidazione delle prestazioni previdenziali non è attività negoziale, nella quale può rilevare l'affidamento e la buona fede nelle dichiarazioni di altro soggetto, ma attività di accertamento della sussistenza di presupposti di legge. Ove l'accertamento dell'ente sia stato reso erroneo da erronee comunicazioni di altri soggetti, l'attività compiuta in conseguenza di tale erroneo accertamento è illegittima, perché oggettivamente non conforme a legge. Consegue l'obbligo dell'ente, in virtù del principio dell'autotutela, di rimuovere l'atto appena accertatane la illegittimità e di provvedere a conformare al precetto di legge la sua attività.
La sentenza impugnata, che ha invece ritenuto che l'erronea dichiarazione di altro ente sul non avvenuto riscatto rendesse legittimo il computo della contribuzione, già in effetti riscattata, ai fini della pensione erogata dall'INPS e che conseguentemente l'erroneo computo legittimasse il rifiuto di versare alle FF.SS. i contributi riscattati, ha falsamente applicato l'art. 41 del D.P.R. n. 1092 del 1973 e va cassata. Non essendo necessari altri accertamenti di fatto ex art.384 c.p.c. la causa va decisa nel merito e va confermata la sentenza del Pretore che accolto la domanda della CC.
In ordine alle spese quelle del secondo grado e del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico dell'INPS e si liquidano in favore della CC nel dispositivo, mentre sussistono giusti motivi per compensare per intero le stesse spese tra la CC e le Ferrovie dello Stato.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'appello dell'INPS confermando sentenza del Pretore di Alba del 10.3.1994, condanna l'INPS al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore della CC - che liquida in L.
1.500.000 delle quali L. 900.000 per onorario, L. 560.000 per diritti e L. 40.000 per spese vive - nonché le spese del giudizio di cassazione che liquida in L. 37.000 oltre L.
2.000.000 di onorario. compensa le spese del giudizio di appello e di cassazione nei confronti delle Ferrovie dello Stato.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 1999