Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/1999, n. 731
CASS
Sentenza 27 gennaio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'attività dell'INPS nell'accertamento dei presupposti per la liquidazione delle prestazioni previdenziali non è attività negoziale, nella quale possa rilevare l'affidamento nelle dichiarazioni di un altro soggetto, ma attività di accertamento della sussistenza dei presupposti di legge; ne consegue che, se l'accertamento dell'ente sia stato inficiato da erronee comunicazioni di altri soggetti, l'attività compiuta è illegittima, perché oggettivamente non conforme a legge, e l'ente deve porre in essere gli atti necessari per il ripristino della legittimità. (Nella specie l'INPS, sulla base di equivoca comunicazione delle Ferrovie dello Stato, aveva computato ai fini della liquidazione della pensione di vecchiaia anche contributi relativi a lavoro avventizio a favore dell'azienda statale, di cui l'assicurato aveva richiesto il riscatto ai fini del trattamento di quiescenza statale, e di conseguenza il medesimo istituto previdenziale aveva negato, ex art. 41 d.P.R. n. 1092 del 1973, il trasferimento dei medesimi contributi alle Ferrovie dello Stato).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/1999, n. 731
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 731
    Data del deposito : 27 gennaio 1999

    Testo completo